Ricorso n. 64 del 6 luglio 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 1-9-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui
uffici in Roma via dei Portoghesi, 121 domiciliato ex lege, contro
Regione Marche in persona del presidente pro tempore della giunta,
avverso la legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 pubblicata
nel BUR del 22 aprile 2004 n. 40 recante «disciplina della procedura
di valutazione di impatto ambientale».
Con la legge in epigrafe indicata la Regione Marche, in
attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea,
disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) al fine di proteggere e migliorare la salute e la qualita'
della vita, mantenere le varieta' della specie, conservare la
capacita' di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle
risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli
effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, nonche' sul
sistema-economico e sul patrimonio culturale.
Il Capo I, prevede le finalita' della legge, le definizioni
inerenti la terminologia specifica utilizzata (impatto ambientale,
progetto, VIA, ecc.), l'ambito di applicazione e stabilisce che la
competenza per i progetti di VIA, spetta prevalentemente alla Regione
e per alcuni progetti alla Provincia. E' previsto il supporto tecnico
di enti regionali, Universita' e Istituti di ricerca etc..
Inoltre, al fine di favorire la partecipazione pubblica, si vuole
che anche i cittadini possano partecipare al progetto e alla sua
localizzazione, attraverso la presentazione in forma scritta,
all'autorita' competente, di elementi di tipo conoscitiva e
valutativo.
Il Capo II, reca norme inerenti la procedura di verifica da parte
dei comuni, ed e' volta a definire se un progetto deve essere
assoggettato alla ordinaria procedura di VIA.
Il Capo II, disciplina puntualmente la procedura di valutazione
di impatto ambientale in tutte le fasi (presentazione domanda,
studio, partecipazione, giudizio di compatibilita' ambientale,
monitoraggio e attuazione delle procedure nonche' l'esercizio dei
poteri sostitutivi).
Il Capo IV, detta norme riguardanti i procedimenti semplificati,
in particolare, stabilisce quali opere possono essere assoggettate o
non assoggettate allo sportello unico per le attivita' produttive.
Infine, il Capo V, reca norme riguardanti l'impatto ambientale
regionale e tranfrontaliero, per progetti localizzati sul territorio
confinante con altra regione o nazione e disciplina l'aspetto
inerente la vigilanza, il controllo nonche' le sanzioni.
E' infine previsto, che la Regione, entro centoventi giorni,
dall'entrata in vigore della presente legge, debba adottare un
regolamento di attuazione.
Dall'esame del testo emergono profili di illegittimita'
costituzionale, relativamente alle norme di cui agli articoli 3 e 6.
Dette disposizioni assoggettano a procedura di VIA i progetti di
cui all'allegato B2 e pertanto anche (n. 5, lettera r) l'istallazione
di antenne di radiocomunicazioni con frequenze comprese tra 100 KHz e
300 GHz.
Tali norme eccedono dalla competenza regionale in quanto
prevedono una doppia procedura (verifica preliminare e conseguente
procedura di VIA) su categorie di opere non previste dalle norme
statali di cui ai DPCM 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988.
Cio' comporta un indebito aggravamento delle procedure per la
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
pregiudica il corretto ed omogeneo sviluppo delle reti di
infrastrutture di radiotelecomunicazioni, in violazione della
disposizione contenuta nell'art. 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche che, in attuazione della normativa comunitaria
(direttive 2002/19/CEE, 2002/20/CEE, 2002/21/CEE e 2002/22/CEE)
prevede procedure celeri per la realizzazione di dette
infrastrutture.
Le disposizioni regionali suddetti si pongono quindi in contrasto
con l'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Infatti la citata norma del codice delle comunicazioni
costituisce principio fondamentale in materia di ordinamento delle
comunicazioni, quindi vincolante la competenza attribuita alle
regioni in forma concorrente su tale materia, in quanto codesta Corte
nelle sentenze nn. 307/2003 e 331/2003 ha gia' affermato che le
competenze regionali in materia di uso e gestione del territorio
devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale
degli impianti e non risultare ingiustificatamente di impedimento o
di ostacolo al loro insediamento ... «corrispondendo a impegni di
origine europea e all'evidente nesso di strumentalita' tra impianti
di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e
passivi».
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la
legge della Regione Marche 14 aprile 2004 n. 7 nei suoi articoli 3 e
6.
Si depositano con l'originale notificato dal presente ricorso:
1) estratto della delibera C.d.M. del 18 giugno 2004;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 18 giugno 2004
Avvocato dello Stato: Gian Paolo Polizzi
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 1-9-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui
uffici in Roma via dei Portoghesi, 121 domiciliato ex lege, contro
Regione Marche in persona del presidente pro tempore della giunta,
avverso la legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 pubblicata
nel BUR del 22 aprile 2004 n. 40 recante «disciplina della procedura
di valutazione di impatto ambientale».
Con la legge in epigrafe indicata la Regione Marche, in
attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea,
disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) al fine di proteggere e migliorare la salute e la qualita'
della vita, mantenere le varieta' della specie, conservare la
capacita' di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle
risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli
effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, nonche' sul
sistema-economico e sul patrimonio culturale.
Il Capo I, prevede le finalita' della legge, le definizioni
inerenti la terminologia specifica utilizzata (impatto ambientale,
progetto, VIA, ecc.), l'ambito di applicazione e stabilisce che la
competenza per i progetti di VIA, spetta prevalentemente alla Regione
e per alcuni progetti alla Provincia. E' previsto il supporto tecnico
di enti regionali, Universita' e Istituti di ricerca etc..
Inoltre, al fine di favorire la partecipazione pubblica, si vuole
che anche i cittadini possano partecipare al progetto e alla sua
localizzazione, attraverso la presentazione in forma scritta,
all'autorita' competente, di elementi di tipo conoscitiva e
valutativo.
Il Capo II, reca norme inerenti la procedura di verifica da parte
dei comuni, ed e' volta a definire se un progetto deve essere
assoggettato alla ordinaria procedura di VIA.
Il Capo II, disciplina puntualmente la procedura di valutazione
di impatto ambientale in tutte le fasi (presentazione domanda,
studio, partecipazione, giudizio di compatibilita' ambientale,
monitoraggio e attuazione delle procedure nonche' l'esercizio dei
poteri sostitutivi).
Il Capo IV, detta norme riguardanti i procedimenti semplificati,
in particolare, stabilisce quali opere possono essere assoggettate o
non assoggettate allo sportello unico per le attivita' produttive.
Infine, il Capo V, reca norme riguardanti l'impatto ambientale
regionale e tranfrontaliero, per progetti localizzati sul territorio
confinante con altra regione o nazione e disciplina l'aspetto
inerente la vigilanza, il controllo nonche' le sanzioni.
E' infine previsto, che la Regione, entro centoventi giorni,
dall'entrata in vigore della presente legge, debba adottare un
regolamento di attuazione.
Dall'esame del testo emergono profili di illegittimita'
costituzionale, relativamente alle norme di cui agli articoli 3 e 6.
Dette disposizioni assoggettano a procedura di VIA i progetti di
cui all'allegato B2 e pertanto anche (n. 5, lettera r) l'istallazione
di antenne di radiocomunicazioni con frequenze comprese tra 100 KHz e
300 GHz.
Tali norme eccedono dalla competenza regionale in quanto
prevedono una doppia procedura (verifica preliminare e conseguente
procedura di VIA) su categorie di opere non previste dalle norme
statali di cui ai DPCM 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988.
Cio' comporta un indebito aggravamento delle procedure per la
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
pregiudica il corretto ed omogeneo sviluppo delle reti di
infrastrutture di radiotelecomunicazioni, in violazione della
disposizione contenuta nell'art. 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche che, in attuazione della normativa comunitaria
(direttive 2002/19/CEE, 2002/20/CEE, 2002/21/CEE e 2002/22/CEE)
prevede procedure celeri per la realizzazione di dette
infrastrutture.
Le disposizioni regionali suddetti si pongono quindi in contrasto
con l'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Infatti la citata norma del codice delle comunicazioni
costituisce principio fondamentale in materia di ordinamento delle
comunicazioni, quindi vincolante la competenza attribuita alle
regioni in forma concorrente su tale materia, in quanto codesta Corte
nelle sentenze nn. 307/2003 e 331/2003 ha gia' affermato che le
competenze regionali in materia di uso e gestione del territorio
devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale
degli impianti e non risultare ingiustificatamente di impedimento o
di ostacolo al loro insediamento ... «corrispondendo a impegni di
origine europea e all'evidente nesso di strumentalita' tra impianti
di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e
passivi».
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la
legge della Regione Marche 14 aprile 2004 n. 7 nei suoi articoli 3 e
6.
Si depositano con l'originale notificato dal presente ricorso:
1) estratto della delibera C.d.M. del 18 giugno 2004;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 18 giugno 2004
Avvocato dello Stato: Gian Paolo Polizzi