Ricorso n. 64 dell'11 ottobre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2008 , n. 64
Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 47 del 12-11-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, con sede in Roma, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 65, 85, 69, 73, 79 (nonche' commi da 80 a 82), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 14, pubblicato in B.U. 14 agosto 2008, s.o. n. 98 al B.U. n. 20, recante «Assestamento del bilancio annuo pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio». Ai fini del puntuale inquadramento della impugnativa della legge regionale n. 14/2008 di cui in epigrafe - impugnativa ex art. 127 Cost. deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2008 (come da relativa delibera che si produce sub 1, con la richiamata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni) - appare opportuno sinteticamente premettere che: a) con l'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mod. dall'art. 4 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 del testo integrato dalla relativa legge di conversione, e' stato previsto che la Regione interessata, nelle ipotesi indicate ai precedenti commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, deve procedere ad una ricognizione delle cause ed a elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale di durata non superiore ad un triennio; ed inoltre che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo con l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti dell'intesi di cui al precedente comma 173, accordo configurato come condizione necessaria per la riattribuzione del maggior finanziamento statale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma; b) l'art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'istituire per il triennio 2007/2009 un fondo transitorio da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi, dispone che l'accesso alle relative risorse e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 1 della cit. legge n. 311 del 2004 comprensivo di un piano di rientro dei disavanzi contenente sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 sia gli obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni e province autonome, in attuazione del comma 173 dell'art. 1 della medesima legge n. 311 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105 s.o. n. 83). Lo stesso comma 796, lett. b) prosegue disponendo che gli interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico ... «sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria». La medesima lett. b) del comma 796 conclude prevedendo che il Ministero della salute di concerto con quello dell'economia e finanze assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 180 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 comprensivo del piano di rientro dei disavanzi, sia ai fini del suo monitoraggio sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte dei predetti Ministeri, sia per i nuclei di supporto da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1, comma 288 della legge n. 266 del 2005; c) l'art. 4 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 conv. con mod. con legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro (effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei l.e.a., di cui agli artt. 12 e 9 della menzionata intesa 23 marzo 2005) con le modalita' previste negli accordi sottoscritti ai sensi del comma 180 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ... diffida la Regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano; ed inoltre che, in caso di inadempimento regionale alla diffida o di verificata inidoneita' od insufficienza degli atti ed azioni poste in essere in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro «con la facolta' tra le altre di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere»; d) in data 28 febbraio 2007 e' stato sottoscritto tra il Ministro della salute, dell'economia e finanze e la Regione Lazio l'accordo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della cit. legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale accordo, in sintesi, prevede la realizzazione progressiva di una serie di interventi strutturali diretti a ricondurre entro il 2010 la spesa del servizio sanitario regionale entro i limiti coerenti con il finanziamento ordinario: e dello stesso accordo la G.R. Lazio ha «preso atto» con delibera 6 marzo 2007, n. 149, pubbl. in B.U. Lazio 30 aprile 2007, n. 12, s.o. n. 7; e) previa diffida di data 6 giugno 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri (doc. 2) - che fa seguito a precedente analoga diffida del 30 ottobre 2007 - il Consiglio dei ministri, con delibera di data 11 luglio 2008 (doc. 3), visti gli esiti delle riunioni del Tavolo di verifica e del Comitato permanente sopra ricordati e menzionate nello stesso provvedimento, ha nominato il Presidente pro tempore della Regione Lazio quale Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dei disavanzi nel settore sanitario, «per la realizzazione degli interventi prioritari» precisati nei successivi numeri da 1 a 12 (in particolare il n. 12 si riferisce alla «modifica dei provvedimenti approvati dalla Regione in carenza o difformita' dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attivita' di affiancamento, in coerenza con le linee del piano di rientro»), «tenendo conto delle specifiche prescrizioni ed osservazioni gia' comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della preventiva approvazione di provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti nel piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei l.e.a. e con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli artt. 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005». Con la stessa delibera il Commissario ad acta e' stato incaricato di «sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private, sino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale»; f) in data 14 agosto 2008 e' stata pubblicata sul B.U. della Regione la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 («Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008/2010 della regione Lazio») la quale, all'art. 1 detta, come da sua rubrica, una serie di «disposizioni varie», tra le quali quelle contenute nei suoi commi 65 e seguenti. Piu' in particolare, il comma 65 prevede che «ai fini di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario» (e di cui alla lett. e) del presente ricorso) «sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66 (ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell'attuazione degli interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi), 67 (ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.R.), 68 (ai fini del completamento della realizzazione della centralizzazione degli acquisti), 69 (istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilita' del personale del comparto sanita' posto in mobilita'; individuazione di forme di incentivazione economica per la mobilita' volontaria; autorizzazione di meccanismi di incentivi all'esodo di personale in eventuale esubero), 70 (provvedimenti relativi alla farmaceutica convenzionata, alla distribuzione diretta dei farmaci nonche' alla spesa farmaceutica ospedaliera), 71 (interventi finalizzati ai controlli di appropriatezza e qualita) e 72 (interventi di riqualificazione dell'offerta dei servizi sanitari sul territorio regionale). I successivi commi 79 e 80 dell'art. 1 della l.r. in esame prevedono poi la proroga «sino al 30 giugno 2010» dei contratti dei direttori generali «attualmente in carica» delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' la proroga sino alla stessa data, ad opera dei direttori generali, dei contratti dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi in carica dei medesimi enti. Infine, il comma 85 dello stesso art. 1 testualmente dispone che al fine di salvaguardare, «in via di autotutela, l'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione», non possano «essere apportate modflche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale». Giusta la menzionata delibera 10 ottobre 2008 del Consiglio dei ministri, le disposizioni racchiuse nei commi 65, 85, 69, 73, 79 (e collegati commi da 80 a 82) dell'or ricordato art. 1 della l.r. n. 14/2008 si palesano costituzionalmente illegittime e il Governo ne sollecita pertanto la relativa declaratoria con il loro conseguente annullamento. Ed a tal fine vengono esposti i seguenti M o t i v i I. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 85 e comma 65 legge reg. Lazio n. 14/2008. Violazione degli artt. 120, secondo comma e 5 Cost., in relazione all'art. 4, comma 2 del d.l. n. 159/2007 conv. con mod. dalla legge n. 222/2007, nonche' del principio di leale collaborazione. Come gia' accennato, il comma 85 dell'art. 1 della menzionata l.r. dispone testualmente ed in linea generale che «al fine di salvaguardare, in via di autotutela, l'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria e di bilancio della Regione ... non possono essere apportate modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale». Siffatta disposizione - nel riservare esclusivamente ai predetti organi regionali (consiglio regionale, giunta regionale e Presidente della Regione) la potesta' di apportare modifiche alle «disposizioni», adottate o da adottare, dalla Regione in materia finanziaria, di bilancio e contabile - esclude chiaramente e di conseguenza che siffatta potesta' possa competere, pur nell'ambito dell'attuazione del concordato e vincolante piano di rientro del disavanzo sanitario regionale ed in quanto a tal fine sia necessaria od opportuna la modifica di «disposizioni» regionali, al commissario ad acta: il quale, in quanto tale, e' organo statale straordinario sostitutivo degli ordinari organi regionali (al di la', ovviamente, della sua attuale «occasionale» coincidenza con il Presidente della Regione Lazio), nominato dal Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007 ed in coerenza con l'art. 120 comma 2 Cost., proprio allo scopo di assicurare, nella riscontrata carenza della Regione, la piena realizzazione delle previsioni dello stesso piano oggetto del pregresso accordo 28 febbraio 2007 e per tutta la durata del medesimo, per di piu' con la individuazione degli obiettivi prioritari di cui ai numeri da 1 a 12 della lett. a) e dello specifico incarico di cui alla lett. b) della delibera 11 luglio 2008 del Consiglio dei ministri. A sua volta, il precedente comma 65 del medesimo art. 1 della l.r. prevede che, «al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro del disavanzo finanziario», siano posti in essere gli interventi specificati ai successivi commi da 66 a 72, da attuarsi dalla «Regione» esclusivamente attraverso i suoi organi ordinari e con provvedimenti degli stessi (giunta regionale, presidente della Regione), senza che sia fatto alcun riferimento alle competenze ed alle funzioni proprie del nominato commissario ad acta (la cui avvenuta nomina e' pur chiaramente presupposta dal medesimo comma 65) e senza che sia neppur previsto un qualsiasi eppur necessario raccordo istituzionale - nel doveroso rispetto del principio della leale collaborazione - tra gli organi regionali ed il medesimo commissario: in una prospettiva,pertanto, che ignora totalmente l'intervenuto esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo e conseguentemente il «ruolo» a tal fine assegnato al commissario ad acta - le cui funzioni vengono sostanzialmente limitate se non addirittura svuotate - anche ed in particolare per quanto attiene proprio a quegli «interventi prioritari» (lett. a della delibera C.M. 11 luglio 2008) al medesimo specificamente affidati. Come si e' gia' ricordato, l'art.4, comma 2 del d.l. n. 159/2007 conv. dalla legge n. 222/2007 prevede che il Consiglio dei ministri, nella riscontrata inerzia o insufficienza di azione della regione, nomini (come, nella specie, e' avvenuto) un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro concordato con la stessa regione e per la stessa vincolante: disposizione che si correla al potere sostitutivo degli organi (anche) delle regioni che l'art. 120 comma 2 cost. riconosce comunque al Governo con la finalita' di assicurare, pur nell'attuale sistema costituzionale di decentramento delle funzioni ed al di la' del relativo riparto delle attribuzioni, la tutela di taluni interessi essenziali unitariamente facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile dei mantenimento della unita' ed indivisibilita' della Repubblica garantita dall'art. 5 cost. e cosi' in particolare per la tutela dell'unita' economica ed in ispecie dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Una volta che il Governo abbia esercitato,con la nomina di commissario ad acta - attribuendogli attribuzioni e funzioni per la realizzazione delle predette finalita' di tutela dei menzionati interessi unitari - la sostituzione degli organi ordinari della regione, la normativa poi emanata dalla regione (pur afferente a materia di sua competenza legislativa concorrente) la quale, come quella racchiusa negli impugnati commi 85 e 65 dell'art. 1 della l.r. in esame, nel prevedere e nel regolare funzioni spettanti ai propri organi ordinari, escluda, ignori o comunque limiti, senza prevedere neppure alcun raccordo nel rispetto dei principio della leale collaborazione, i poteri del predetto commissario, si traduce e si sostanzia nel disconoscimento dello stesso potere sostitutivo spettante, per le predette finalita', allo Stato e dallo stesso esercitato: con la conseguente profilabile violazione, da parte delle disposizioni sopra menzionate, degli art. 120, comma 2 e 5 cost., oltre che del principio della leale collaborazione. II. Ancora con riferimento all'art. 1, comma 85 della l.r. n. 14/2008. Violazione degli artt. 118, primo comma e 120, secondo comma Cost. Secondo l'insegnamento della Corte (a partire dalla sent. n. 303/2003: ma cfr.anche sentt. n. 6/2004 e 168/2008), secondo un principio fondante che si trae dall'art. 118, primo comma Cost., pur nelle materie di competenza concorrente ai sensi del comma terzo dell'art. 117, la legge statale, oltre a porre i principi fondamentali della materia, puo' legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, ed al tempo stesso regolare l'esercizio delle stesse funzioni, ovviamente nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle medesime. Il comma 85 dell'art. 1 in esame - nel disporre, con previsione di carattere generale ed a regime, che le «disposizioni», tanto legislative che amministrative, finanziarie, di bilancio e contabili della Regione non possano essere modificate «da parte di soggetti diversi dal Consiglio regionale, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale», e tanto al fine di salvaguardare l'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della stessa Regione - viene in tal modo a negare ed a escludere in assoluto il potere del legislatore statale, pur nella ricorrenza di esigenze di carattere unitario (e sempre con il rispetto dei ricordati principi), di intervenire a modifica di disposizioni normative e/o amministrative adottate dai competenti organi regionali in materia finanziaria, contabile e di bilancio, riservando a livello centrale funzioni amministrative e disciplinando le stesse. Da tale rilievo discende la denunciata violazione deIl'art. 118 comma 1 cost. da parte del comma 85 dell'art. 1 della legge in esame: il quale, inoltre, si pone pure in contrasto con il disposto del comma 2 dell'art. 120 della cost. per quanto lo stesso - attesi i ricordati termini della sua recisa formulazione - appare inteso ad escludere che anche il Governo possa introdurre modificazioni alle predette «disposizioni» nell'esercizio del potere di sostituzione degli organi regionali riconosciutogli dalla richiamata norma costituzionale. Va conclusivamente ritenuta la illegittimita' costituzionale del comma 85 dell'art. 1 della l.r. n. 14/2008, in quanto in contrasto con gli artt. 118, primo comma 1 e 120, secondo comma Cost. III. Con riferimento ai commi 69 e 73 dell'art. 1 della l.r. n. 14/2008. Violazione degli artt. 3, 97 e 81 (quarto comma) Cost. Le disposizioni di cui ai comma 69 e 73 dell'art. 1 in esame - emanate al dichiarato fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario (secondo quanto previsto nel precedente comma 65) - attengono alla materia del personale sanitario del servizio sanitario regionale ed della relativa spesa e, piu' particolarmente, prevedono, da un lato, la individuazione di forme di incentivazione economica per la mobilita' volontaria e l'autorizzazione all'attivazione di meccanismi di incentivazione all'esodo per le categorie di personale in esubero (comma 69, lett. b) e c), e, d'altro lato, la necessita' di un esplicito parere positivo del Presidente della Regione (previa la «verifica» di cui al successivo comma 74) anteriormente alla pubblicazione di bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione di personale, nonche' per l'assunzione di personale a tempo determinato e la instaurazione di rapporti di collaborazione, consulenze ed altre tipologie contrattuali, ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale ed ai «fini del piano di rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/1994 e s.m.» (comma 73). Siffatte disposizioni - pur dichiaratamente poste «al fine di dare attuazione all'attuazione degli interventi prioritari» individuati nella delibera di commissariamento (art. ex comma 65), in conformita' al piano di rientro del disavanzo sanitario regionale - non sono peraltro coerenti con le relative indicazioni e per di piu', in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta, risultano illogicamente sovrapporsi alle stesse ed alla attribuzioni «prioritariamente» conferite allo stesso: e cio', in primo luogo, per quanto le medesime non prevedono e non disciplinano in alcun modo (e tanto meno potenziano) il blocco del turn over, individuato anche al punto n. 1 della lett. a) della delibera di commissariamento come uno dei «mezzi» essenziali per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa del personale, e, in secondo luogo, in quanto invece introducono, con la previsione di incentivi, ulteriori fattori di spesa non quantificati e non coperti da mezzi finanziari per farvi fronte, pur in presenza di un bilancio regionale sanitario largamente deficitario. Da tali considerazioni deriva, secondo il Governo impugnante, la illegittimita' costituzionale dei comma 69 e 73 dell'art. 1 in discussione, per violazione dell'art. 3 cost. - per la irragionevolezza intrinseca delle menzionate disposizioni, attesa la non coerenza e comunque la inadeguatezza delle stesse rispetto alle finalita' dichiaratamente perseguite (attuazione degli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento) ed alle previsioni del piano di rientro concordato e vincolante per la Regione -, dell'art. 97 Cost. - per la incisione negativa della introdotta disciplina sul buon andamento dell'amministrazione, in difetto di qualsiasi previsto coordinamento tra i delineati interventi regionali e quelli prioritariamente da perseguire per le medesime finalita' dal nominato commissario ad acta nonche' dell'art. 81, comma 4 nel rilevato difetto di qualsiasi previsione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese a carico del gia' deficitario bilancio sanitario regionale, conseguenti all'erogazione di incentivi economici al personale sanitario eccedente. IV. Con riferimento al comma 79 (e ai correlati comma da 80 a 82) dell'art. 1 della l.r. n. 14/2008. Violazione degli artt. 117, comma 3, 5 e 120, secondo comma Cost. e del principio di leale collaborazione. Secondo il comma 79 dell'art. 1 in epigrafe «nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e del riassetto istituzionale delle aziende sanitarie, sono prorogati sino al 30 giugno 2010 i contratti dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attualmente in carica», previa accettazione da parte degli interessati, contestualmente impegnati a realizzare gli obiettivi del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario (comma 80): il successivo comma 82 prevede che la accertata (ad opera della g.r.) mancata realizzazione degli interventi per l'attuazione del predetto piano e' causa di decadenza dall'incarico di direttore generale. Il comma 81 dispone infine la proroga, da parte del direttore generale e sino alla stessa data (30 giugno 2010), dei contratti anche dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi in carica. L'art. 4, comma 2 del cit. d.l. n. 159/2007 conv. dalla legge n. 222/2007 attribuisce al Governo il potere di nominare, nella ricorrenza degli ivi indicati presupposti, un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro «con la facolta', fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»: e a tale nomina, come piu' volte sopra evidenziato, il Consiglio dei ministri ha proceduto con la delibera dell'11 luglio 2008. Tale espressa facolta' propria del Commissario corrisponde all'evidente esigenza - nel presupposto della riscontrata pregressa inidoneita' od insufficienza, da parte della regione, nel raggiungimento degli obiettivi del piano concordato (presupposto che giustifica il potere sostitutivo dello Stato - di predisporre un efficace «meccanismo» sollecitatorio diretto alla nomina (da parte della regione) di nuovi direttori generali al vertice delle ASL o delle aziende ospedaliere in sostituzione di quelli sino allora in carica (anche a prescindere dall'accertamento di specifiche responsabilita' «personali»), quale mezzo piu' adeguato per assicurare, in modo pieno, pronto ed efficace, e nella prospettiva piu' generale della tutela della salute, la realizzazione degli obiettivi di risanamento previsti nel piano di rientro sanitario regionale,siccome affidata al commissario ad acta: e per tale ragione la esplicita previsione nella legge statale di siffatta facolta' commissariale ben puo' essere qualificata come enunciazione di un principio fondamentale, al quale il legislatore regionale nella materia e' tenuto a conformarsi ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. In evidente e ineliminabile contraddizione con la indicata normativa statale, in applicazione della quale e' stato nominato il commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro della sanita' regionale laziale, l'art. 1 della l.r. n. 14 ai commi indicati in epigrafe non solo non contiene alcun riferimento o alcuna formula di «salvezza» dei poteri di proposta di sostituzione dei direttori generali attribuiti al medesimo commissario (e che sono del tutto ignorati), ma introduce una disciplina del rapporto con gli stessi funzionari (ai quali e' attribuito anche il compito di prorogare i contratti dei direttori sanitari ed amministrativi in carica) la quale e' inequivocabilmente incompatibile e contrastante con la norma statale fondante l'esercitato potere sostitutivo: e' chiaro, invero, che la generalizzata ed automatica disposta proroga ex lege (sino al 30 giugno 2010) dei contratti in corso con i predetti direttori generali in carica, rimuovibili con delibera della Giunta regionale solo nell'ipotesi di accertamento, ad opera della stessa, della mancata realizzazione da parte loro degli interventi per l'attuazione del piano di rientro, si traduce nella negazione della prevista facolta' del commissario di proporre comunque alla regione (ed a questa di disporre) la opportuna sostituzione dei medesimi direttori generali in carica, e nel disconoscimento dello stesso potere di sostituzione degli organi regionali, in quanto preordinato alla tutela di interessi essenziali unitariamente facenti capo allo Stato ed esercitato dal Governo con la nomina del predetto commissario. Sulla base di tali considerazioni le disposizioni dei commi indicati in epigrafe sono da ritenere, secondo il Governo impugnante, costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 117, terzo comma, 120, secondo comma e 5 cost. nonche' - per quanto non e' prevista alcuna forma di raccordo tra organi regionali ed il nominato commissario ad acta - del principio di leale collaborazione.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Si produrranno: (1) copia conforme della delibera 10 ottobre 2008 del Consiglio dei ministri, con la ivi richiamata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni; (2) diffida 6 giugno 2008 a firma Presidente del c.m.; (3) delibera 11 luglio 2008 Consiglio ministri. Roma, addi' 11 ottobre 2008 L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'