Ricorso n. 65 del 25 agosto 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 22-10-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti
della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore
della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 7 (ed articoli collegati) della legge della
Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R.
n. 89 del 24 giugno 2003, contenente «nuove misure per la prevenzione
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizioni del
libretto di idoneita' sanitaria», per contrasto con l'art. 117, comma
2, lett. h) e comma 3, (giusta delibera del Consiglio dei ministri
del 18 luglio 2003).
1. - La legge regionale indicata in epigrafe contiene nuove
misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli
alimenti e abolisce il libretto di idoneita' sanitaria. Essa, dopo
aver enunciato le sue finalita' di disciplina degli adempimenti per
il personale dell'industria e del commercio in contatto con sostanze
alimentari e bevande (art. 1) e dopo aver precisato che cosa si
intende per «personale alimentarista» e «responsabile dell'industria
alimentare» (art. 2), detta norme per la formazione del personale
alimentarista (art. 3), per l'informazione dei consumatori (art. 4),
definendo gli obblighi del responsabile dell'industria alimentare
(art. 5) e precisando le sanzioni (art. 6). Nell'art. 7 la legge
dispone la soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita'
sanitaria (con conseguente soppressione dell'obbligo di rinnovo alla
scadenza) previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e
succ. mod., riguardante la disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, salvo
l'obbligo delle Aziende unita' sanitarie locali di rilasciare il
libretto ai soggetti che prestano attivita' lavorativa in regioni ove
il libretto sia ancora richiesto. L'art. 8, da ultimo, prevede
l'adeguamento dei regolamenti comunali.
2. - L'art. 14 della legge statale sopra richiamata n. 283/1962
stabilisce che «il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di
apposito libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale
sanitario. Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di
controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e
termini stabiliti ...». Lo stesso articolo, al comma successivo,
stabilisce il divieto di assumere o mantenere in servizio personale
non munito del libretto di idoneita' sanitaria, prevedendo, ai commi
3 e 4, sanzioni amministrative per i contravventori (gli artt. 37 e
41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 contenente regolamento di
esecuzione delle legge, dettano regole per il rilascio e la
conservazione del libretto).
La disposizione appena riferita, nel prevedere l'adozione del
libretto di idoneita' sanitaria e la sottoposizione del personale
interessato a periodiche visite mediche di controllo, ha come ratio
quella di evitare che operatori non sani o portatori di malattie
vengano a contatto con i prodotti alimentari, esponendo l'utenza al
pericolo di eventuali contagi.
Detta importante finalita' e' stata richiamata dalla stessa
giurisprudenza, che ha definito l'art. 14 della legge n. 283/1962
«norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela ...
del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla
generalita' dei cittadini» (cfr. Cassazione sez. I civ., sentenza
n. 3302 del 3 giugno 1985); ha chiarito l'ambito di applicazione
della norma de qua, affermando che l'obbligo di munirsi del libretto
sanitario sussiste solo che il soggetto, quali che siano le mansioni
da lui svolte, possa venire a contatto con prodotti alimentari (cfr.
Cassazione, sez. I civ. sent. 9447 del 26 settembre 1997); e, ancora,
che detta norma «riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di
generi alimentari, non operandosi, in esso articolo, alcuna
distinzione fra prodotti alimentari confezionati e non (cfr.
Cassazione sez. I civ., sentenza n. 11468 del 21 dicembre 1996).
L'art. 7 della legge regionale in questione (unitamente agli
articoli ad esso collegati quale il successivo art. 8) contravviene,
dunque, al riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui
all'art. 117, comma 3 della Costituzione (quale mod. dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) nella misura in cui esso si
traduce nella esplicita violazione di un principio fondamentale
stabilito dallo Stato per la tutela della salute. La prescrizione
dell'art. 14 della legge statale si caratterizza, infatti, quale
misura di profilassi igienico sanitaria a carattere generale, che
risponde ad evidenti ragioni di tutela della salute pubblica e, come
tale, non puo' essere disattesa dalle Regioni nell'esercizio della
potesta' legislativa ad esse riservata dalla nuova formulazione dell'
art. 117 della Costituzione nell'ambito delle materie di legislazione
concorrente.
La norma regionale inoltre, sulla base di quanto affermato dalla
Corte di cassazione nelle sentenze citate, invade addirittura
attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza», riservata
allo Stato ai sensi del secondo comma, lett. h), del suddetto
art. 117 Cost.
Le altre misure previste della legge regionale, quali le
iniziative formative del personale di cui all'art. 3 e norme
connesse, appaiono ammissibili unicamente in quanto integrative
rispetto alla prescrizione del libretto di idoneita' sanitaria, nella
stessa prospettiva in cui si muove il decreto legislativo 26 maggio
1997 n. 155, contenente attuazione di direttive comunitarie
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, pur richiamato nella
stessa legge regionale.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 (e del
connesso art. 8) della legge della Regione Emilia-Romagna indicata in
epigrafe.
Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata,
estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 luglio
2003 con allegata relazione.
Roma, addi' 8 agosto 2003
Vice avvocato generale dello Stato: Fiumara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 22-10-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti
della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore
della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 7 (ed articoli collegati) della legge della
Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R.
n. 89 del 24 giugno 2003, contenente «nuove misure per la prevenzione
delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizioni del
libretto di idoneita' sanitaria», per contrasto con l'art. 117, comma
2, lett. h) e comma 3, (giusta delibera del Consiglio dei ministri
del 18 luglio 2003).
1. - La legge regionale indicata in epigrafe contiene nuove
misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli
alimenti e abolisce il libretto di idoneita' sanitaria. Essa, dopo
aver enunciato le sue finalita' di disciplina degli adempimenti per
il personale dell'industria e del commercio in contatto con sostanze
alimentari e bevande (art. 1) e dopo aver precisato che cosa si
intende per «personale alimentarista» e «responsabile dell'industria
alimentare» (art. 2), detta norme per la formazione del personale
alimentarista (art. 3), per l'informazione dei consumatori (art. 4),
definendo gli obblighi del responsabile dell'industria alimentare
(art. 5) e precisando le sanzioni (art. 6). Nell'art. 7 la legge
dispone la soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita'
sanitaria (con conseguente soppressione dell'obbligo di rinnovo alla
scadenza) previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e
succ. mod., riguardante la disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, salvo
l'obbligo delle Aziende unita' sanitarie locali di rilasciare il
libretto ai soggetti che prestano attivita' lavorativa in regioni ove
il libretto sia ancora richiesto. L'art. 8, da ultimo, prevede
l'adeguamento dei regolamenti comunali.
2. - L'art. 14 della legge statale sopra richiamata n. 283/1962
stabilisce che «il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di
apposito libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale
sanitario. Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di
controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e
termini stabiliti ...». Lo stesso articolo, al comma successivo,
stabilisce il divieto di assumere o mantenere in servizio personale
non munito del libretto di idoneita' sanitaria, prevedendo, ai commi
3 e 4, sanzioni amministrative per i contravventori (gli artt. 37 e
41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 contenente regolamento di
esecuzione delle legge, dettano regole per il rilascio e la
conservazione del libretto).
La disposizione appena riferita, nel prevedere l'adozione del
libretto di idoneita' sanitaria e la sottoposizione del personale
interessato a periodiche visite mediche di controllo, ha come ratio
quella di evitare che operatori non sani o portatori di malattie
vengano a contatto con i prodotti alimentari, esponendo l'utenza al
pericolo di eventuali contagi.
Detta importante finalita' e' stata richiamata dalla stessa
giurisprudenza, che ha definito l'art. 14 della legge n. 283/1962
«norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela ...
del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla
generalita' dei cittadini» (cfr. Cassazione sez. I civ., sentenza
n. 3302 del 3 giugno 1985); ha chiarito l'ambito di applicazione
della norma de qua, affermando che l'obbligo di munirsi del libretto
sanitario sussiste solo che il soggetto, quali che siano le mansioni
da lui svolte, possa venire a contatto con prodotti alimentari (cfr.
Cassazione, sez. I civ. sent. 9447 del 26 settembre 1997); e, ancora,
che detta norma «riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di
generi alimentari, non operandosi, in esso articolo, alcuna
distinzione fra prodotti alimentari confezionati e non (cfr.
Cassazione sez. I civ., sentenza n. 11468 del 21 dicembre 1996).
L'art. 7 della legge regionale in questione (unitamente agli
articoli ad esso collegati quale il successivo art. 8) contravviene,
dunque, al riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui
all'art. 117, comma 3 della Costituzione (quale mod. dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) nella misura in cui esso si
traduce nella esplicita violazione di un principio fondamentale
stabilito dallo Stato per la tutela della salute. La prescrizione
dell'art. 14 della legge statale si caratterizza, infatti, quale
misura di profilassi igienico sanitaria a carattere generale, che
risponde ad evidenti ragioni di tutela della salute pubblica e, come
tale, non puo' essere disattesa dalle Regioni nell'esercizio della
potesta' legislativa ad esse riservata dalla nuova formulazione dell'
art. 117 della Costituzione nell'ambito delle materie di legislazione
concorrente.
La norma regionale inoltre, sulla base di quanto affermato dalla
Corte di cassazione nelle sentenze citate, invade addirittura
attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza», riservata
allo Stato ai sensi del secondo comma, lett. h), del suddetto
art. 117 Cost.
Le altre misure previste della legge regionale, quali le
iniziative formative del personale di cui all'art. 3 e norme
connesse, appaiono ammissibili unicamente in quanto integrative
rispetto alla prescrizione del libretto di idoneita' sanitaria, nella
stessa prospettiva in cui si muove il decreto legislativo 26 maggio
1997 n. 155, contenente attuazione di direttive comunitarie
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, pur richiamato nella
stessa legge regionale.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 (e del
connesso art. 8) della legge della Regione Emilia-Romagna indicata in
epigrafe.
Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata,
estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 luglio
2003 con allegata relazione.
Roma, addi' 8 agosto 2003
Vice avvocato generale dello Stato: Fiumara