Ricorso n.65 del 5 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 29 del 2019-07-17)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma -
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica,
con sede a Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della
legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6 pubblicata nel B.U.R.
n. 36 del 1° aprile 2019, giusta deliberazione del Consiglio dei
Ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio 2019.
In data 1° aprile 2019, nel n. 36 del Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,
n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di
compartecipazione».
La legge consta di un unico articolo, composto da tre commi.
In particolare, il comma 1 interviene in materia di livelli
essenziali di assistenza - LEA, disponendo come segue.
1. Al fine di recepire le previsioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene
approvato il prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro
dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in
riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con
disabilita' e alle persone con disturbi mentali con le relative
compartecipazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
il comma 2 stabilisce poi che:
«2 - Le quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove
difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di
sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture
accreditate:
a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12
(Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche, sensoriali o
miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione
all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici;
b) ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 29,
comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina
in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per
autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) - sezione
D.05.».
I riportati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
6/2019 violano la competenza legislativa esclusiva riservata allo
Stato dall'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione in
materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.
Con il presente ricorso l'art. 1 della legge regionale indicata
in epigrafe viene dunque impugnato affinche', limitatamente ai commi
1 e 2, ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia
pronunciato il conseguente annullamento per il seguente
Motivo
Violazione dell'art. 117, comma 2. lettera m) della Costituzione
Al fine d'illustrare la prospettata censura, occorre richiamare
brevemente il quadro normativa di riferimento ed anzitutto rammentare
che l'art. 1, ai commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 ha disposto che:
«Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le
risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e in
coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi
di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di
assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il
periodo di validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio nazionale a titolo gratuito o con
partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.»
Il comma 7 del medesimo art. 1, per quanto qui interessa, ha
stabilito, tra l'altro, che «Sono posti a carico del Servizio
sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di
rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate».
Successivamente, con l'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' stato disposto che la definizione e l'aggiornamento
dei LEA di cui al citato art. 1, comma 7, del decreto legislativo n.
502/1992, «sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari».
Ai sensi del menzionato art. 1, comma 554, della legge n.
208/2015 e' stato adottato, da ultimo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, recante «Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502».
In particolare, all'art. 30 del predetto decreto presidenziale,
rubricato «Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale
alle persone non autosufficienti», vengono previsti - quali livelli
essenziali di assistenza - «trattamenti estensivi di cure e recupero
funzionale» di norma non superiori a sessanta giorni (comma 1,
lettera a)) e «trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento funzionale» (comma 1, lettera b)).
Cio' posto, l'art. 1, comma 1, della legge regionale pugliese n.
6/2019 in questione, al dichiarato fine di recepire le previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti
sanitari che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA)
sociosanitari per la cura delle persone non autosufficienti o con
disabilita' o con disturbi mentali.
Lo stesso prospetto indica anche la quota di compartecipazione
della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.
La disposizione regionale in esame, pur essendo coerente, dal
punto di vista dei trattamenti, con quelli previsti dal Capo IV del
menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, limita pero', al primo riquadro del prospetto, i
trattamenti residenziali e semiresidenziali in questione a
particolari categorie di persone non autosufficienti: «anziani e
soggetti affetti da demenza».
Tale limitazione non trova riscontro nell'art. 30 del ripetuto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante in
particolare l'«assistenza sociosanitaria, residenziale e
semiresidenziale alle persone non autosufficienti», disposizione la
quale fa genericamente riferimento alla condizione di non
autosufficienza dei soggetti assistiti, senza, in particolare,
prevedere alcun vincolo di eta' o alcuna specifica patologia per
l'erogazione dei menzionati trattamenti.
E' pertanto evidente come la normativa di cui alla legge
regionale impugnata, limitando e circoscrivendo l'ambito
dell'intervento assistenziale regionale a favore - unicamente - di
particolari categorie di persone non autosufficienti («anziani e
soggetti affetti da demenza»), si ponga in manifesto contrasto con
quanto inderogabilmente disposto dallo Stato nell'esercizio della
propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma
2, lettera m) della Costituzione e, quindi, con il parametro
costituzionale ivi enunciato: competenza di cui e' espressione e
declinazione il pluricitato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017.
Il comma 2 del medesimo art. 1 della legge regionale dispone poi
che le «nuove» quote di compartecipazione regionale ai menzionati
trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle
attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli
accordi contrattuali con le strutture accreditate.
Per questo verso, la norma, oltre ad essere eccessivamente
generica - non individuando un termine certo a partire dal quale le
quote di compartecipazione, stabilite a livello regionale, dovranno
essere attuate, - comporta, di fatto, la mancata (temporanea)
applicazione - o, se si preferisce, il differimento dell'inizio
dell'efficacia - dell'art. 30 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che, nello stabilire le quote
di compartecipazione del Servizio sanitario per i trattamenti in
questione, ne prevede - invece - l'entrata in vigore dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto stesso.
La disposizione comporta inoltre disparita' e disomogeneita'
nell'applicazione delle quote di compartecipazione a livello
regionale, atteso che, nella realta', la decorrenza degli accordi
contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo l'efficacia
di quelli condizionata dalla data della relativa stipula con la
regione.
Per le ragioni esposte, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
regionale de qua contrastano dunque con la competenza riservata allo
Stato dall'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione in
materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA.
Si precisa, per completezza, che non e' qui contestato il potere
delle regioni di emanare norme di dettaglio una volta che lo Stato
abbia esercitato la propria competenza nella definizione dei LEA
(nella specie attuata mediante il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017); sono invece contestati
la violazione ed il depauperamento del contenuto degli specifici
livelli minimi delle prestazioni sopraindicati operati dalle norme
regionali impugnate, livelli che la normativa statale ha inteso
garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e,
altresi', all'interno di ogni singola regione (in conformita' a
quanto espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: v.
le sentenze numeri 222 del 2013 e 10 del 2010).
Cosicche' la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione si risolve altresi', e di riflesso, nella lesione del
diritto alla salute e nell'introduzione di non ammissibili disparita'
di trattamento a livello nazionale e regionale.
PTM
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge della
Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019, come da
delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno
20 maggio 2019.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 20 maggio 2019,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Puglia 28
marzo 2019, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 36 del 1° aprile 2019, secondo i termini e per le
motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 29 maggio 2019
L'Avvocato dello Stato: Pampanelli
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani