Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 5  giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 29 del 2019-07-17)

 

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege

dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  in  Roma  -

via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

    Contro la Regione Puglia, in persona del  Presidente  in  carica,

con sede a Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33, per  la  declaratoria

dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1  e  2,  della

legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6 pubblicata nel  B.U.R.

n. 36 del 1° aprile 2019,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei

Ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio 2019.

    In data 1° aprile 2019, nel n. 36 del Bollettino Ufficiale  della

Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,

n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12

gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di

assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30

dicembre  1992,  n.   502)   -   LEA   sociosanitari   -   Quote   di

compartecipazione».

    La legge consta di un unico articolo, composto da tre commi.

    In particolare, il comma  1  interviene  in  materia  di  livelli

essenziali di assistenza - LEA, disponendo come segue.

        1.  Al  fine  di  recepire  le  previsioni  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione  e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'art.

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502),  viene

approvato il prospetto, di seguito riportato,  contenente  il  quadro

dei  Livelli  essenziali  di  assistenza   (LEA)   sociosanitari   in

riferimento  alle  persone  non  autosufficienti,  alle  persone  con

disabilita' e alle persone  con  disturbi  mentali  con  le  relative

compartecipazioni:

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    il comma 2 stabilisce poi che:

        «2 - Le quote di compartecipazione di  cui  innanzi,  laddove

difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere  dalla  data  di

sottoscrizione  degli   accordi   contrattuali   con   le   strutture

accreditate:

          a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12

(Presidi territoriali di recupero  e  riabilitazione  funzionale  dei

soggetti portatori di disabilita' fisiche,  psichiche,  sensoriali  o

miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione,  autorizzazione

all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e

tecnologici;

          b) ai sensi del regolamento regionale di cui  all'art.  29,

comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova  disciplina

in materia di  autorizzazione  alla  realizzazione  e  all'esercizio,

all'accreditamento  istituzionale  e   accordi   contrattuali   delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

          c) ai sensi  del  regolamento  regionale  di  modifica  del

regolamento  regionale  13  gennaio  2005,  n.   3   (Requisiti   per

autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) - sezione

D.05.».

    I riportati commi 1 e 2 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.

6/2019 violano la competenza  legislativa  esclusiva  riservata  allo

Stato dall'art. 117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione  in

materia di determinazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale.

    Con il presente ricorso l'art. 1 della legge  regionale  indicata

in epigrafe viene dunque impugnato affinche', limitatamente ai  commi

1 e 2, ne sia dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  e  ne  sia

pronunciato il conseguente annullamento per il seguente 

                                   

                                         Motivo

 

Violazione dell'art. 117, comma 2. lettera m) della Costituzione 

    Al fine d'illustrare la prospettata censura,  occorre  richiamare

brevemente il quadro normativa di riferimento ed anzitutto rammentare

che l'art. 1, ai commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 502 ha disposto che:

        «Il Servizio  sanitario  nazionale  assicura,  attraverso  le

risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e  in

coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi

di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei

principi della dignita' della persona umana, del bisogno  di  salute,

dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e

della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze,  nonche'

dell'economicita' nell'impiego delle risorse.

        L'individuazione  dei  livelli  essenziali  e   uniformi   di

assistenza  assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  per  il

periodo di validita' del Piano  sanitario  nazionale,  e'  effettuata

contestualmente   all'individuazione   delle   risorse    finanziarie

destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto   delle

compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema  di  finanza

pubblica nel Documento di  programmazione  economico-finanziaria.  Le

prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali  di  assistenza

sono garantite  dal  Servizio  nazionale  a  titolo  gratuito  o  con

partecipazione  alla  spesa,  nelle  forme  e  secondo  le  modalita'

previste dalla legislazione vigente.»

    Il comma 7 del medesimo art. 1,  per  quanto  qui  interessa,  ha

stabilito, tra  l'altro,  che  «Sono  posti  a  carico  del  Servizio

sanitario le tipologie di assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni

sanitarie che presentano, per specifiche  condizioni  cliniche  o  di

rischio, evidenze  scientifiche  di  un  significativo  beneficio  in

termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle

risorse impiegate».

    Successivamente, con l'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, e' stato disposto che la definizione e  l'aggiornamento

dei LEA di cui al citato art. 1, comma 7, del decreto legislativo  n.

502/1992, «sono effettuati con decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

Autonome di Trento e di Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti

Commissioni parlamentari».

    Ai sensi del  menzionato  art.  1,  comma  554,  della  legge  n.

208/2015 e' stato adottato, da ultimo, il decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  65  del  18  marzo  2017,   recante   «Definizione   e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'art.

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502».

    In particolare, all'art. 30 del predetto  decreto  presidenziale,

rubricato «Assistenza sociosanitaria residenziale e  semiresidenziale

alle persone non autosufficienti», vengono previsti -  quali  livelli

essenziali di assistenza - «trattamenti estensivi di cure e  recupero

funzionale» di norma  non  superiori  a  sessanta  giorni  (comma  1,

lettera  a))  e   «trattamenti   di   lungoassistenza,   recupero   e

mantenimento funzionale» (comma 1, lettera b)). 

    Cio' posto, l'art. 1, comma 1, della legge regionale pugliese  n.

6/2019 in questione, al dichiarato fine di recepire le previsioni del

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  gennaio  2017

recante la definizione e l'aggiornamento dei  livelli  essenziali  di

assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti

sanitari che costituiscono livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA)

sociosanitari per la cura delle persone  non  autosufficienti  o  con

disabilita' o con disturbi mentali.

    Lo stesso prospetto indica anche la  quota  di  compartecipazione

della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.

    La disposizione regionale in esame,  pur  essendo  coerente,  dal

punto di vista dei trattamenti, con quelli previsti dal Capo  IV  del

menzionato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12

gennaio 2017, limita  pero',  al  primo  riquadro  del  prospetto,  i

trattamenti  residenziali   e   semiresidenziali   in   questione   a

particolari categorie di  persone  non  autosufficienti:  «anziani  e

soggetti affetti da demenza».

    Tale limitazione non trova riscontro nell'art.  30  del  ripetuto

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  riguardante  in

particolare    l'«assistenza    sociosanitaria,    residenziale     e

semiresidenziale alle persone non autosufficienti»,  disposizione  la

quale  fa  genericamente   riferimento   alla   condizione   di   non

autosufficienza  dei  soggetti  assistiti,  senza,  in   particolare,

prevedere alcun vincolo di eta'  o  alcuna  specifica  patologia  per

l'erogazione dei menzionati trattamenti.

    E'  pertanto  evidente  come  la  normativa  di  cui  alla  legge

regionale   impugnata,   limitando    e    circoscrivendo    l'ambito

dell'intervento assistenziale regionale a favore  -  unicamente -  di

particolari categorie di  persone  non  autosufficienti  («anziani  e

soggetti affetti da demenza»), si ponga in  manifesto  contrasto  con

quanto inderogabilmente disposto  dallo  Stato  nell'esercizio  della

propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art.  117,  comma

2,  lettera  m)  della  Costituzione  e,  quindi,  con  il  parametro

costituzionale ivi enunciato: competenza  di  cui  e'  espressione  e

declinazione il pluricitato decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri 12 gennaio 2017.

    Il comma 2 del medesimo art. 1 della legge regionale dispone  poi

che le «nuove» quote di  compartecipazione  regionale  ai  menzionati

trattamenti, stabilite  dal  comma  1,  laddove  difformi  da  quelle

attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli

accordi contrattuali con le strutture accreditate.

    Per questo  verso,  la  norma,  oltre  ad  essere  eccessivamente

generica - non individuando un termine certo a partire dal  quale  le

quote di compartecipazione, stabilite a livello  regionale,  dovranno

essere  attuate, -  comporta,  di  fatto,  la  mancata   (temporanea)

applicazione - o,  se  si  preferisce,  il  differimento  dell'inizio

dell'efficacia  -  dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che, nello stabilire le  quote

di compartecipazione del Servizio  sanitario  per  i  trattamenti  in

questione, ne prevede -  invece -  l'entrata  in  vigore  dal  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del

decreto stesso.

    La disposizione  comporta  inoltre  disparita'  e  disomogeneita'

nell'applicazione  delle  quote  di   compartecipazione   a   livello

regionale, atteso che, nella realta',  la  decorrenza  degli  accordi

contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo l'efficacia

di quelli condizionata dalla  data  della  relativa  stipula  con  la

regione.

    Per le ragioni esposte, i commi 1 e 2  dell'art.  1  della  legge

regionale de qua contrastano dunque con la competenza riservata  allo

Stato dall'art. 117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione  in

materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA.

    Si precisa, per completezza, che non e' qui contestato il  potere

delle regioni di emanare norme di dettaglio una volta  che  lo  Stato

abbia esercitato la propria  competenza  nella  definizione  dei  LEA

(nella  specie  attuata  mediante  il  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017); sono  invece  contestati

la violazione ed il  depauperamento  del  contenuto  degli  specifici

livelli minimi delle prestazioni sopraindicati  operati  dalle  norme

regionali impugnate, livelli  che  la  normativa  statale  ha  inteso

garantire in maniera uniforme su tutto  il  territorio  nazionale  e,

altresi', all'interno di  ogni  singola  regione  (in  conformita'  a

quanto  espresso  dalla  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di

violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione:  v.

le sentenze numeri 222 del 2013 e 10 del 2010).

    Cosicche' la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m)  della

Costituzione si risolve altresi', e di riflesso,  nella  lesione  del

diritto alla salute e nell'introduzione di non ammissibili disparita'

di trattamento a livello nazionale e regionale.

 

                                 PTM

 

    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta

Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente

illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra

indicati ed illustrati, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della  legge  della

Regione Puglia  28  marzo  2019,  n.  6,  pubblicata  nel  Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del  1°  aprile  2019,  come  da

delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta  del  giorno

20 maggio 2019.

    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i

seguenti atti e documenti:

        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del

Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  20  maggio  2019,

della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Puglia  28

marzo 2019, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione

Puglia n. 36  del  1°  aprile  2019,  secondo  i  termini  e  per  le

motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie;

        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019.

    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di

ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 

 

Roma, 29 maggio 2019

L'Avvocato dello Stato: Pampanelli

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani

 

Menu

Contenuti