N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 34 del 1-9-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il
proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Molise in persona del presidente della giunta
regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, pubblicata sul B.u.r. del
30 aprile 2004, n. 9, «Provvedimenti per l'adozione di minori da
parte delle coppie residenti nella Regione Molise», giusta delibera
del Consiglio dei ministri in data 22 giugno 2004, con riguardo
all'art. 2, terzo comma, lettera e) e quarto comma, lettera a) e b).
Con la legge impugnata la Regione Molise, affermando di
legiferare nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della
Convenzione per protezione dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 e della
legge 4 maggio 1993, n. 184 e successive modificazioni in tema di
diritto del minore ad una famiglia, si propone di sostenere e fornire
assistenza alle coppie dei coniugi residenti nella Regione Molise che
intendano adottare un bambino straniero e residente all'estero.
A tal fine la Regione prevede linee guida operative, gli
strumenti di formazione sulle procedure giudiziarie e sulle attivita'
dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le
adozioni; promuove le attivita' di informazione dell'opinione
pubblica; si occupa dell'aggiornamento degli operatori sociali e
delle famiglie; stabilisce contatti e cura i rapporti, anche
attraverso apposite convenzioni, con i centri di intermediazione
nazionali ed esteri, con gli organi giudiziari minorili e con
organizzazioni ed enti autorizzati (art. 4) primo, secondo e terzo
comma.
Inoltre, la Regione, previa convenzione con la Commissione per le
adozioni internazionali, puo' rilasciare il certificato di
conformita' dell'adozione ex art. 39, primo comma, lettera i) e h)
legge n. 184/1983 (art. 4, quarto comma).
La Regione puo' istituire un servizio di adozione internazionale
ex art. 39-bis, legge n. 184/1983 citata (art. 3).
La giunta regionale e' autorizzata a sostenere con adeguati mezzi
finanziari le famiglie interessate all'adozione ed i centri di
intermediazione (articoli 5 e 6).
E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe
(articoli 2 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9) la
Regione Molise abbia ecceduto dalla propria potesta' regionale in
violazione della normativa costituzionale di seguito indicata.
Violazione dell'art. 117, seconda comma, lettera i) della
Costituzione.
Le previsioni contenute nell'art. 2, terzo comma, lettera e),
attribuendo alla regione la possibilita' di stipulare convenzioni con
i centri di intermediazione nazionali ed esteri, con gli organi
giudiziari minorili, le organizzazioni e gli enti autorizzati che
operano nel campo dell'adozione internazionale eccedono i limiti di
competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale.
In particolare, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera i), della Costituzione che riserva alla potesta'
legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile
nell'ambito della quale deve essere ricondotto l'istituto
dell'adozione internazionale, non rientrante nell'ambito
dell'autonomia statutaria della Regione Molise.
Infatti, la legge regionale, prevedendo la possibilita' di
stipulare convenzioni con i centri di intermediazione esteri,
attribuisce alla Regione stessa un compito che l'art. 39, primo
comma, lettera b), della legge n. 184/1983, e successive
modificazioni, riserva alla Commissione nazionale per le adozioni
internazionali.
Inoltre, il successivo quarto comma, lettera a) e b), contrasta
con l'art. 39, primo comma, lettera h) e i), della legge n. 184/1983
e successive modificazioni, che attribuisce tali funzioni
all'esclusiva competenza della Commissione per le adozioni
internazionali.
Tale attribuzione espressa alla predetta Commissione e'
evidentemente finalizzata a garantire su tutto il territorio
nazionale l'uniformita' di valutazione delle situazioni soggettive
che riguardano i minori adottati provenienti da altri paesi; nello
stesso tempo, e' finalizzata a consentire un' adeguata attivita' di
controllo in Italia dell'ingresso e del soggiorno dei minori in stato
di adozione.
Con tale disciplina lo Stato ha determinato i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fra i quali
rientrano quelli dei minori da garantire uniformemente proprio
attraverso l'attribuzione della relativa competenza ad un unico
organo governativo istituito presso la Presidenza del Consiglio.


P. Q. M.
Si chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale della legge regionale 30 aprile 2004, n. 9 nel suo
articolo 2.
Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso
l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del
22 giugno 2004, copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 23 giugno 2004
Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri

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