Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 luglio 2011 (del  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
 
(GU n. 38 del 7.9.2011) 
 
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 21 giugno 2011,
ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  719-515-673   dal   titolo
«Disciplina dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5  ottobre  2010,
n. 207  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Disposizioni  in
materia di organizzazione dell'amministrazione  regionale.  Norme  in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il  ricovero  di
animali», pervenuto a questo Commissariato dello Stato,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto  Speciale,  il  24  giugno
2011. 
    Il  provvedimento  legislativo,  che  recepisce  nell'ordinamento
regionale siciliano «Il Codice dei  contratti  pubblici»  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contiene  negli  articoli
11, 14 e 15 norme che danno adito a censure di costituzionalita'. 
    Prima di procedere alla prospettazione  dei  singoli  rilievi  si
Ritiene necessario delineare alla luce di quanto chiarito da  codesta
eccellentissima Corte con le sentenze n. 45 e 221 del 2010 e  n.  114
del  2011,  le  linee  fondamentali  del  riparto  delle   competenze
legislative nel settore degli appalti pubblici fra  Stato  e  Regione
siciliana. 
    L'art. 14 lettera g) dello Statuto Speciale, approvato con R.D.L.
15 maggio 1946, n. 445, convertito  in  legge  costituzionale  il  26
febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla  Regione  siciliana  competenza
esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi  opere
di interesse nazionale». 
    In  presenza  di  tale  specifica  attribuzione  deve,  pertanto,
ritenersi che, non contemplando il novellato Titolo V della parte  II
della Costituzione la materia «Lavori Pubblici», trova  applicazione,
in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante «Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione», la
previsione statutaria prima citata. 
    Cio' tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte  (ex
plurimis  sentenze  n.  431/2007,  n.  322/2008,  n.  411/2008  e  n.
114/2011), non implica che in relazione alla disciplina dei contratti
di appalto che incidono nel territorio della Regione  il  legislatore
siciliano sia libero di esplicarsi senza  alcun  vincolo  e  che  non
trovano applicazione  le  disposizioni  di  principio  contenute  nel
sopramenzionato «Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17  CE  e
2004/18 CE». 
    Il primo comma dell'art.  14  dello  Statuto  Speciale,  infatti,
prevede  che  la  competenza  esclusiva  della  Regione  deve  essere
esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza  pregiudizio
delle riforme economiche - sociali. 
    Ora, «non vi e' dubbio che le disposizioni contenute  nel  citato
"Codice dei contratti pubblici - per la parte  in  cui  si  correlano
alle disposizioni del Titolo V della parte II della  Costituzione  e,
in particolare, all'art. 117, secondo comma lett. e)" ed 1)  in  tema
di tutela della concorrenza e di ordinamento civile -  devono  essere
ascritte, per il loro stesso contenuto di ordine  generale,  all'area
delle norme fondamentali di riforme  economiche  -  sociali,  nonche'
delle norme con le quali lo Stato ha dato  attuazione  agli  obblighi
internazionali  nascenti  dalla   partecipazione   dell'Italia   alla
Comunita' europea» (sentenza C.C. n. 114/2011). 
    Al riguardo e' significativo che codesta Corte, con  orientamento
consolidato, ha affermato che «deve essere riconosciuto  ai  principi
desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la  natura  di
norme fondamentali di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,
come tali costituenti legittimamente limiti alla potesta' legislativa
primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano. E cio'  segnatamente  per  quelle  norme  del
predetto codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente
(alle procedure di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del
vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione» (sentenza C.C.  n.
45/2010). 
    In tale prospettiva  vengono  in  considerazione  innanzitutto  i
limiti  derivanti  dal  rispetto  dei  principi  della  tutela  della
concorrenza, strumentali ad assicurare  la  liberta'  comunitaria,  e
dunque le disposizioni contenute nel codice  dei  contratti  pubblici
che costituiscono  diretta  attuazione  delle  prescrizioni  poste  a
livello europeo. In tale ambito, la  disciplina  regionale  non  puo'
avere un contenuto difforme da quella prevista, in  attuazione  delle
norme comunitarie, dal legislatore  nazionale  e,  quindi,  non  puo'
alterare  negativamente  il  livello  di  tutela   assicurato   dalla
normativa statale. 
    La regione siciliana e' indubbiamente vincolata, in base all'art.
117,  comma  1  della  Costituzione,  al  rispetto   degli   obblighi
internazionali nei quali sono riconducibili i principi  generali  del
diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel  trattato  del
25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' Europea,  ora  ridenominato,
dopo l'entrata in  vigore  del  trattato  di  Lisbona,  trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea, e, in particolare, di  quelle  che
tutelano la concorrenza. 
    Codesta  Corte  ha,  altresi',  precisato  che  la   nozione   di
concorrenza di cui al secondo comma, lettera e) dell'art.  117  della
Costituzione «non puo'  che  riflettere  quella  operante  in  ambito
comunitario» (sentenza n. 401 del 2007). 
    Nelle sentenze n. 431 del 2007 e n. 320 del 2008  codesta  ecc.ma
Corte ha affermato  che,  nel  settore  degli  appalti  pubblici,  la
disciplina  delle  procedure  di   gara   e,   in   particolare,   la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano
a garantire che le medesime si svolgano  nel  rispetto  delle  regole
concorrenziali e dei principi comunitari  della  libera  circolazione
delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta'  di
stabilimento, nonche' dei principi costituzionali  di  trasparenza  e
parita' di trattamento (sent. n. 401 del 2007).  Esse,  pertanto,  in
quanto volte a consentire la piena apertura del mercato  nel  settore
degli appalti,  sono  riconducibili  all'ambito  della  tutela  della
concorrenza ex art.117, secondo comma, lettera e) della  Costituzione
di esclusiva competenza del legislatore statale. 
    L'esclusivita' di siffatta competenza si esprime, secondo  quanto
chiarito nella sentenza n. 431 del 2007,  «nell'ammissibilita'  della
formulazione da parte  del  legislatore  statale  di  una  disciplina
integrale e dettagliata delle procedure e nell'inderogabilita'  delle
relative disposizioni, le quali legittimamente incidono,  nei  limiti
della loro specificita' e dei contenuti normativi che  di  essi  sono
propri, sulla totalita' degli  ambiti  materiali  entro  i  quali  si
applicano, senza che cio' determini una compressione irragionevole  e
sproporzionata di alcuna sfera di competenza regionale». 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, le  disposizioni  degli
artt. 11, 14 e 15 si  ritengono  costituzionalmente  illegittime  per
violazione dell'art. 14 dello Statuto Speciale e dell'art. 117, comma
2 lettera e) della Costituzione in quanto incidono,  rispettivamente,
sulla qualificazione e sulle procedure di selezione  dei  concorrenti
stabilendo una disciplina autonoma, difforme da quella nazionale, cui
avrebbero dovuto adeguarsi in materia di  tutela  della  concorrenza,
intervenendo in un  settore  estraneo  alla  competenza  regionale  e
riservato, viceversa dalla Stato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Concorsi di idee 
 
    1. L'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e
successive modifiche ed integrazioni, e' introdotto con  le  seguenti
modifiche: 
        a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui si ritenga  prevalente
il   valore   innovativo   dell'idea   progettuale,    la    qualita'
dell'ideazione e della realizzazione sotto  il  profilo  tecnologico,
ingegneristico e/o architettonico, le stazioni  appaltanti  applicano
la procedura del concorso di idee.». 
    2.  L'articolo  108  del  decreto  legislativo  n.   163/2006   e
successive modifiche ed integrazioni, e' introdotto con  le  seguenti
modifiche: 
        a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
    «3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non piu'  di
cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per  il
progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta  ideativa
nella forma piu' idonea alla  sua  corretta  rappresentazione,  ferma
restando comunque la  presentazione  degli  elaborati  richiesti  nel
bando.  Il  termine  di  presentazione  della  proposta  deve  essere
stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema  e  non
puo' essere inferiore  a  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
bando. 
    4.  La  stazione  appaltante  acquisisce  in  proprieta'   l'idea
premiata, con l'affidamento, al vincitore del concorso di idee, della
realizzazione della progettazione,  fino  al  livello  richiesto.  E'
facolta' della stazione appaltante affidare altresi',  al  vincitore,
con procedura negoziata, la direzione dei lavori,  a  condizione  che
tale facolta' sia esplicitata nel  bando  di  concorso.  Il  soggetto
vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacita'  tecnico
professionale ed  economica,  indicati  nel  bando,  in  rapporto  ai
livelli progettuali da sviluppare. Il possesso di tali requisiti puo'
essere acquisito dal soggetto vincitore, entro il termine di sessanta
giorni, successivo alla comunicazione dell'esito  della  gara,  anche
mediante associazione temporanea  con  altro  soggetto  titolare  dei
requisiti richiesti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile
del progetto nei confronti della stazione appaltante. 
    5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4,  l'idea  premiata
puo' essere acquisita in proprieta' dalla stazione appaltante  dietro
pagamento di predeterminato premio in denaro, non  inferiore  all'80%
della tariffa professionale prevista per il progetto  preliminare,  a
condizione  che  detta  facolta'  sia  esplicitata  ed  adeguatamente
motivata nel bando. 
    6. Nel caso di cui al comma 5, l'idea premiata, previa  eventuale
definizione degli assetti tecnici, deve essere posta  a  base  di  un
successivo concorso di progettazione o di un appalto  di  servizi  di
progettazione. A detta procedura non sono  ammessi  a  partecipare  i
premiati.»; 
        b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Con decreto del Presidente della  Regione,  previa  della
delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilita',  da  emanarsi  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
ulteriori modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo.». 
    3.  L'articolo  109  del  decreto  legislativo  n.   163/2006   e
successive modifiche ed integrazioni, e' introdotto con  le  seguenti
modifiche: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita'
la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un  concorso
di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente  ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si  svolge  tra  i
soggetti individuati attraverso la valutazione di  proposte  di  idee
presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di
graduatorie di merito e  assegnazione  di  premi.  Al  vincitore  del
concorso e' affidato l'incarico  della  progettazione  definitiva  ed
esecutiva, secondo quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  108.
Tutte  le   precedenti   condizioni   devono   essere   previste   ed
adeguatamente motivate nel bando.». 
    Il secondo comma  dell'art.  14,  nel  recepire  con  sostanziali
modifiche quanto previsto dal legislatore statale in tema di concorsi
di idee dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 108  del  piu'  volte  citato
Codice  degli  appalti,  delinea  una  procedura  di  selezione   dei
concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella nazionale,
cui avrebbe dovuto adeguarsi, ponendosi cosi' in contrasto con l'art.
117, comma 2, lettera e) della Costituzione e con l'articolo 14 dello
Statuto Speciale. 
    Nello specifico viene  infatti  previsto  dal  comma  4  che  «la
stazione appaltante acquisisce in  proprieta'  l'idea  premiata,  con
l'affidamento al vincitore del concorso di idee, della realizzazione,
della progettazione, fino al livello richiesto. Tale disposizione  si
pone in contrasto con il comma 6  dell'articolo  108  del  d.lgs.  n.
163/2006 il quale, nel prevedere che  la  stazione  appaltante  possa
affidare al vincitore del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei
successivi livelli di progettazione  con  procedura  negoziata  senza
bando, pone la condizione che tale facolta' sia stata esplicitata nel
bando di concorso, condizione questa non contemplata nel prima citato
comma 4. 
    Parimenti in contrasto con il precetto posto dall'art. 108 e'  la
norma contenuta nell'ultimo periodo del  prima  menzionato  comma  4,
laddove si prevede che i requisiti di capacita' tecnico-professionale
ed economica possano essere  acquisiti  dal  vincitore  del  concorso
successivamente all'espletamento del concorso stesso. 
    Ulteriore contrasto con la disciplina dettata nella  materia  dal
d.lgs. n. 173/2006 emerge anche dal disposto del successivo  comma  6
che nel prevedere che l'idea premiata, previa  eventuale  definizione
degli assetti tecnici, deve essere posta  a  base  di  un  successivo
concorso di progettazione di un appalto di servizi di  progettazione,
esclude che a tale procedura siano ammessi a partecipare i premiati. 
    Tale previsione, in difformita' del comma  5  dell'art.  108  del
d.lgs. n. 163/2006, secondo cui i premiati sono ammessi a partecipare
qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi, pone  indebiti
ostacoli al principio di concorrenza. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Qualificazione 
 
    1. Per i lavori di importo pari o inferiore  a  150.000  euro  il
sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici
e' cosi' determinato: 
        a) per le imprese iscritte all'albo  separato  delle  imprese
artigiane,  istituito  presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, il  requisito  richiesto  per  partecipare
agli appalti dei lavori pubblici e' esclusivamente  la  presentazione
del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo
camerale; 
        b)  per  le  imprese  cooperative  iscritte  all'Albo   delle
societa'  cooperative,  istituito  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 23  giugno  2004,  il  requisito  richiesto  per
partecipare agli appalti dei lavori  pubblici  e'  esclusivamente  la
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due  anni,  al
predetto Albo delle societa' cooperative; 
        c) per le altre imprese non rientranti nelle  fattispecie  di
cui alle lettere a) e b),  per  la  partecipazione  agli  appalti  di
lavori  pubblici  i  requisiti   richiesti   sono   quelli   previsti
dall'articolo 90, comma 1, lettera  a)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ridotti  del  cinquanta  per
cento riferiti a lavori analoghi. 
    Il  sopra   trascritto   articolo   introduce   un   sistema   di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di importo
pari o  inferiore  a  150.000  euro  totalmente  difforme  da  quello
previsto  dall'articolo  40,  comma  8  del  d.lgs.  n.  163/2006   e
dall'articolo 90 del d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  dal  titolo
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici  relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE"». 
    In proposito si osserva che siffatto intervento  del  legislatore
regionale non puo' ritenersi ammissibile solo perche' si riferisce  a
lavori pubblici sotto soglia comunitaria. 
    Codesta Corte,  infatti,  nella  sentenza  n.  160  del  2009  ha
puntualizzato  che  «la  distinzione  tra  contratti  sotto-soglia  e
sopra-soglia non puo' essere, di per  se',  invocata  quale  criterio
utile ai fini della  individuazione  dello  stesso  ambito  materiale
della tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una  portata
che trascende ogni rigida  ed  aprioristica  applicazione  di  regole
predeterminate dal solo riferimento al valore economico dell'appalto.
Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria,
giustifica l'intervento unitario da parte del legislatore statale». 
    La disposizione censurata, nel ritenere ai fini,  dell'ammissione
alle gare per lavori di importo pari  o  inferiore  a  150.000  euro,
sufficiente la sola iscrizione degli operatori economici da almeno un
biennio ad albi configura un sistema di  qualificazione  regionale  a
se'  stante  che  invade  la  sfera  di  competenza   esclusiva   del
legislatore statale, gia' esercitata con il d.lgs. n. 163  del  2006,
le cui norme  sono  inderogabili  anche  per  le  Regioni  a  Statuto
Speciale, cosi' come acclarato da codesta  Corte,  (con  sentenza  n.
411/2008) nel caso analogo della legge della Regione  Sardegna  n.  5
del 2007. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Opere edilizie di modeste dimensioni 
 
    1. Per le finalita' di cui agli articoli 64, 93 e 94 del  decreto
del Presidente dello  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge  novembre  1971,  n.  1086,
nella Regione sono opere di modeste dimensioni,  rilevanti  ai  sensi
dell'articolo 16, primo comma, lettere l) ed m) del R.D. 11  febbraio
1929, n. 274, quelle di cui all'articolo  1  della  citata  legge  n.
1086/1971, che presentino congiuntamente tutti i seguenti requisiti: 
        a) volumetria non superiore a 1.500 metri cubi; 
        b) non piu'  di  due  elevazioni  fuori  terra,  oltre  piano
scantinato o seminterrato; 
        c) edificazione con modalita'  costruttive  standardizzate  e
forme geometriche tradizionali; 
        d) calcoli strutturali in cemento armato firmati  da  tecnico
laureato. 
    Con la disposizione sopra  trascritta  il  legislatore  siciliano
interviene in un ambito  escluso  alla  propria  competenza  giacche'
fornisce un'interpretazione di una norma statale, id  est  l'art.  16
lettere l) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929,  n.  274,  relativo  alla
determinazione delle competenze dei geometri, peraltro difforme dalla
consolidata  giurisprudenza  formatasi  sull'argomento  (ex  plurimis
Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 1985, n.  390,  Consiglio  di
Stato, sez. V, 3 ottobre 2002, n.  5208;  Cassazione,  sez.  III,  16
ottobre 1996, n. 10125; Corte costituzionale 27 aprile 1993, n. 199). 
    Al riguardo non ci si puo' esimere  dal  censurare  la  norma  in
quanto, come codesta Corte con costante giurisprudenza ha  affermato,
«la potesta' legislativa regionale in  materia  di  professioni  deve
rispettare il principio secondo  cui  l'individuazione  delle  figure
professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze
e' riservata per  il  suo  carattere  necessariamente  unitario  allo
Stato, rientrando nella competenza delle  regioni  la  disciplina  di
quegli aspetti che  presentano  uno  specifico  collegamento  con  la
realta' regionale». (Sentenze n. 153 e 424 del 2006, n. 57 del  2007,
n. 138 e n. 328 del 2009 e 131 del 2010) 
    Nella sentenza n. 222  del  2008,  codesta  Corte  ha,  altresi',
puntualizzato che, quale che sia il settore in  cui  una  determinata
professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali,
fra cui rientra certamente  quello  delle  competenze  delle  singole
professioni,  spetta  sempre  allo  Stato   in   quanto   corrisponde
all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale  che  sia
coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. 
    Inoltre la norma censurata nell'individuare l'ambito delle  opere
edilizie di modesta dimensioni modifica, ampliandole,  le  competenze
dei geometri, in  difformita'  da  quanto  previsto  dalla  normativa
statale e da quanto acclarato da codesta eccellentissima Corte  nella
sentenza n. 199/1993. 
    In tale sentenza e' stato infatti affermato che «per accertare se
una  costruzione  sia  da  considerare  "modesta"  e  rientri   nella
competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio
decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare  cui  fare  appello  e'
quello tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della  struttura
dell'edificio e delle relative modalita' costruttive, che non  devono
implicare   la   soluzione   di   problemi    particolari    devoluti
esclusivamente  ai  professionisti  di  rango  superiore,  mentre  il
criterio quantitativo e quello  economico  possono  soccorrere  quali
elementi complementari di valutazione,  in  quanto  indicativi  delle
caratteristiche costruttive e  delle  difficolta'  tecniche  presenti
nella realizzazione dell'opera». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Impugna i  sotto  elencati  articoli  del  disegno  di  legge  n.
719-515-673 dal titolo «Disciplina dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.
Disposizioni  in  materia  di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi.  Disposizioni
per  il  ricovero  di  animali»  approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana nella seduta del 21 giugno 2011: 
        art. 11 per violazione dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n.  30
del 2006 e dell'articolo 16 del R.D. n. 274 del 1929 in relazione  ai
limiti posti dall'art. 117, comma 3 della Costituzione e dell'art. 17
dello Statuto Speciale; 
        art. 14 comma 2, lettera a) limitatamente ai commi 4, primo e
ultimo periodo, e 6 e art. 15 per violazione dell'art. 117,  comma  2
lettera e) della Costituzione e art. 14 dello Statuto Speciale. 
          Palermo, addi' 28 giugno 2011 
 
    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Aronica 

 

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