Ricorso n. 66 del 15 ottobre 2008 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 ottobre 2008 , n. 66
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte)
(GU n. 48 del 19-11-2008)
Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 24-9750 del 6 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; Contro il Presidente Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e' stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. L'art. 7 di detta legge - «strategia energetica nazionale» - stabilisce che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la Strategia energetica nazionale che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente». Ad avviso della Regione Piemonte tale disposizione risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della sfera regionale di competenza per il seguente motivo di D i r i t t o Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.; sulla competenza concorrente della regione in materia di energia nonche' del principio di leale collaborazione. La norma in esame, nell'accentrare in capo allo Stato la definizione della «Strategia energetica nazionale», quale strategia diretta ad indicare le priorita' per il breve e lungo periodo ed a determinare le misure necessarie per conseguire molteplici e importanti obiettivi, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che conferisce alle Regioni la potesta' legislativa concorrente relativa, tra le altre, a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Tutte le materie di competenza concorrente comportano, come recita l'ultimo periodo dell'art. 117, terzo comma, che «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». L'articolo di cui si tratta (art. 7), non contempla alcun meccanismo concertativo con le regioni, limitandosi a prevedere la convocazione, a cura d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. La norma pare dunque illegittima nella parte in cui non contempla alcun meccanismo concertativo con le regioni, prevedendo l'esercizio della competenza statale al di fuori di qualsiasi procedura d'intesa. Le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale. Come evidenziato da codesta suprema Corte, nel nuovo Titolo V della Costituzione il superamento della vecchia equazione interesse nazionale - competenza statale fa si' che l'interesse nazionale non costituisca piu' un limite, ne' di legittimita' ne' di merito, alla competenza legislativa concorrente (Corte cost. n. 303 del 25-settembre/1° ottobre 2003). La mancata previsione di alcuna forma di intesa costituisce violazione del principio di leale collaborazione individuato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, quale presupposto per l'attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative o legislative nelle materie attribuite alla competenza regionale (Corte cost., n. 383/2005). Gli obiettivi da conseguire, previa definizione della suddetta strategia, hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali. Il conseguimento degli stessi obiettivi, e prima ancora la definizione di una strategia che indichi le priorita' per il breve ed il lungo periodo e rechi la determinazione delle misure necessarie per la loro attuazione, richiede necessariamente un'intesa con la Conferenza di Stato-Regioni o con la Conferenza unificata, nonche' con le singole regioni interessate la' dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificita' territoriali (Corte cost. n. 6/2004 e 303/2003).
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112/2008 per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. Torino-Roma, addi' 15 ottobre 2008 Avv. Giovanna Scollo - Avv. Gabriele Pafundi