Ricorso n. 66 del 17 giugno 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 32 del 2015-08-12)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - Fax
…. - Pec … contro la
Regione Umbria in persona del Presidente pt per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della
Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 21, del
15 aprile 2015, recante "Testo unico in materia di agricoltura".
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La legge regionale n. 12/2015, che consta di 225 articoli,
presenta vari profili di illegittimita' costituzionale per le
seguenti ragioni.
Premessa.
Lo Statuto della Regione Umbria prevede, all'articolo 40, che:
"L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere,
entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di
semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o piu' settori
omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della
semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonche' gli adempimenti
procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta
all'Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge.
Il progetto e' sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea con
sole dichiarazioni di voto.
3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti
legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel
periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo
unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di
modifica della legge di autorizzazione.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere
abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di
modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa
verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme
nel testo unico.
5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta,
nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla
legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente,
approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione
di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico
compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa
fonte, legislativa o regolamentare".
Sulla legittimita' di detta norma statutaria si e' pronunciata la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 378/2004, affermando che "Ben
puo' uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento
legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale
vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione". La stessa
previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che
eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del
procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate
nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla
Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della
legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a
confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da
riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella
sua opera di predisposizione del testo unico non puo' andare oltre al
mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede
legislativa dal Consiglio regionale".
E' fuor di dubbio dunque, che la disposizione statutaria e la
richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur consentendo una
particolare procedura per la redazione di testi unici a fini di
riordino e semplificazione, presuppongono che le norme oggetto della
raccolta siano costituzionalmente legittime e quindi rispettose sia
del corretto assetto di competenze tra Stato e Regioni, sia della
legislazione comunitaria che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1
della Costituzione, vincola l'esercizio della potesta' legislativa
anche delle Regioni. Pertanto il Testo Unico regionale, approvato
dal'Assemblea regionale ai sensi della richiamata norma Statutaria e
quindi con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto
semplificato, soggiace al controllo di legittimita' svolto dal
Governo nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost.
gli riconosce, di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale le
leggi regionali.
Sulla scorta di tali considerazioni, numerose norme contenute
nella legge regionale in esame, recante "Testo unico in materia di
agricoltura", ancorche' riproduttive di norme regionali contenute in
precedenti leggi regionali, risultano impugnabili sia alla luce del
mutato quadro normativo di riferimento, sia perche', come affermato
da consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa impugnazione,
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti
norme analoghe "non ha alcun rilievo, dato che l'istituto
dell'acquiescenza non e' applicabile nel giudizio di legittimita'
costituzionale in via principale" (cfr. C. Cost. sent. n. 139/2013).
In particolare presentano profili di illegittimita'
costituzionale, per i motivi di seguito le seguenti disposizioni:
art. 15, lettera a); art. 15, lettera e); art 9, comma 1, lettera a):
art 10, comma 1, lettera b); art. 20, comma 1, lettera d); art 43;
art. 46; art. 48; art. 64, comma 1, lettera a); art. 81, comma 3,
lettere a), b), f) e g); art. 83, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
art. 83, comma 1, lettera c); art 95, comma 2 e art. 127.
Motivi
1) Violazione dell'art. 5 e dell'art. 117, comma primo e comma
secondo, lettere e) ed s della Costituzione in relazione all'art. 15,
lettera a) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La norma in esame e' diretta a disciplinare le modalita' di
riconoscimento delle c.d. "Organizzazioni dei produttori agricoli",
in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Piu'
precisamente, la disposizione attribuisce alla Giunta regionale il
compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle citate
organizzazioni, attraverso la definizione di tre parametri: «(i) i
settori della produzione, (ii) la quantita' minima di prodotto
rappresentato e (iii) il numero minimo di soci, tale da garantire uno
sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni
regionali».
Con riferimento al requisito di cui al punto (i), concernente i
c.d. "settori della produzione", l'articolo 15, lettera a), della
legge regionale in oggetto - nell'attribuire alla Giunta regionale la
competenza all'individuazione degli stessi - si pone in contrasto con
l'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) 17
dicembre 2013, n. 1308/2013 ("Organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio").
Quest'ultima norma, infatti, statuisce che gli Stati membri possono
riconoscere le organizzazioni in questione (solamente) qualora
costituite da produttori «di un settore specifico elencato
all'articolo 1, paragrafo 2» dello stesso Regolamento. E' la
normativa europea, pertanto, ad individuare direttamente ed in
maniera precisa e dettagliata ventiquattro settori di produzione
funzionali al riconoscimento delle organizzazioni in esame,
sottraendo cosi' ogni discrezionalita' ai singoli Stati membri. Ne
consegue che l'articolo 15, lettera a) della legge regionale Umbria
n. 12 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale
una possibilita' di scelta inibita dalla normativa europea, si pone
in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che
impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti
dall'ordinamento comunitario come si evince dalla relazione del
Ministro proponente complessivamente considerata.
Per cio' che concerne, invece, i requisiti di cui ai punti (ii) e
(iii), relativi alla definizione, da parte della Giunta regionale,
della quantita' minima di prodotto rappresentato e del numero minimo
di soci necessari per il riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori agricoli, la legge regionale si pone in contrasto con il
combinato disposto dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 102 del 2005.
Il Regolamento citato statuisce che gli Stati possono riconoscere
un'Organizzazione di produttori purche' la stessa «abbia un numero
minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di
produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi
dal rispettivo Stato membro» (articolo 154, paragrafo 1, lettera b).
Sul punto il decreto legislativo n. 102 del 2005 dispone che «Ai
fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere
un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di
produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le
organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque
produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita
dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di
euro» (articolo 3, comma 3).
La norma nazionale appena citata, non attribuisce competenza
alcuna alle Regioni ma, anche al fine di garantire uniforme
applicazione del diritto europeo in Italia, attribuisce
esclusivamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali il compito di individuare i menzionati parametri, sebbene
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella
sede istituzionalmente competente, costituisce espressione del
principio costituzionale di leale collaborazione tra i diversi
livelli di governo. Si tratta di un principio che permea il nostro
sistema di regionalismo cooperativo e che, secondo la Corte
costituzionale, «deve governare i rapporti fra lo Stato e le regioni
nelle materie e in relazione alle attivita' in cui le rispettive
competenze concorrano o si intersechino. imponendo un contemperamento
dei rispettivi interessi (cfr. sentenza n. 341 del 1996). Tale
regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui
la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', "riconosce e
promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adegua i principi e
i metodi della sua legislazione" (art. 5 Cost.), va al di la' del
mero riparto costituzionale delle competenze per materia e opera
dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e
regioni senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la
distinzione fra competenze legislative esclusive ripartite e
integrative o fra competenze amministrative proprie e delegate»
(Corte costituzionale sentenza n. 242 del 18 luglio 1997; si veda
anche Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 23 gennaio 2006.
Richiamando il necessario coinvolgimento delle Regioni e delle
Province autonome nello stabilire il numero minimo di produttori ed
il livello minimo di produzione e quindi la necessita' di rispettare
il principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo,
l'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo citato intende
ragionevolmente conciliare le prerogative delle regioni in materia di
agricoltura con i concorrenti interessi e/o valori che tagliano
trasversalmente la materia e che non sono riconducibili alla
esclusiva competenza regionale.
Invero la disciplina concernente il riconoscimento delle
Organizzazioni dei produttori agricoli, incide anche su
materie-valori di competenza statale quali esemplificativamente la
"tutela della concorrenza" articolo 117, comma 2, lettere e), della
Costituzione) o la "tutela dell'ambiente" articolo 117, comma 2,
lettere s della Costituzione.
Tale circostanza giustifica l'intervento del legislatore statale
in una materia, quale quella dell'agricoltura, riconducibile alla
competenza legislativa residuale delle regioni.
Tra gli scopi istituzionali delle citate Organizzazioni,
l'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 102 del
2005 inserisce quello di «promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali,
allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene
degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del
paesaggio e favorire la biodiversita'». Si tratta, evidentemente, di
una finalita' che dimostra l'interferenza della disciplina in esame
con la materia "tutela dell'ambiente", di esclusiva competenza
statale.
Il legislatore nazionale, pertanto, non solo e' legittimamente
intervenuto a disciplinare le Organizzazioni dei produttori agricoli
attribuendo al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali il compito di individuare la quantita' minima di prodotto
ed il numero minimo di soci necessari per il riconoscimento delle
stesse, ma, allo stesso tempo, tenendo in debito conto gli interessi
regionali coinvolti ha sancito la necessita' del ricorso alla "previa
intesa", e quindi ad uno strumento attuativo del principio di leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo coinvolti.
La norma regionale in oggetto viola tale principio poiche'
attribuisce alla competenza esclusiva della Giunta regionale il
compito di individuare i menzionati requisiti di riconoscimento.
In un caso analogo, la Corte Costituzionale con sentenza n. 14
del 13 gennaio 2004 ha ascritto alla materia della tutela della
concorrenza i sostegni finanziari che, in una programmazione
economica, lo Stato aveva assegnato agli agricoltori. In particolare,
dopo aver definito "aiuti di Stato" le misure di sostegno per il
settore produttivo agricolo, la Corte ha concluso per la legittimita'
della previsione normativa contestata proprio richiamando la materia,
di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza,
ovvero di garanzia di uguali chance per tutte le imprese ovunque
allocate sul territorio nazionale. Ad avviso della Consulta, infatti,
"le regole della concorrenza non sono quindi limitate all'attivita'
sanzionatoria della trasgressione della normativa antitrust ma
comprendono anche il regime di aiuti, riguardanti sia il campo
agricolo sia gli altri settori produttivi, sui quali l'azione della
Comunita' e' sinora in larga parte intessuta".
D'altronde "la tutela della concorrenza, rende palese che
quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica
statale e pertanto non puo' essere intesa soltanto in senso statico,
come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un
equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al
diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre
squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del
mercato o ad instaurare assetti concorrenziali".
Alla luce di quanto sopra esposto, la seconda parte dell'articolo
15, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2015, si pone in
contrasto con gli articoli 5 e 117, primo comma che impone al
legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento
comunitario e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, con
particolare riferimento al mancato rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni, quale principio connaturato alla
struttura stessa del regionalismo cooperativo.
2) Violazione dell'art. 5 e dell'art. 117, comma secondo, lettere e)
ed s della Costituzione in relazione all'art. 15 lettera e della
legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte tossono essere
sviluppate per la disposizione contenuta all'articolo 15, lett. e
della legge regionale in oggetto che attribuisce alla Giunta
regionale il compito di disciplinare il «controllo e la vigilanza sul
mantenimento dei requisiti nonche' delle cause di decadenza e revoca
e delle relative sanzioni».
La citata normativa regionale si pone in contrasto con l'articolo
4, comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005. Tale norma
infatti in ossequio al principio di leale collaborazione stabilisce
che spetti non alle regioni ma al Ministro delle politiche agricole e
forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
"definire le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento". Il decreto definisce altresi' le
modalita' per la revoca del riconoscimento.
Anche in questo caso l'articolo 15 lettera e della legge
regionale Umbria n. 12 del 2015 si pone in contrasto con gli articoli
5 e 117, comma secondo lettere e ed s della Costituzione con
particolare riferimento al mancato rispetto del principio di leale
collaborazione.
3) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La norma esame, inserita nel Capo II, del Titolo III, della legge
in oggetto, rubricato "Interventi di promozione e di sostegno a
favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare",
statuisce che gli aiuti economici ivi previsti possono essere rivolti
ad una pluralita' di iniziative tra le quali si inserisce, alla
lettera a), la «costituzione di nuove societa' cooperative con
priorita' per quelle costituite da giovani agricoltori di eta' non
superiore ad anni quaranta».
Tale norma, nel limitare gli aiuti alla costituzione alle sole
societa' cooperative, si pone in contrasto con l'articolo 19,
paragrafo 2, del Regolamento CE 25 giugno 2014, n. 702/2014 rubricato
«Regolamento della commissione che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».
La disposizione sopra citata, infatti, prevede la possibilita'
per gli Stati di concedere aiuti all'avviamento purche' di stessi
siano destinati ad «associazioni o (...) organizzazioni di produttori
che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorita' competente
dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un
piano aziendale». La norma regionale, pertanto, nella parte in cui
riconosce l'ammissibilita' degli aiuti in questione alle sole
societa' cooperative, escludendo in radice tutte le ulteriori
tipologie di societa' ed imprese, introduce una irragionevole
discriminazione tra i possibili destinatari degli aiuti in
considerazione della mera forma giuridica assunta. Pertanto, la norma
contrasta con l'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento sopra
citato. Ne consegue che l'articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo
comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di
rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.
4) Violazione dell'art. 117, comma primo, e comma secondo lettera e)
della Costituzione in relazione all'art. 10, comma 1, lettera b della
legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera 13),
primo capoverso, della legge regionale in oggetto prevede la
possibilita' di attribuire un contributo pubblico agli investimenti
realizzati dalle sole «cooperative per la conduzione di terreni».
In questo caso emerge un contrasto della disposizione in esame
con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) rubricato "Aiuti concessi dagli Stati". La normativa europea,
infatti, stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (articolo 107, comma
1).
L'articolo 10 comma 1 lettera b) primo capoverso della legge
regionale in esame, limitando gli aiuti in questione alle sole
«cooperative per la conduzione di terreni», determina un effetto
distorsivo della libera concorrenza.
Ne consegue che l'articolo 10, comma 1, lettera b), primo
capoverso, viola l'articolo 117 primo comma della Costituzione che
impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti
dall'ordinamento comunitario oltre a risultare invasiva della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo lettera e).
5) Violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in
relazione all'art. 20, comma 1, lettera d) della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015. n. 12.
L'articolo in questione rubricato "Aiuti alla ricerca" statuisce
che la Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede
finanziamenti tra le altre cose per: «la diffusione dei risultati
della ricerca». La norma nel concedere autonomo finanziamento alla
diffusione dei risultati dell'attivita' di ricerca si pone in
contrasto con l'articolo 31, paragrafo 4 del Regolamento n. 702 del
2014 "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e
forestale" nella parte in cui stabilisce che: «I risultati del
progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla
data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali
informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un
particolare organismo a seconda di cosa avvenga prima. I risultati
restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque
anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato».
Dalla norma europea si evince che il finanziamento ricevuto per
lo svolgimento dell'attivita' di ricerca deve coprire anche la
diffusione via internet dei relativi risultati.
Pertanto, la previsione della Regione Umbria nella misura in cui
autorizza autonomi finanziamenti per l'attivita' di diffusione dei
risultati della ricerca, potrebbe dar luogo ad una sovracompensazione
in quanto il medesimo costo deve considerarsi gia' incluso negli
aiuti erogati per il finanziamento della ricerca.
Ne consegue che l'articolo 20, comma 1, lettera d), viola
l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al
legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento
comunitario.
6) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 43, comma 1 della legge regionale Umbria 9 aprile
2015, n. 12.
La disposizione "Divieto di coltivazione di piante transgeniche"
della legge in esame, al comma 1, dispone "1. Al fine di evitare
perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a
seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le
norme comunitarie vigenti in materia, e' vietata la coltivazione in
pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio
regionale, di piante geneticamente modificate.".
Va osservato che nell'ambito del vigente quadro normativo
europeo, la possibilita' di escludere la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) da vaste aree, al fine di evitare la
presenza indesiderata in altri prodotti, e' disciplinata dalla
direttiva (UE)2015/432 dell'1l marzo 2015 che ha modificato
l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, inserendo anche gli
articoli 26 ter e 26 quater che dettano una specifica procedura da
seguire, stabilendo, inoltre, determinate misure transitorie per il
periodo compreso tra il 2 aprile 2015 e il 3 ottobre 2015.
Risulta pertanto precluso a una regione do so il 2 aprile 2015
poter escludere dal territorio regionale la coltivazione di
orgranismi geneticamente modificati utilizzando un provvedimento
normativo che non sia coerente con lo specifico procedimento previsto
dalla citata normativa europea che prevede un im prescindibile
coinvollimento della Commissione europea.
Per tale motivo l'articolo 43 comma 1 della legge regionale
Umbria n. 12 del 2015 viola l'articolo 117, stimo comma della
Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i
vincoli sosti dall'ordinamento comunitario.
7) Violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in
relazione all'art. 46 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015 n.
12.
La disposizione contenuta nell'articolo 46 "Ricerca" della legge
regionale prevede: "1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle
ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a
quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle
risorse geneticamente autoctone nonche' alla relativa creazione
varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse
agrario.
2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le
ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.
3. Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della
sanita' ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere
effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente
Capo".
In merito a tale disposizione, va precisato che l'autorita'
nazionale competente per quanto riguarda le autorizzazioni
all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine
diverso dall'immissione in commercio, ovvero per scopi sperimentali,
e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, secondo la procedura prevista dal Titolo II del d.lgs. 8 luglio
2003, n. 224. Il Ministero della salute e' autorita' nazionale
competente ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, per quanto
riguarda l'attuazione della direttiva 98/81/CE concernente l'impiego
confinato di microorganismi geneticamente modificati.
Considerato, quindi, che le disposizioni regionali in esame non
appaiono conformi alla vigente normativa europea in materia di
coesistenza tra coltivazioni di OGM e quelle convenzionali e
biologiche, si ritiene che l'articolo 46 viola l'articolo 117, primo
comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di
rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.
8) Violazione dell'art 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 48 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n.
12.
La disposizione contenuta nell'articolo 48 "Ristorazione
collettiva" della legge regionale prevede che "nei servizi di
ristorazione collettiva di asili, scuole, universita', ospedali,
luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati
convenzionati, e' vietata la somministrazione di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati.". Il comma 2 fa carico ai
soggetti gestori dei predetti servizi, di verificare, attraverso
dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente
modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti
somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di
organismi geneticamente modificati.
Tale disposizione si configura come costituzionalmente
illegittima perche', in base al regolamento CE n. 1829/2003,e' da
ritenersi preclusa, per la Regione, la possibilita' di vietare a
livello regionale la somministrazione di prodotti contenenti OGM, il
cui uso sia stato consentito da un'autorizzazione europea.
Ne consegue che l'articolo 48, della legge regionale Umbria n. 12
del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che
impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti
dall'ordinamento comunitario.
9) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 64, comma 1, lettera a) della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
L'articolo in esame, inserito nel Capo rubricato "Incentivazione
degli ammendanti ai fini della tutela della qualita' dei suoli
agricoli", statuisce che «sono concessi contributi economici per: a)
l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un
massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque
anni: (...)». Al riguardo, nel precisare che gli ammendanti sono quei
fertilizzanti che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo, va
rilevato che la norma sopra citata si pone in contrasto con
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE nella misura in cui
stabilisce che: «Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno: (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche».
Costituisce, infatti, principio generale in materia di
ammissibilita' degli aiuti di Stato, quello per cui gli stessi
possono essere concessi esclusivamente per finanziare investimenti
con effetti incentivanti sulla produzione. Tali aiuti, invece, sono
esclusi per le c.d. spese di funzionamento, tra le quali rientrano le
spese per l'utilizzo di ammendanti al terreno agricolo.
In questo senso puo' citarsi il considerando n. 38 del
Regolamento n. 702 del 2014 secondo il quale: « Ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti
non dovrebbero avere come unico effetto la riduzione, in maniera
continuativa o periodica, dei costi di esercizio che il beneficiario
dovrebbe normalmente sostenere e dovrebbero essere proporzionati agli
svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici
auspicati nell'interesse dell'Unione. Gli aiuti di Stato unilaterali
intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei
produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore
e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del
prezzo, della quantita', dell'unita' di produzione o dell'unita' dei
mezzi di produzione dovrebbero essere considerati aiuti al
funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Se concessi nel
settore agricolo, tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. E' pertanto
opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento
a determinate tipologie di aiuto».
Ne consegue che l'articolo 64, comma 1, lettera a), della legge
regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma,
della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare
i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.
10) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g) ed all'art.
83, comma 1, lettere a), b), d) ed e) della legge regionale Umbria 9
aprile 2015, n. 12.
Gli articoli citati, inseriti nel Capo rubricato "Interventi a
favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati
all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)",
stabiliscono che, in caso di epidemia di c.d. blue-tongue, la Regione
Umbria puo' erogare aiuti agli allevatori (anche) al fine di coprire
taluni danni (quali (i) la morte, (ii)gli aborti tardivi, (iii) la
riduzione della natalita' e (iv) la riduzione della produzione
lattea) derivanti non dalla malattia in se', ma dalla vaccinazione
obbligatoriamente imposta come conseguenza del diffondersi della
stessa epidemia.
Cosi' strutturate tali disposizioni contrastano con il
Regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 che, all'articolo 26,
paragrafi 7 e 8, nel disciplinare gli "Aiuti destinati a indennizzare
i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare
ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali"
stabilisce, ai paragrafi 7 ed 8, che: «7. Nel caso delle misure di
prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a)
controlli sanitari; b) analisi, compresa la diagnostica in vitro; c)
test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE; d) acquisto,
stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; e)
abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione
dei prodotti di origine animale e delle piante nonche' pulizia e
disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti
finanziano i seguenti costi ammissibili: a) test e altre indagini in
caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE; b) acquisto,
stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; c)
abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione
dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese
quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte
dalle autorita' competenti nonche' pulizia e disinfezione
dell'azienda e delle attrezzature».
La norma comunitaria dispone l'ammissibilita' di aiuti pubblici
solo qualora diretti a finanziare i costi direttamente connessi alle
epizoozie, compresa l'esecuzione delle vaccinazioni, ma non i costi
volti a compensare i danni che sono conseguenza non della malattia in
se' ma della vaccinazione stessa, come invece previsto dalla legge
regionale in oggetto.
Ne consegue che l'articolo 81, comma 3, lettere a), b), f) e g) e
l'articolo 83, comma 1, lettere a), b) d) ed e) della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12, violano con l'articolo 117, primo comma
della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare
i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.
11) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 83, comma 1, lettera c) della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La norma in esame, relativa alla "misura degli aiuti" in caso di
epidemia di c.d. blue-tongue, dispone che nel caso di costi connessi
allo smaltimento delle carcasse l'indennizzo puo' essere concesso
«nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta». Tuttavia, al riguardo il Regolamento (CE) n. 702 del 2014
statuisce che gli aiuti per la distruzione dei capi morti non possono
eccedere il 75 per cento dei costi sostenuti (articolo 27, comma 1,
lettera c)).
Ne consegue che l'articolo 83, comma 1, lettera c) della legge
regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12, si pone in contrasto con
l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al
legislatore di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento
comunitario.
12) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione all'art. 95, comma 2, della legge regionale Umbria 9 aprile
2015, n. 12.
L'articolo in questione relativo agli aiuti concessi in materia
di apicoltura e rubricato "Concessione finanziamenti e intensita'
dell'aiuto" statuisce, al comma 2, che «Per gli interventi di cui al
comma 1, lettera a) (investimenti immobiliari e mobiliari) e'
concesso un contributo fino al cinquanta per cento della spesa
ammissibile».
La norma in esame, nel riconoscere un contributo pubblico per gli
investimenti immobiliari e mobiliari pari al cinquanta per cento
della spesa, contrasta con l'articolo 14, paragrafo 9, lettera d),
del Regolamento n. 702 del 2014 nella parte in cui stabilisce che:
«L'intensita' di aiuto e' limitata al: a) 75% dell'importo dei costi
ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) 75% dell'importo dei
costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo; c) 50%
dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in
tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75% della media
dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della
media del PIL dell'UE-27; d) 40% dell'importo dei costi ammissibili
nelle altre regioni».
Invero la Regione Umbria sulla base dei parametri economici
indicati, rientra nella categoria di cui alla lettera d) e, pertanto,
l'intensita' dell'aiuto non puo' superare il limite del quaranta per
cento dei costi ammissibili.
Ne consegue l'articolo 95, comma 2 della legge regionale Umbria
n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione
che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti
dall'ordinamento comunitario.
13) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art.
127 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.
La disposizione, in materia di raccolta di funghi, contenuta
all'art. 127 prevede che i cittadini non residenti nel territorio
della Regione (ad esclusione dei residenti all'estero, iscritti nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione) sono
autorizzati alla raccolta dei funghi solo a fronte del pagamento di
un contributo, di euro 50,00, dovuto per le spese sostenute
nell'esercizio delle funzioni amministrative.
Detta forma di imposizione in manto dovuta per il rilascio
dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, appare sostanzialmente
riconducibile alla tassa di concessione regionale, quale tributo
prorio delle regioni ai sensi dell'art. 8, primo comma del decreto
legislativo n. 68 del 2011. (Norme in materia di federalismo
regionale). La circostanza che il pagamento di tale tassa sia imposto
esclusivamente ai cittadini non residenti nel territorio della
regione Umbria (e quindi a soggetti provenienti da altre regioni),
determina effetti discriminatori nei confronti di tali contribuenti.
La previsione pertanto, si pone in contrasto con il principio di
uguglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
P. Q. M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale degli art. 15, lettera a); art. 15, lettera e); art.
9, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1, lettera b); art. 20, comma
1, lettera d); art. 43; art. 46; art. 48; art. 64, comma 1, lettera
a); art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); art. 83, comma 1,
lettere a), b), d) ed e); art. 83, comma 1, lettera c); art. 95,
comma 2 e art. 127.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri dell'11 giugno 2015;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 12 giugno 2015
L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti
Relata di Notifica ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53
ed art. 55, legge 19 giugno 2009, n. 69
L'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei
Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994,
n. 53 e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69,
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pt,
rappresentato e difeso ex lege, ha notificato l'antescritto ricorso
alla Corte Costituzionale a:
1) Regione Umbria in persona del Presidente pt, nella sua sede in
Perugia, Corso Vannucci n. 96 (CAP 06121) ivi spedendone copia
conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane Spa - Centro di
meccanizzazione postale di Roma Fiumicino CMP FCO - Sportello
avanzato per il servizio integrato notifiche (SIN), presso
l'Avvocatura generale dello Stato con raccomandata a.r. n.
78134640485-3 del 12 giugno 2015.
Reg. Cron. n. 4245.
L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti