Ricorso n. 66 del 23 maggio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 2006 , n. 66
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2006 (dal Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 23 del 7-6-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro il Presidente della giunta regionale della Liguria per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 11 marzo 2006, n. 6 recante "Norme regionali in materia di discipline biomateriali per il benessere a tutela dei consumatori" pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 22 marzo 2006, n. 3 in relazione all'art. 117, comma 3, Cost. Giusta determinazione 2 maggio 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Liguria 11 marzo 2006, n. 6, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 1) La legge regionale qui denunciata, che detta norme relative al settore delle discipline bionaturali per il benessere, pur omettendo di individuare esplicitamente le attivita' che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia concorrente delle "professioni" mantenendo in realta', i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati da codesta suprema Corte nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la stessa regione tentava di normare il suddetto settore. 2) Le censure si rivolgono in particolare: all'art. 2, commi 1 e 2, che individua le discipline bionaturali per il benessere in tutte quelle attivita' pratiche, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalita' il mantenimento dello stato di benessere delle persone, di cui concorrono a prevenire le situazioni di disagio fisico e psichico; all'art. 3, nonche' agli artt. 4 e 5, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere e l'affidamento alla giunta regionale del compito di fissare i requisiti che devono avere i soggetti che intendano iscriversi al suddetto elenco (divisi in due categorie: 1) Organizzazioni con finalita' didattiche nelle discipline bionaturali del benessere; 2) Operatori delle discipline bionaturali del benessere). 3) Cosi' disponendo, ed alla luce di quanto piu' volte affermato da codesta Corte in materia di professioni (cfr. sentt. n. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonche' 40 e 153/2006), le suddette previsioni appaiono chiaramente in contrasto con il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, cosi' come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attivita' riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' territoriale. 4) Ne' il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non hanno carattere di presunzione sanitaria" e che i relativi operatori "svolgono la loro attivita' senza effettuare diagnosi ne' alcuna attivita' di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano ne' prescrivono farmaci" vale a superare la presunta illegittimita' del provvedimento legislativo in oggetto. Codesta, suprema Corte, infatti, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 112/1998, nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame. 5) Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (artt. 6 e 7: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 8: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perche' palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimita' costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 2 marzo 2006, n. 6 (artt. 2, commi 1 e 2, artt. 3, 4 e 5; nonche' artt. 6, 7, e 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Liguria, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 2 maggio 2006 e copia della legge regionale Liguria impugnata. Roma, addi' 10 maggio 2006 L'Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro de Figueiredo