Ricorso n. 66 del 28 agosto 2014 (Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 agosto 2014 (della Regione Siciliana).
(GU n. 45 del 2014-10-29)
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
Avvocati Paolo Chiapparrone e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione
della Giunta Regionale 11 agosto 2014, n. 239,
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
domiciliato per la carica Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370
presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni:
A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89;
B) Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66;
C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66;
D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66;
E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66;
F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Tutte per:
violazione dell'art. 36 dello Statuto in relazione all'art. 2
delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1075/1965
nonche' degli artt. 37 e 38 Statuto;
violazione dell'art. 43 statuto e del principio
costituzionale di leale colalborazione fra Stato e Regione;
e, per connessione, degli articoli 14 e 17 dello Statuto
venendo limitata, la competenza legislativa regionale, dalla
contrazione delle entrate finanziarie conseguenti alle norme
impugnate.
Passando alle singole disposizioni impugnate si rileva quanto
segue.
A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89 (1)
La disposizione, nell'emendare la legge delega 11 marzo 2014, n.
23 (recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita») prevede
che la futura revisione del sistema fiscale finalizzato alla
riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, ove attuata
per mezzo di decreti delegati che prevedano nuovi e maggiori oneri,
debba trovare copertura in altri decreti legislativi a loro
compensazione. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Tale previsione sembra preludere all'adozione di decreti
legislativi «a compensazione» della minor pressione tributaria con
conseguente riduzione delle entrate tributarie delle regioni
(compresa la Regione siciliana) attribuendo, per converso, le
maggiori entrate compensative al predetto fondo ministeriale. La
norma prevede, in sostanza, che le iniziative legislative dirette ad
alleggerire la pressione tributaria, che si traducono in minori
entrate tributarie spettanti alla Regione ricorrente, trovino
compensazione in risorse riservate al Ministero. Tale previsione
viola gia' gia' da ora l'articolo 36 dello Statuto, in combinato
disposto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione in
materia finanziaria).
B) - Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (2)
La disposizione introduce una maggiorazione dello 0,5% sul
tributo dell'11% previsto sui fondi pensione, riservando allo Stato
quota della maggiore imposta per 4 milioni di euro, al fine di
alimentare il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 36
Statuto e l'articolo 2 del d.P.R. n. 1074/1965 dal momento che la
maggiore entrata non puo' essere oggetto di una generica riserva allo
Stato atteso che la destinazione al Fondo in questione si palesa
piuttosto come un accantonamento indifferenziato di entrate senza
indicare alcuna specifica e concreta destinazione.
C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Con detta disposizione vengono destinate a copertura degli oneri
conseguenti all'applicazione dello stesso decreto legge n. 66/2014,
le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
effettivamente incassate nel 2013 rispetto a quelle conseguite nel
2012.
Senonche', la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2012, ha
riconosciuto, a proposito dell'impugnazione dell'articolo 2, comma
36, del d.l. n. 138/2011, che le sanzioni ed il recupero delle
imposte evase non costituiscono una «nuova» entrata (che comunque
puo' essere riservata allo Stato soltanto a fronte di una ben precisa
ed individuata destinazione) ma un «recupero» di imposte spettanti
alla Regione.
Anche tale disposizione viola pertanto l'art. 36 dello Statuto.
D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il comma 2 dell'art. 46 ridefinisce per le regioni speciali e le
province autonome l'obiettivo del patto di stabilita' a modifica
della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 454, della legge n.
228/2013.
Senonche' detto comma, che indica i contributi a carico delle
autonomie speciali, da ridurre dal complesso delle spese finali in
termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011,
e' stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale, tutt'ora
pendente.
Il comma 2 dell'art. 46 in esame aggiunge ulteriori oneri a
carico della Regione (elevando il contributo della Sicilia a 222
milioni per l'anno 2014 e 311 milioni per il triennio 2015-2017) e
mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del
bilancio regionale. Tale previsione legislativa viola l'art. 8, ult.
comma Cost., l'art. 119 nonche' gli articoli 36 e 43 dello Statuto,
risultando adottata, peraltro, senza alcuna preventiva intesa in
violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.
Il comma 3, dispone un ulteriore concorso delle autonomie speciali
alla finanza pubblica onerando la Regione Siciliana di ulteriori
194.628 per il 2014 e 132.701 per il triennio 2015-2017.
In proposito ai maggiori oneri imposti alla Regione viene
osservato che seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere
all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla
sostenibilita' del debito pubblico, le stesse sono tenute (art. 119
Cost.) anche a garantire l'equilibrio dei propri bilanci sicche' il
raccordo fra i due obiettivi (statale e del singolo ente) non puo'
prescindere da un accordo con la Regione Siciliana. Anche tale comma
incorre nelle censure di legittimita' costituzionale evidenziate per
il precedente.
E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (3)
L'art. 47 prevede che il mancato versamento da parte delle
province e citta' metro-politane del contributo alla finanza pubblica
posto a loro carico venga direttamente recuperato dall'Agenzia delle
Entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore." Senonche' i proventi di tale imposta, in Sicilia, spettano
alla Regione (cfr. Sent. Corte Cost. n. 97/2013) e non alle province
e la trattenuta sanzionatoria finisce col gravare sul bilancio
regionale. Anche in tal caso si ravvisa una violazione dell'articolo
36 dello statuto e dell'articolo 2 delle relative norme di
attuazione.
Analoga questione e' stata sollevata nel giudizio pendente
innanzi alla Corte avverso l'articolo 10 del d.l. 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con legge 2 maggio 2014, n. 68, per violazione della
stessa norma statutaria.
F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (4)
Detto comma prevede la destinazione delle maggiori entrate
conseguite, per effetto delle misure nello stesso comma indicate, a
copertura finanziaria delle riduzioni previste dal medesimo decreto
legge. Senonche' fra le maggiori entrate attese dallo Stato ne
figurano alcune (IVA) di spettanza della Regione, ai sensi
dell'articolo 36 dello Statuto, atteso che il comma 11 dell'articolo
50 prevede che «il Ministero dell'Economia e delle finanze effettua
il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore
aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente
decreto».
In proposito si osserva che le maggiori entrate tributarie
attese, di cui all'art. 3 del d.l. n. 66/2014, riscosse nel
territorio della Regione competono alla stessa ai sensi dell'art. 36
Statuto, anche se relative alla tassazione di redditi di natura
finanziaria. L'innalzamento della quota dal 20 al 26% seppur
qualificabile come entrata nuova difetta comunque del requisito della
specificita' non sostituibile da una generica destinazione a
«copertura finanziaria».
Per quanto esposto, le norme impugnate risultano lesive della
competenza regionale in materia finanziaria traducendosi in un
assestamento della finanza dello Stato mediante contributi derivanti
dal taglio di risorse regionali o attribuzione allo Stato di aliquote
di tassazione aggiuntiva di imposte di spettanza regionale e che,
anche a ritenersi imposte nuove, non soddisfano il requisito
richiesto della loro destinazione alla copertura di oneri diretti a
perseguire «particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate» cfr. art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e Corte Cost.
sentenza n. 241 del 2012).
Il principio dell'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato
non puo' essere raggiunto mediante l'imposizione alla Regione di
oneri di importo determinato d'imperio e senza preventiva
consultazione o con la sottrazione di maggiori entrate di imposte
alla stessa spettante. Infatti, se anche le regioni devono assicurare
a loro volta l'equilibrio dei propri bilanci (Art. 119 Cost.) lo
Stato non puo' procedere nella prassi legislativa di imporre
unilateralmente tagli alle risorse delle autonomie speciali senza
alcun accordo con le stesse, in violazione del principio
costituzionale di leale collaborazione e degli articoli 6 e 43
Statuto Sic. (ritenendosi la rimessione alla commissione paritetica
delle norme di attuazione dello Statuto espressione di detto
principio generale di leale collaborazione).
Ne' va sottaciuto che la compressione dell'autonomia finanziaria
della Regione e la riduzione in favore dello Stato delle entrate
tributarie alla stessa attribuite oltre a costituire violazione del
principio di territorialita' delle imposte spettanti alla Sicilia
(confermato dalla recente sentenza n. 207/2014) ne comprime
l'autonomia legislativa nelle materie indicate dagli articoli 14 e 17
dello Statuto, norme rispetto alle quali l'autonomia finanziaria,
garantita dall'art. 36 St., e' necessario e logico corollario.
(1) Il comma 11 dispone: «All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014,
n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Dall'attuazione
della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento
della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In
considerazione della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto
legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora
uno o piu' decreti legislativi determinino nuvi o maggiori oneri,
che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge,
presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i
nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate
confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".».
(2) Detto comma 6-ter prevede: «Per l'anno 2014 l'aliquota prevista
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per cento. Una quota delle
maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
(3) L'art. 47, commi 1-7, cosi' dispone: 1. Le province e le citta'
metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui
al comma 2 e dell'articolo 19, nonche' in considerazione delle
misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui
al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014,
n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di
euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. - 2. Per le finalita' di cui al comma 1,
ciascuna provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare
entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28
febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti
criteri: a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e
servizi la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340
milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media,
sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati
nella tabella A allegata al presente decreto; (91) (93) - b) per
quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi
alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al
numero di autovetture di ciascuna provincia e citta'
metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno
dal Dipartimento della Funzione Pubblica; c) per quanto attiene
agli interventi, di cui all'articolo 14, relativi alla riduzione
della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8
milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in
proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica. - 3. Gli importi e i
criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna
provincia e citta' metropolitana, a invarianza di riduzione
complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per
gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener
conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli
acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2. (92) - 4.
In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province e delle citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento
del relativo gettito alle province medesime. - 5. Le province e
le citta' metropolitane possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di
conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 2. - 6. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai
sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le
Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti territoriali
interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle
somme di cui ai commi precedenti. - 7. L'organo di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile verifica che le misure di
cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione
di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
(4) L'art. 5, comma 10, cosi' dispone: Agli oneri derivanti dagli
articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27,
comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del
presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai
sensi del comma 9 del presente articolo pari a 6.563,2 milioni di
euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015,
a 7.062.8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che
aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8
milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal
presente provvedimento.
P. Q. M.
Per quanto rappresentato si confida che codesta Corte
Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia
dichiarare l'illegittimita' delle seguenti disposizioni:
A) Art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014 , n. 89;
B) Art. 4, comma 6-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66;
C) Art. 7 commi 1 e 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66;
D) Art. 46, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66;
E) Art. 47, commi da 1 a 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66;
F) Art. 50, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Tutte per:
violazione dell'art. 36 dello Statuto in relazione all'art. 2
delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1075/1965
nonche' degli artt. 37 e 38 Statuto;
violazione dell'art. 43 Statuto e del principio
costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regione;
e, per connessione, degli articoli 14 e 17 dello Statuto
venendo limitata, la competenza legislativa regionale, dalla
contrazione delle entrate finanziarie conseguenti alle norme
impugnate;
violazione dell'art. 119 Cost. in relazione all'art. 81.
Palermo-Roma, addi' 18 agosto 2014
Avv. Paolo Chiapparrone - Avv. Marina Valli