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N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 21 del 26-5-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Marche, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della
Regione Marche dell'11 febbraio 2010, n. 7, pubblicata sul B.U.R. del
18 febbraio 2010, n. 17, recante «Norme per l'attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile
2010, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, che detta norme per l'attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, presenta
profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma
contenuta nell'articolo 4.
Detta disposizione, al comma 1, prevede la possibilita' di
estendere, su richiesta del concessionario, la durata della
concessione, fino ad un massimo di venti anni, in ragione
dell'entita' e della rilevanza economica delle opere realizzate e da
realizzare, in conformita' al piano di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo vigente. Il successivo comma 2 del medesimo
articolo dispone poi che la Giunta regionale, con propria
deliberazione, stabilisca i criteri e le modalita' per il rilascio ed
il rinnovo delle concessioni in parola.
In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione
n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione,
infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto
comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della
navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in
concessione di beni del demanio marittimo con finalita'
turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di
insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al
fine di superare le illegittimita' sollevate dalla Commissione ha
approvato il decreto-legge n. 194/09, convertito in legge n. 25/2010,
che all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del codice della
navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificita'
del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al
2015.
La norma regionale in esame, invece, prevede una deroga alla
normativa statale e dispone la possibilita' di rinnovo della
concessione fino ad un massimo di vent'anni. La norma in esame,
quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfugge alle conclusioni
della Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la
previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto gia'
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima concessione, determina disparita' di trattamento tra gli
operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di
cui all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che la norma in
esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente ai
concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della
concessione.
Cosi' disponendo la norma in esame viola l'art. 117, comma 1,
della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti
dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e
tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e
81 del Trattato CE; viola, inoltre, l'articolo 117, comma 2, lett.
a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come
detto, gia' esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908,
pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo art. 117,
comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 4 della legge della Regione Marche dell'11 febbraio
2010, n. 7, pubblicata sul B.U.R. del 18 febbraio 2010, n. 17,
recante «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 16 aprile 2010, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 17 aprile 2010
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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