N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 agosto 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
(GU n. 42 del 22-10-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria
in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2
della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003 n. 17, pubblicata
nel B.U.R. n. 10 del 2 luglio 2003, contenente «modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in
materia di trasporto pubblico)», che introduce il comma 2-bis
nell'art. 8 della suddetta legge, per contrasto con l'art. 117, comma
primo e secondo della Costituzione (giusta delibera del Consiglio dei
ministri del 25 luglio 2003).

1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Liguria
modifica ed integra la propria disciplina organica in materia di
trasporto pubblico locale.
In particolare vengono dettate disposizioni riguardanti il
periodo transitorio durante il quale e' consentito derogare alle
norme generali che impongono il ricorso a procedure concorsuali per
l'affidamento dei servizi di trasporto, sia su gomma che ferroviari.
Inoltre viene previsto un potere sostitutivo regionale nei
confronti di comuni e province titolari di compiti e funzioni in
materia di trasporto pubblico locale, trasferiti dalla regione
stessa, qualora non procedano alla pubblicazione dei bandi di gara
per l'affidamento dei servizi di linea.
In particolare l'art. 2, comma secondo introduce il comma 2-bis
nell'art. 8 della legge regionale 31/1998, prevedendo che, nel caso
in cui la cessione di almeno il quaranta per cento di azioni o quote
di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative
a procedura di evidenza pubblica, gli affidamenti in atto dei servizi
di trasporto pubblico locale, in bacini di traffico con servizi
superiori a 15 milioni di vetture/km, possano essere prorogati per
ulteriore cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. - La suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 117, commi
primo e secondo della Costituzione.
Essa, infatti, se pure prevede la procedura concorsuale per la
cessione di una quota minoritaria, riferendosi indistintamente a
societa' a totale partecipazione pubblica o mista, puo' essere
considerata censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del
31 dicembre 2003, termine oltre il quale, in base alla normativa
comunitaria vigente (direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonche'
articoli 49 e seguenti del Trattato CEE) i servizi di trasporto
pubblico locale devono essere posti a gara, e, fissando una
percentuale societaria minoritaria sottoposta a procedura di evidenza
pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari.
La norma regionale, pertanto, da un lato si pone in contrasto con
l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto e' suscettibile
di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei
servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici secondo la normativa
sopra richiamata, e d'altro lato invade anche la competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza, violando cosi' il
medesimo articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.
Il termine previsto dalla disposizione regionale, peraltro, e'
superiore a quello disposto dall'art. 11, comma terzo della legge
statale 1° agosto 2002 n. 166, che pur ha ammesso una deroga di
ulteriori due anni oltre il termine del 31 dicembre 2003 per i
servizi gia' svolti dalle gestioni commissariali governative: le
obiezioni sollevate in proposito, in procedura di infrazione, dai
competenti organismi comunitari sono state superate dallo Stato
italiano soltanto circoscrivendo detta possibilita' di proroga al
trasporto ferroviario.


P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
secondo della legge della Regione Liguria indicata in epigrafe.
Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata,
estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 luglio
2003 con allegata relazione.
Roma, addi' 8 agosto 2003
Vice avvocato generale dello Stato: fiumara

Menu

Contenuti