Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  giugno  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 

(GU n. 31 del 31.7.2013)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;
    Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in  persona  del
suo   Presidente   per   la   dichiarazione   della    illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, della legge provinciale 27  marzo  2013,
n. 14, recante: «Modificazioni della Legge provinciale sulle  foreste
e  sulla  protezione  della  natura,  di  disposizioni   in   materia
urbanistica, del testo unico provinciale sulla  tutela  dell'ambiente
dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013»  (B.U.
2 aprile 2013, n. 14).
    La legge della Provincia di Trento 27 marzo 2013, n.  4  recante:
«Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica,  del
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e della legge finanziaria  provinciale  2013»,  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 19, che inserisce
nel  testo  unico  provinciale  sulla  tutela   dell'ambiente   dagli
inquinamenti l'art. 85-ter.
    Il comma 2 di tale nuovo articolo 85-ter prescrive le  misure  da
osservare  ai  fini  dell'autorizzazione  relativa  all'attivita'  di
recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo  provenienti
da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva  non
superi i 6.000 metri cubi, ai fini della cessazione  della  qualifica
di rifiuto di cui all'articolo  184-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  recante:  «Norme  in  materia  ambientale»  che
disciplina le modalita' di autorizzazione per il recupero di  rifiuti
costituiti da terre e rocce da scavo.
    In particolare, censurabili risultano le disposizioni di cui alle
lettere d)  ed  e)  del  suddetto  comma  2,  dell'art.  85-ter,  che
testualmente stabiliscono:
        «d)   il    titolare    dell'autorizzazione    verifica    la
compatibilita' ambientale e la rispondenza ai requisiti  merceologici
e  tecnici  specifici  del  materiale  recuperato,  in  relazione  al
successivo  utilizzo  nell'impianto  o  nel  sito   di   destinazione
prescelto;
        e) prima  del  trasporto  fuori  dal  cantiere,  il  titolare
dell'autorizzazione   comunica   all'Agenzia   provinciale   per   la
protezione dell'ambiente, al comune in cui si trova il sito di  scavo
e al comune in cui si trova il sito di  destinazione  la  sussistenza
delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici  indicati  alla
lettera d); la comunicazione determina la cessazione della  qualifica
di rifiuto.».
    Nel merito, giova premettere che la materia  della  gestione  dei
rifiuti e della bonifica  dei  siti  inquinati  attiene  alla  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui carattere trasversale «se  da
un  lato  legittima  la  possibilita'  delle  Regioni  di  provvedere
attraverso  la  propria  legislazione  esclusiva  o  concorrente   in
relazione  a  temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia  ambientale,
dall'altro non costituisce limite  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato a  stabilire  regole  omogenee  nel  territorio  nazionale  per
procedimenti e competenze che attengono alla tutela  dell'ambiente  e
alla salvaguardia del territorio.»  (cfr.,  tra  le  altre,  sentenza
della Corte costituzionale n. 249 del 2009).
    La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che  «la  disciplina  dei
rifiuti  si  colloca  nell'ambito  della   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai  sensi  dell'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche  se  interferisce
con altri interessi e competenze» e, pertanto,  poiche'  rientra  «in
una materia che, per la  molteplicita'  dei  settori  di  intervento,
assume una struttura complessa, riveste un carattere di  pervasivita'
rispetto anche alle attribuzioni regionali.».
    Alla luce dei citati principi costituzionali si evidenzia che, in
materia di rifiuti, il citato art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, al
comma 3, dispone che «nelle more dell'adozione di uno o piu'  decreti
di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210. La circolare del  Ministero  dell'ambiente  28  giugno  1999,
prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione».
    Dunque, nelle more dell'adozione dei citati decreti attuativi  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, la normativa statale di riferimento ai fini  della  «cessazione
della qualifica di rifiuto delle  terre  e  rocce  da  scavo»  e'  il
decreto ministeriale 5 febbraio  1998,  recante  «Individuazione  dei
rifiuti non pericolosi  sottoposti  alle  procedure  semplificate  di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio  1997,
n. 22».
    Tale decreto individua le norme tecniche generali applicabili per
il recupero di materia dai rifiuti  non  pericolosi.  In  particolare
l'allegato I-sub allegato I, al  punto  7.31-bis  stabilisce  che  le
attivita' di recupero a cui le terre e rocce da scavo  devono  essere
destinate: a) industria  della  ceramica  e  dei  laterizi  [R5];  b)
utilizzo  per  recuperi  ambientali  (il  recupero   e'   subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del  parametro
COD) [R10]; c) formazione  di  rilevati  e  sottofondi  stradali  (il
recupero e' subordinato  all'esecuzione  del  test  di  cessione  sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto
ad esclusione del parametro COD).
    Pertanto, la previsione normativa di cui al citato  art.  85-ter,
comma 2, lett. d) ed e), inserito nel testo unico  provinciale  sulla
tutela dell'ambiente dall'art. 19 della l.p. n.  4/2013,  della  sola
comunicazione, effettuata da parte del  titolare  dell'autorizzazione
prima del trasporto  fuori  dal  cantiere,  circa  la  compatibilita'
ambientale e la  rispondenza  ai  requisiti  merceologici  e  tecnici
specifici del materiale recuperato, non e' di per  se  sufficiente  a
determinare la cessazione della qualifica di  rifiuto.  Quest'ultima,
infatti, si realizza a conclusione  dell'attivita'  di  recupero,  la
quale a sua volta si determina con l'effettiva operazione di utilizzo
dei materiali ottenuti, secondo quanto prescritto  dal  citato  punto
7.31-bis dell'allegato I -sub allegato I, del D.M. 5  febbraio  1998.
Fino al compimento di tale operazione  il  materiale  trattato  resta
soggetto alla disciplina dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
    La norma  contenuta  nell'art.  19  della  legge  provinciale  n.
4/2013, dettando disposizioni difformi  dalla  normativa  statale  di
riferimento in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  in
violazione dell'art. 117,  comma  2,  lett.  s)  della  Costituzione,
eccede dai limiti generali di cui all'art. 4 dello  statuto  speciale
di  autonomia  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  richiamati,  in
relazione  alle  competenze  legislative  delle  Province   autonome,
dall'art. 5 del medesimo Statuto speciale.
 
                               P.Q.M.
 
    Si conclude perche' l'art. 19 della legge  provinciale  27  marzo
2013, n. 4 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Si producono:
        estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  17
maggio 2013;
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport;
        Legge provinciale n. 4 del 27 marzo 2013.
 
          Roma, addi' 29 maggio 2013
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello

 

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