Ricorso n. 66 del 4 giugno 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 31 del 31.7.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;
Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in persona del
suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, della legge provinciale 27 marzo 2013,
n. 14, recante: «Modificazioni della Legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia
urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente
dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013» (B.U.
2 aprile 2013, n. 14).
La legge della Provincia di Trento 27 marzo 2013, n. 4 recante:
«Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e della legge finanziaria provinciale 2013», presenta profili di
illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 19, che inserisce
nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti l'art. 85-ter.
Il comma 2 di tale nuovo articolo 85-ter prescrive le misure da
osservare ai fini dell'autorizzazione relativa all'attivita' di
recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti
da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non
superi i 6.000 metri cubi, ai fini della cessazione della qualifica
di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» che
disciplina le modalita' di autorizzazione per il recupero di rifiuti
costituiti da terre e rocce da scavo.
In particolare, censurabili risultano le disposizioni di cui alle
lettere d) ed e) del suddetto comma 2, dell'art. 85-ter, che
testualmente stabiliscono:
«d) il titolare dell'autorizzazione verifica la
compatibilita' ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici
e tecnici specifici del materiale recuperato, in relazione al
successivo utilizzo nell'impianto o nel sito di destinazione
prescelto;
e) prima del trasporto fuori dal cantiere, il titolare
dell'autorizzazione comunica all'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente, al comune in cui si trova il sito di scavo
e al comune in cui si trova il sito di destinazione la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici indicati alla
lettera d); la comunicazione determina la cessazione della qualifica
di rifiuto.».
Nel merito, giova premettere che la materia della gestione dei
rifiuti e della bonifica dei siti inquinati attiene alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui carattere trasversale «se da
un lato legittima la possibilita' delle Regioni di provvedere
attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in
relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale,
dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello
Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per
procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e
alla salvaguardia del territorio.» (cfr., tra le altre, sentenza
della Corte costituzionale n. 249 del 2009).
La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che «la disciplina dei
rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce
con altri interessi e competenze» e, pertanto, poiche' rientra «in
una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento,
assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita'
rispetto anche alle attribuzioni regionali.».
Alla luce dei citati principi costituzionali si evidenzia che, in
materia di rifiuti, il citato art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, al
comma 3, dispone che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti
di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999,
prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione».
Dunque, nelle more dell'adozione dei citati decreti attuativi da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, la normativa statale di riferimento ai fini della «cessazione
della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo» e' il
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22».
Tale decreto individua le norme tecniche generali applicabili per
il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi. In particolare
l'allegato I-sub allegato I, al punto 7.31-bis stabilisce che le
attivita' di recupero a cui le terre e rocce da scavo devono essere
destinate: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b)
utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro
COD) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il
recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto
ad esclusione del parametro COD).
Pertanto, la previsione normativa di cui al citato art. 85-ter,
comma 2, lett. d) ed e), inserito nel testo unico provinciale sulla
tutela dell'ambiente dall'art. 19 della l.p. n. 4/2013, della sola
comunicazione, effettuata da parte del titolare dell'autorizzazione
prima del trasporto fuori dal cantiere, circa la compatibilita'
ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici
specifici del materiale recuperato, non e' di per se sufficiente a
determinare la cessazione della qualifica di rifiuto. Quest'ultima,
infatti, si realizza a conclusione dell'attivita' di recupero, la
quale a sua volta si determina con l'effettiva operazione di utilizzo
dei materiali ottenuti, secondo quanto prescritto dal citato punto
7.31-bis dell'allegato I -sub allegato I, del D.M. 5 febbraio 1998.
Fino al compimento di tale operazione il materiale trattato resta
soggetto alla disciplina dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
La norma contenuta nell'art. 19 della legge provinciale n.
4/2013, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di
riferimento in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in
violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione,
eccede dai limiti generali di cui all'art. 4 dello statuto speciale
di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, richiamati, in
relazione alle competenze legislative delle Province autonome,
dall'art. 5 del medesimo Statuto speciale.
P.Q.M.
Si conclude perche' l'art. 19 della legge provinciale 27 marzo
2013, n. 4 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2013;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport;
Legge provinciale n. 4 del 27 marzo 2013.
Roma, addi' 29 maggio 2013
L'Avvocato dello Stato: Palatiello