Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 5  giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 30 del 2019-07-24)

 

    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi

n. 12, e' domiciliato per legge;

    Contro la Regione Puglia, in persona del  presidente  in  carica,

con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;

    per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale  dell'art.

1 nonche' dell'intera legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8,

pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile 2019, giusta  deliberazione

del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 20  maggio

2019.

    In data 1° aprile 2019, sul n. 36 del Bollettino Ufficiale  della

Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,

n. 8, recante «Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto

2006,  n.  25  (Principi  e  organizzazione  del  servizio  sanitario

regionale)».

    La legge consta di un solo articolo il quale, in  conformita'  al

titolo, dispone l'abrogazione dell'art. 9  della  legge  regionale  3

agosto 2006, n. 25.

    La norma abrogata  -  come  integrata  dall'art.  3  della  legge

regionale 12 dicembre 2006, n.  35  -recava  procedure  propedeutiche

alla nomina dei direttori sanitari e amministrativi delle  aziende  e

degli enti del Servizio sanitario regionale.

    Piu' in dettaglio, l'art. 9  della  legge  regionale  n.  25/2006

prevedeva l'istituzione, presso l'Assessorato  alle  politiche  della

salute, degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a  direttore

amministrativo e direttore sanitario delle Aziende sanitarie e  degli

IRCCS: la Giunta regionale avrebbe dovuto disciplinare, con  apposito

atto, le modalita' dei bandi per l'iscrizione agli Albi, le modalita'

di presentazione delle domande e i  requisiti  previsti,  assicurando

altresi' l'aggiornamento  annuale  degli  Albi  stessi;  i  direttori

generali, dal  canto  loro,  avrebbero  provveduto  alla  nomina  dei

direttori amministrativi e sanitari scegliendo fra gli iscritti  agli

Albi.

    L'abrogazione,   tout   court,   della   disposizione   regionale

previgente determina un evidente vuoto normativo non essendo indicata

- ne' essendo possibile individuare altrimenti - la  disciplina  alla

quale si dovra' d'ora in avanti fare riferimento  per  le  nomine  in

parola: e risulta percio' costituzionalmente illegittima nella misura

in cui si pone in contrasto sia con i principi fondamentali stabiliti

dalla legislazione statale in materia di tutela della  salute  -  con

violazione, quindi, dell'art. 117,  comma  3,  Cost.  -  sia  con  il

principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

    L'art.  1  nonche'  l'intera  legge  regionale   vengono   dunque

impugnati con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne  sia

dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il

conseguente annullamento per i seguenti

 

                                         Motivi

 

Violazione  dell'art.  117,  comma  3,  e  dell'art.  3  della  Carta

fondamentale.

    Come s'e' anticipato in premessa,  l'assenza  di  una  disciplina

regionale di riferimento per le nomine in questione, conseguente alla

disposta abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n.  25/2006  -

e, segnatamente, la mancanza di albi od elenchi ai quali attingere  -

comporta il rischio che la nomina, da parte  dei  direttori  generali

delle aziende sanitarie regionali,  dei  direttori  amministrativi  e

sanitari avvenga in spregio dei principi di  trasparenza,  efficienza

ed economicita' sottesi al sistema introdotto dall'art. 3 del decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 171 che, riformando  profondamente,  in

attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della

legge 7  agosto  2015,  n.  124,  l'intera  materia  della  dirigenza

sanitaria, ha stabilito che - analogamente a quanto previsto  per  la

nomina, da parte del presidente della regione, del direttore generale

- la nomina, da parte di questi, del  direttore  amministrativo,  del

direttore sanitario  e,  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,  del

direttore  dei  servizi  socio  sanitari,  abbia  luogo   «attingendo

obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei,  anche  di  altre

regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione

per titoli e colloquio,  effettuati  da  una  commissione»  regionale

all'uopo nominata.

    La ratio di tale disciplina risiede  nell'esigenza  di  garantire

che la nomina dei vertici delle aziende sanitarie avvenga in  maniera

imparziale  e  trasparente  -  in  piena  coerenza  con   gli   ormai

consolidati  orientamenti  della  giurisprudenza  costituzionale   in

merito alla natura di tali incarichi - al fine di assicurare il  buon

andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione.

    E se e' vero che l'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 non

e' ancora applicabile - perche' in sede di  Conferenza  Stato-Regioni

non e' stato ancora raggiunto un accordo in ordine ai  requisiti  che

devono  possedere  coloro  che  aspirino  all'incarico  di  direttore

amministrativo o di  direttore  sanitario  degli  enti  del  Servizio

sanitario  -,  e'  pero'  altrettanto  vero  che  lo  stesso  decreto

legislativo delegato ha previsto  -  all'art.  5  -  che,  fino  alla

costituzione degli elenchi regionali previsti da quella disposizione,

per  il  conferimento  degli  incarichi  in  parola  e  per  la  loro

valutazione, si applichino, in via transitoria, le procedure  vigenti

alla data di entrata in vigore del decreto; e che soltanto  nel  caso

in cui non  risulti  costituito  l'elenco  regionale,  sia  possibile

attingere,  per  il  conferimento  degli   incarichi   di   direttore

amministrativo, di direttore sanitario e, ove  previsto  dalle  leggi

regionali, di direttore  dei  servizi  socio-sanitari,  agli  elenchi

costituiti da altre regioni.

    Dal  complesso  delle  richiamate  disposizioni  risulta  percio'

evidente che l'obbligatorio ricorso, da parte del direttore generale,

agli  elenchi  regionali  per   il   conferimento   degli   incarichi

dirigenziali in questione osta a che la regione possa,  nel  caso  in

cui detti elenchi  siano  -  come  nella  fattispecie  -  gia'  stati

costituiti, procedere alla loro eliminazione: essendo il ricorso agli

elenchi di altre regioni consentito - dall'art. 5, comma  1,  secondo

periodo, del decreto legislativo n. 171/2016 - soltanto  nell'ipotesi

in cui la regione non abbia gia' provveduto alla costituzione  di  un

proprio elenco regionale.

    Tra l'altro, l'abrogazione  della  norma  istitutiva  degli  Albi

regionali degli idonei  alla  nomina  a  direttore  amministrativo  o

sanitario  contrasta  pure  con  atti  amministrativi  in  precedenza

adottati dalla stessa Regione, in particolare  con  la  deliberazione

con la quale la stessa Giunta regionale pugliese, approvando l'avviso

pubblico per l'aggiornamento degli Albi in questione, aveva stabilito

che «gli  Albi  regionali  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore

amministrativo e di direttore sanitario approvati a  conclusione  del

procedimento avviato con l'avviso di cui all'Allegato  A)  resteranno

in vigore fino alla  costituzione  degli  elenchi  regionali  di  cui

all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016»  (cosi',  con  enfasi

aggiunta,  la  delibera  di  Giunta  n.  35  del  12  gennaio   2018,

consultabile sul sito istituzionale della Regione).

    In definitiva, la disponibilita', nella  Regione  Puglia,  di  un

elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore  amministrativo

o a direttore sanitario delle aziende  sanitarie  e  degli  IRCCS  ne

impediva la soppressione: in  questo  senso,  la  norma  e  la  legge

regionale qui impugnate rappresentano un vero e proprio  arretramento

rispetto a quelle garanzie di trasparenza e di imparzialita'  che  il

legislatore  statale  ha  inteso  assicurare  con  la  riforma  della

dirigenza sanitaria e che, a ben vedere, la stessa  norma  regionale,

ora inopinatamente abrogata, gia' offriva.

    Per effetto della disposta abrogazione, la scelta e la nomina del

direttore amministrativo o del direttore  sanitario  degli  enti  del

Servizio sanitario regionale possono invece ora  essere  operate,  da

parte del direttore generale - nell'esercizio del potere al  medesimo

attribuito dall'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 -, a proprio esclusivo libito, al di fuori e  a

prescindere  da  qualsiasi  procedura  intesa  alla  previa  verifica

dell'idoneita' dei nominandi.

    La norma e la legge che, abrogando la disposizione che  prevedeva

procedure propedeutiche alla nomina dei  direttori  amministrativi  e

sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario  regionale,  ha

soppresso gli Albi regionali degli  idonei  all'uopo  istituiti  sono

percio'  costituzionalmente  illegittime,  per  un  verso,   perche',

consentendo di procedere alla nomina senza  una  previa  verifica  di

idoneita' dei nominandi,  contrastano  con  i  principi  fondamentali

stabiliti  dalla  legislazione  statale  in  materia   di   dirigenza

sanitaria - la quale, come da  ultimo  ricordato  da  codesta  ecc.ma

Corte nella sentenza n. 251/2016, e' direttamente riconducibile  alla

«tutela della salute» -, con conseguente  violazione  dell'art.  117,

comma 3, Cost.; e, per un altro, perche', disponendo la  soppressione

di strumenti di verifica - gli albi degli  idonei  -  gia'  esistenti

nell'ordinamento  regionale,  sono  irragionevoli,  e  quindi  lesive

dell'art. 3 della Carta.

    Si rammenta infatti che secondo il  consolidato  orientamento  di

codesta ecc.ma Corte sono da riferirsi alla materia concorrente della

«tutela della salute» le disposizioni  statali  dettate  in  tema  di

governance delle aziende sanitarie le quali si pongono  appunto  come

principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3,   della

Costituzione (v., ex multis, le sentenza numeri 422 del  2006  e  295

del 2009).

    Ed  invero,  per  quanto  specificamente  riguarda  la  dirigenza

sanitaria,  trattandosi  di  materia  rientrante   nella   competenza

concorrente,  spetta  allo  Stato  la  determinazione  dei   principi

fondamentali: e tra questi  devono  annoverarsi  quelli  dettati  con

riferimento alle modalita' ed ai requisiti di  accesso,  i  quali  si

collocano in una prospettiva di miglioramento  del  «rendimento»  del

servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltre che del buon andamento

dell'amministrazione,    anche    della    qualita'    dell'attivita'

assistenziale  erogata  e  del   buon   funzionamento   dei   servizi

assistenziali  e   sanitari   quali   definiti   nel   quadro   della

programmazione regionale.

 

                                         P.Q.M.

 

    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta

ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente

illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra

indicati ed illustrati, l'art. 1 nonche' l'intera legge della Regione

Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile

2019, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella

seduta del giorno 20 maggio 2019.

    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i

seguenti atti e documenti:

        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del

Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  20  maggio  2019,

della determinazione di impugnare l'art.  1  nonche'  l'intera  legge

della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36

del 1° aprile 2019, secondo i termini e per  le  motivazioni  di  cui

alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le

autonomie;

        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019.

    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di

ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 29 maggio 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani

 

 

 

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