Ricorso n.66 del 5 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 30 del 2019-07-24)
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Regione Puglia, in persona del presidente in carica,
con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art.
1 nonche' dell'intera legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8,
pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile 2019, giusta deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio
2019.
In data 1° aprile 2019, sul n. 36 del Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019,
n. 8, recante «Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto
2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario
regionale)».
La legge consta di un solo articolo il quale, in conformita' al
titolo, dispone l'abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 3
agosto 2006, n. 25.
La norma abrogata - come integrata dall'art. 3 della legge
regionale 12 dicembre 2006, n. 35 -recava procedure propedeutiche
alla nomina dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario regionale.
Piu' in dettaglio, l'art. 9 della legge regionale n. 25/2006
prevedeva l'istituzione, presso l'Assessorato alle politiche della
salute, degli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore
amministrativo e direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli
IRCCS: la Giunta regionale avrebbe dovuto disciplinare, con apposito
atto, le modalita' dei bandi per l'iscrizione agli Albi, le modalita'
di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando
altresi' l'aggiornamento annuale degli Albi stessi; i direttori
generali, dal canto loro, avrebbero provveduto alla nomina dei
direttori amministrativi e sanitari scegliendo fra gli iscritti agli
Albi.
L'abrogazione, tout court, della disposizione regionale
previgente determina un evidente vuoto normativo non essendo indicata
- ne' essendo possibile individuare altrimenti - la disciplina alla
quale si dovra' d'ora in avanti fare riferimento per le nomine in
parola: e risulta percio' costituzionalmente illegittima nella misura
in cui si pone in contrasto sia con i principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione statale in materia di tutela della salute - con
violazione, quindi, dell'art. 117, comma 3, Cost. - sia con il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
L'art. 1 nonche' l'intera legge regionale vengono dunque
impugnati con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il
conseguente annullamento per i seguenti
Motivi
Violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 3 della Carta
fondamentale.
Come s'e' anticipato in premessa, l'assenza di una disciplina
regionale di riferimento per le nomine in questione, conseguente alla
disposta abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2006 -
e, segnatamente, la mancanza di albi od elenchi ai quali attingere -
comporta il rischio che la nomina, da parte dei direttori generali
delle aziende sanitarie regionali, dei direttori amministrativi e
sanitari avvenga in spregio dei principi di trasparenza, efficienza
ed economicita' sottesi al sistema introdotto dall'art. 3 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 che, riformando profondamente, in
attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della
legge 7 agosto 2015, n. 124, l'intera materia della dirigenza
sanitaria, ha stabilito che - analogamente a quanto previsto per la
nomina, da parte del presidente della regione, del direttore generale
- la nomina, da parte di questi, del direttore amministrativo, del
direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, del
direttore dei servizi socio sanitari, abbia luogo «attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione
per titoli e colloquio, effettuati da una commissione» regionale
all'uopo nominata.
La ratio di tale disciplina risiede nell'esigenza di garantire
che la nomina dei vertici delle aziende sanitarie avvenga in maniera
imparziale e trasparente - in piena coerenza con gli ormai
consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale in
merito alla natura di tali incarichi - al fine di assicurare il buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione.
E se e' vero che l'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 non
e' ancora applicabile - perche' in sede di Conferenza Stato-Regioni
non e' stato ancora raggiunto un accordo in ordine ai requisiti che
devono possedere coloro che aspirino all'incarico di direttore
amministrativo o di direttore sanitario degli enti del Servizio
sanitario -, e' pero' altrettanto vero che lo stesso decreto
legislativo delegato ha previsto - all'art. 5 - che, fino alla
costituzione degli elenchi regionali previsti da quella disposizione,
per il conferimento degli incarichi in parola e per la loro
valutazione, si applichino, in via transitoria, le procedure vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto; e che soltanto nel caso
in cui non risulti costituito l'elenco regionale, sia possibile
attingere, per il conferimento degli incarichi di direttore
amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, agli elenchi
costituiti da altre regioni.
Dal complesso delle richiamate disposizioni risulta percio'
evidente che l'obbligatorio ricorso, da parte del direttore generale,
agli elenchi regionali per il conferimento degli incarichi
dirigenziali in questione osta a che la regione possa, nel caso in
cui detti elenchi siano - come nella fattispecie - gia' stati
costituiti, procedere alla loro eliminazione: essendo il ricorso agli
elenchi di altre regioni consentito - dall'art. 5, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 171/2016 - soltanto nell'ipotesi
in cui la regione non abbia gia' provveduto alla costituzione di un
proprio elenco regionale.
Tra l'altro, l'abrogazione della norma istitutiva degli Albi
regionali degli idonei alla nomina a direttore amministrativo o
sanitario contrasta pure con atti amministrativi in precedenza
adottati dalla stessa Regione, in particolare con la deliberazione
con la quale la stessa Giunta regionale pugliese, approvando l'avviso
pubblico per l'aggiornamento degli Albi in questione, aveva stabilito
che «gli Albi regionali degli idonei alla nomina di direttore
amministrativo e di direttore sanitario approvati a conclusione del
procedimento avviato con l'avviso di cui all'Allegato A) resteranno
in vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016» (cosi', con enfasi
aggiunta, la delibera di Giunta n. 35 del 12 gennaio 2018,
consultabile sul sito istituzionale della Regione).
In definitiva, la disponibilita', nella Regione Puglia, di un
elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo
o a direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli IRCCS ne
impediva la soppressione: in questo senso, la norma e la legge
regionale qui impugnate rappresentano un vero e proprio arretramento
rispetto a quelle garanzie di trasparenza e di imparzialita' che il
legislatore statale ha inteso assicurare con la riforma della
dirigenza sanitaria e che, a ben vedere, la stessa norma regionale,
ora inopinatamente abrogata, gia' offriva.
Per effetto della disposta abrogazione, la scelta e la nomina del
direttore amministrativo o del direttore sanitario degli enti del
Servizio sanitario regionale possono invece ora essere operate, da
parte del direttore generale - nell'esercizio del potere al medesimo
attribuito dall'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 -, a proprio esclusivo libito, al di fuori e a
prescindere da qualsiasi procedura intesa alla previa verifica
dell'idoneita' dei nominandi.
La norma e la legge che, abrogando la disposizione che prevedeva
procedure propedeutiche alla nomina dei direttori amministrativi e
sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, ha
soppresso gli Albi regionali degli idonei all'uopo istituiti sono
percio' costituzionalmente illegittime, per un verso, perche',
consentendo di procedere alla nomina senza una previa verifica di
idoneita' dei nominandi, contrastano con i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza
sanitaria - la quale, come da ultimo ricordato da codesta ecc.ma
Corte nella sentenza n. 251/2016, e' direttamente riconducibile alla
«tutela della salute» -, con conseguente violazione dell'art. 117,
comma 3, Cost.; e, per un altro, perche', disponendo la soppressione
di strumenti di verifica - gli albi degli idonei - gia' esistenti
nell'ordinamento regionale, sono irragionevoli, e quindi lesive
dell'art. 3 della Carta.
Si rammenta infatti che secondo il consolidato orientamento di
codesta ecc.ma Corte sono da riferirsi alla materia concorrente della
«tutela della salute» le disposizioni statali dettate in tema di
governance delle aziende sanitarie le quali si pongono appunto come
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione (v., ex multis, le sentenza numeri 422 del 2006 e 295
del 2009).
Ed invero, per quanto specificamente riguarda la dirigenza
sanitaria, trattandosi di materia rientrante nella competenza
concorrente, spetta allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali: e tra questi devono annoverarsi quelli dettati con
riferimento alle modalita' ed ai requisiti di accesso, i quali si
collocano in una prospettiva di miglioramento del «rendimento» del
servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltre che del buon andamento
dell'amministrazione, anche della qualita' dell'attivita'
assistenziale erogata e del buon funzionamento dei servizi
assistenziali e sanitari quali definiti nel quadro della
programmazione regionale.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, l'art. 1 nonche' l'intera legge della Regione
Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile
2019, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella
seduta del giorno 20 maggio 2019.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 20 maggio 2019,
della determinazione di impugnare l'art. 1 nonche' l'intera legge
della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, pubblicata nel B.U.R. n. 36
del 1° aprile 2019, secondo i termini e per le motivazioni di cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 29 maggio 2019
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani