Ricorso n. 67 del 12 luglio 2004 (Provincia autonoma di Trento)
N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 luglio 2004 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 35 dell'8-9-2004)
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del
presidente della giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con
deliberazione della giunta provinciale n. 1457 del 25 giugno 2004
(all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 28
giugno 2004 (n. di rep. 26098) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel,
esercitante le funzioni di Ufficiale rogante della Provincia stessa
(all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv.
Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lett. f) della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004, suppl. ord. n. 82,
per violazione:
dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 15, 92 e 102,
nonche' all'art. 16 in relazione alle funzioni amministrative;
delle relative norme di attuazione, ed in particolare degli
articoli 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del d.lgs. 16
dicembre 1993, n. 592;
dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 della Costituzione.
F a t t o
Come la stessa Costituzione della Repubblica (art. 6), lo statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e' ispirato - come ben
noto - al principio del riconoscimento, della tutela alle minoranze
linguistico-culturali insediate nel territorio regionale.
Tale finalita' - che permea di se' l'intero Statuto (ed in
realta' in larga misura fonda la stessa attribuzione di uno speciale
status costituzionale alla regione ed alle due province autonome) -
trova una prima generale espressione nell'art. 2 dello statuto
medesimo, ai sensi del quale «nella regione e' riconosciuta parita'
di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche
etniche e culturali». L'art. 4, poi, include il principio di tutela
delle minoranze linguistiche tra gli «interessi nazionali» che vanno
in ogni caso rispettati dai legislatori regionali e provinciali.
Tali principi trovano poi concreto svolgimento nelle altre
disposizioni statutaria, che sono rivolte ora a prevedere meccanismi
e clausole generali, ora invece a tutelare specifiche minoranze
linguistico-culturali.
Fra queste ultime in particolare vengono in rilievo anche le
popolazioni di lingua cimbra e mochema, comunita' di ceppo germanico
stanziate ad immemorabili in aree facenti parte del territorio dalla
provincia autonoma di Trento.
Tali minoranze sono espressamente prese in considerazione dallo
statuto, sotto il profilo della previsione di stanziamenti finanziari
di sostegno e sviluppo culturale, sociale ed economico (art. 15, ult.
comma), sotto quello della speciale legittimazione ad impugnare atti
lesivi delle comunita' cimbra a mochena (art. 92), nonche' infine,
sotto il profilo della specifica valorizzazione del patrimonio
culturale cimbro e mocheno (art. 102).
In particolare, tale ultima disposizione stabilisce espressamente
(comma 1) che «le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei
comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno
diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita'
culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della
toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stessa», mentre
parallelamente e' stabilito che «nelle scuole dei comuni della
Provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro
e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o
tedesca» (comma 2).
La particolare tutela delle minoranze cimbra e mochena disposta
dallo statuto ha poi trovato corrispondenza nella normativa di
attuazione dello statuto speciale e segnatamente nel d.lgs. 16
dicembre 1993, n. 592, recante per l'appunto «Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti
disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina mochena e
cimbra della Provincia di Trento.».
Sul piano generale, l'art. 1 di tale decreto stabilisce che «in
attuazione dei principi contenuti nell'art. 2 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la regione, la Provincia
autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono,
nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e
culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel
territorio della provincia di Trento» (enfasi aggiunta).
Il comma 2 della stessa disposizione ulteriormente precisa che
«le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura,
desunibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore
delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei
comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del Fersina
Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle
caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla
regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali
ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive
competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.».
Su tale base (che, sia consentito di sottolineare, vincola
specificamente anche lo Stato) l'art. 3-quater (recante «Interventi
di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive»)
prevede espressamente che il Ministero delle comunicazioni, la
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche
mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e
l'Autorita' per lo garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le
funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare,
assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela
delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento»
(comma 1).
In attuazione di tale disposizione la Provincia di Trento e la
RAI il 30 gennaio 2004 hanno stipulato una convenzione (all. 3),
nell'ambito della quale e' espressamente prevista l'estensione della
programmazione televisiva e radiofonica In lingua tedesca e ladina
nei territori costituenti aree di insediamento storico delle
minoranze ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento»
(art. 3; cfr. anche art. 5). Tale convenzione e' stata stipulata per
la durata di dieci anni, con scadenza al 31 dicembre 2014.
Su tale quadro normativo interviene oggi l'art. 17, conima 2
lett. f) della legge 3 maggio 2004 n. 112 (recante «Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a, nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»), il quale
stabilisce - per quanto di interesse nel presente giudizio - che «il
servizio pubblico generele radiotelovisivo... comunque garantisce ...
la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua
ladina per la provincia autonoma di Trento.».
Tale disposizione, tuttavia, risulta ad avviso della ricorrente
Provincia di Trento lesiva delle proprie prerogative costituzionali
per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
La disposizione appena ricordata afferma il dovere del servizio
pubblico generale radiotelevisivo di garantire «la diffusione di
trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per
la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento».
Sembra chiaro che la noma stabilisce una differenziazione tra la
tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano e
quella della provincia di Trento, limitando per la provincia di
Trento la tutela alle popolazioni ladine.
A questo modo, il legislatore sembra sostituire all'obbligo, gia'
stabilito dalle norme di attuazione dello statuto a carico del
gestore del servizio pubblico radiotelevisavo, di garantire,
attraverso la diffisione di programmi nelle rispettive lingue, tanto
la minoranza ladina che quelle cintre e mocheno insediate in
provincia di Trento (cfr. art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993) un
diverso e piu' limitato obbligo, consistente per l'appunto nella
necessaria tutela della sola minoranza ladina.
Se tale e' il significato da attribuire alla disposizione
impugnata, ne risulta evidente - ad avviso della ricorrente provincia
- l'illegittimita'.
L'obbligo di dare particolare tutela, anche attraverso
l'attivita' del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo,
specificamente alle minoranze di lingua tedesca di stirpe cimbra e
mochena insediate nel territorio della Provincia autonoma di Trento
e' infatti sancito, sulla base delle indicazioni statutarie, da una
disposizione di attuazione dello statuto speciale, e quindi da un
atto che - come e' ben noto - ha una collocazione peculiare nel
sistema delle fonti del diritto.
In particolare come codesta Corte ha piu' volte ribadito, le
norme di attuazione dello statuto speciale sono chiamate ad integrare
quest'ultimo (ove occorra anche praeter legem, e cioe' attraverso
l'aggiunta di qualcosa che le norme statutarie non prevedevano
esplicitamente) attraverso la previsione di disposizioni che sono
dotate di un prevalente su quella delle leggi ordinarie, alle quali
non e' dunque consentito ne' di derogare ne' di modificare le norme
di attuazione medesime.
L'unica via - costituzionalmente corretta - per intervenire sul
contenuto di disposizioni contenute nella normativa di attuazione
degli statuti speciali e' dunque quella di attivare la particolare
procedura di modifica delle stesse norme di attuazione (cfr. ex
multis Corte cost. nn. 341/2001, 213/1998; 137/1998).
E' evidente tuttavia che nel caso in questione cio' non e'
avvenuto: con conseguente illegittimita' della disposizione di legge
ordinaria impugnata.
Inoltre, anche una fonte abilitata ad intervenire a modificare le
norme di attuazione dovrebbe pur sempre rispettare le norme
statutarie e costituzionali: con riferimento, per le prime, alle
disposizioni citate in narrativa e relative alla tutela delle diverse
minoranze linguistiche, per le seconde in particolare al principio di
uguaglianza, che non consente certo un trattamento indiscriminatorio
tra le diverse minoranze.
Una esclusione della tutela delle minoranze di lingua tedesca
urterebbe dunque avverso le garanzie di cui esse godono in base allo
statuto ed alla Costituzione, e non sarebbe dunque ammissibile
neppure con la procedure delle norme di attuazione.
L'illegittimita' costituzionale ora prospettata non sarebbe
superata per il fatto che la legge n. 112 del 2004 contiene
all'art. 26 una clausola generale di salvaguardia, in base alla quale
le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere «alle
finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in
cui prevedono norme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.».
E' infatti evidente che la disposizione in parola garantisce le
competenze delle province autonome in relazione ai provvedimenti
normativi che esse stesse possono adottare, ma che essa non puo'
venire in considerazione quando si tratti di garantire il rispetto
della speciale autonomia costituzionale che e' loro riconosciuta
attraverso la fissazione di comportamenti doverosi di altri soggetti,
quali in primo luogo lo Stato in tutte le sue attivita' (a termini ad
esempio del citato art. 1 delle norme di attuazione stabilite con il
d.lgs. 16 dicembre 1993, n 592) e specificamente, quanto al contenuto
della impugnata disposizione della legge n. 112 del 2004, del
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo - la cui sfera
di attivita' manifestatamente fuoriesce dall'ambito di applicazione
della potesta' normativa provinciale.
Alla richiesta provinciale di attivazione di trasmissioni
televisive in lingua tedesca il concessionario potrebbe sottrarsi
allegando che la legge limita ora i suoi doveri, in relazione alla
provincia di Trento, alle trasmissioni in lingua ladina.
Dunque la nuova legge non solo potrebbe mettere in forse il
rinnovo della convenzione, una volta giunta alla sua scadenza, ma
potrebbe persino essere invocata quale ragione di non attuazione di
tale convenzione per lo stesso arco della sua durata. Sembra invece
evidente che, nel momento in cui gli obblighi di servizio della RAI
sono stabiliti dalla legge n, 112 del 2004, tale legge non puo'
venire meno agli impegni di protezione assunti dallo Stato nelle
norme di attuazione e non puo' discriminare, all'interno delle
minoranze linguistiche stabilite nella provincia di Trento, tra
quella di lingua ladina e quelle appartenenti al ceppo della lingua
tedesca e delle sue varianti, con il caso dei cimbri e dei mocheni
Le censure qui prospettate in relazione all'art. 17, comma 2,
lett. f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, verrebbero naturalmente
meno qualora questo dovesse essere inteso come meramente integrativo
o rafforzativo della vigente disciplina di attuazione dello statuto
speciale, ed in particolare del gia' ricordato disposto di cui
all'art. 3-quater d.lgs. n. 592/1993.
In tal caso infatti - nonostante la sopravvenuta disposizione di
cui alla legge n. 112/2004 formalmente consideri compito del servizio
pubblico quello di garantire la diffusione nell'ambito della
Provincia di Trento delle sole trasmissioni radiotelevisive in lingua
ladina (a fianco, ovviamente, di quelle in lingua italiana) con
esclusione dunque di quelle in lingua tedesca, al cui ceppo
appartengono anche le lingue cimbra e mochena, l'obbligo a carico del
concessionario del servizio pubblico di garantire la tutela anche
delle popolazioni cimbra e mochena continuerebbe a sussistere sulla
base della ricordata norma di attuazione di cui all'art. 3-quater
d.lgs. n. 592/1993.
Tuttavia, tale interpretazione conforme al testo statutario e
delle norme di attuazione risulta ostacolata dalla difficolta' di
dare una coerente spiegazione alla limitazione che la legge contiene
nel riferirsi soltanto alla lingua ladina.
Tale limitazione lascia supporre un intento effettivamente
restrittivo dell'ambito della tutela garantita alle minoranze
linguistiche, che per i motivi esposti risulta costituzionalmente
illegittimo.
P. Q. M.
Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. f),
della legge 3 maggio 2004, n. 112, per violazione delle norme
costituzionali, statutarie ed attuative citate in premessa, nei
termini sopra argomentati.
Padova-Roma, 1° luglio 2004
Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi