Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 ottobre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 45 del 2018-11-14)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 37 del 20 luglio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018, recante «Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 24 settembre 2018;

Premessa in data 25 luglio 2018, e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32/2018 la legge regionale n. 37 del 20 luglio 2018, recante «Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 2020».

Il Presidente del Consiglio ritiene che l'art. 3 della citata legge regionale si ponga in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, per violazione della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.

Pertanto, con il presente atto chiede che ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

Diritto

Violazione dell'art. 117 comma 1 della Costituzione.

La norma in rubrica, denominata: «Consorzio ZIA. Modifiche dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015», dispone:

«1. Al comma 2 dell'art. 32-septies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016), le parole: «700.000.00» sono sostituite dalle seguenti: «1.200.000,00».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015 e' aggiunto il seguente:

«3-ter. Per l'anno 2018 e' autorizzata la spesa di € 500.000.00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'». programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018».

L'articolo in esame autorizza dunque un incremento di € 500.000 del contributo straordinario che la Regione Toscana eroga al Consorzio Zona Industriale Apuana (ZIA), ai fini della copertura del disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale dello stesso, fissando la concorrenza massima di € 1.200.000, contro il precedente limite di € 700.000.

Il Consorzio ZIA e' un ente pubblico economico finalizzato allo stimolo delle attivita' industriali dell'area della Provincia di Massa Carrara.

Tra le attivita' previste dallo Statuto, il Consorzio puo' acquisire partecipazioni in societa' od imprese operanti nel comprensorio della ZIA, concorrere alla formazione professionale dei lavoratori, gestire immobili, impianti e servizi finalizzati al servizio ed allo sviluppo delle imprese ed erogare servizi reali alle imprese. (1)

L'Ente consorzia enti pubblici territoriali ed imprese private.

Alla luce di quanto descritto, il Consorzio ZIA si configura come tua soggetto giuridico che svolge attivita' di carattere chiaramente economico.

Tale configurazione descrive il suo carattere di impresa secondo l'interpretazione che ne da' la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e la prassi della Commissione europea.

La disciplina nazionale ed europea degli aiuti di Stato e' stata ben riassunta dalla Corte nella sentenza n. 179/2015 (enfasi aggiunta):

«Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 del TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunita' europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Le norme principali che regolano la competenza della Commissione ed il procedimento per realizzare il sindacato sulla compatibilita' degli aiuti di Stato e la relativa autorizzazione sono articolate nel modo seguente.

L'art. 108, paragrafo 3, del TFUE dispone che: «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

L'art. 45, comma 1, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».

L'art. 3 del regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis» - che ha sostituito il regolamento della Commissione europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis») - dispone: «1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato. 2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non puo' superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. ...».

3.1. - I requisiti costitutivi di detta nozione di aiuto di Stato, individuati dalla richiamata legislazione e dalla giurisprudenza europea, possono essere pertanto cosi' sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneita' di tale intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, in causa C-169/08), incidendo sugli scambi tra Stati membri; c) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilita' come aiuto «de minimis» ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

Gli interventi che presentano queste caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato indipendentemente dalla fortuna giuridica, che puo' assumere sembianze diverse quali, ad esempio, sovvenzioni e contributi a vario titolo, prestiti a tasso agevolato, garanzie contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili, acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato.

La nozione di aiuto di Stato quindi di natura complessa ed afferisce ad una serie ampia di transazioni economiche, le quali hanno quale comune denominatore l'idoneita' ad alterare la concorrenza nell'ambito del mercato europeo.

L'ordinamento europeo riserva alla competenza della Commissione europea la verifica di compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e dalla legislazione comunitaria.

Per questo motivo e' stato affermato che «Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioe' dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed e' solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) secondo la configurabilita' astratta della fattispecie e, ove questa sussista, se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza della Commissione europea».

Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame si evince che:

a) l'aiuto e' stato concesso dalla Regione ed e' quindi a carico della finanza pubblica;

b) il beneficiario e' un soggetto che opera sul mercato con la conseguenza che la misura e' idonea a falsare (o a minacciare di falsare) la concorrenza;

c) l'importo e' nettamente superiore al tetto del «de minimis» previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013.

Ne consegue che l'intervento posto in essere dalla Regione Toscana con la norma in esame, diretto a coprire disavanzo economico finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale del Consorzio, esprime la natura di aiuto di Stato.

In tale situazione sussisteva l'obbligo per la Regione da un lato di comunicare il progetto alla Commissione europea, dall'altro di sospendere l'erogazione dell'aiuto (clausola di standstill) subordinandola alla positiva approvazione del progetto da parte della stessa Commissione.

Risultano pertanto violati sia l'art. 108, par. 3 del TFUE, sia l'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 quali norme interposte.

Si richiama da ultimo quanto anche di recente precisato dalla Corte al riguardo, «la legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti puo' ritenersi conforme al riparto costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012)» (sentenza n. 98/2017).

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che l'art. 3 della legge regionale Toscana n. 37/18 sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto la disposizione risulta in contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'art. 108, par. 3 del TFUE e l'art. 45, comma 1; della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

(1) Dalla visura del registro delle imprese (allegato 2) risulta che:

«1. il Consorzio, allo scopo di valorizzare le risorse del territorio finalizzate ai processi di industrializzazione, nel rispetto dei piani urbanistici dei comuni ed in adempimento di quanto previsto dalle leggi di cui al precedente art. 1, provvede in particolare a: 1.1. promuovere lo studio ed attuare direttamente l'esecuzione di infrastrutture ed opere di sistemazione di terreni ed impianti, nonche' la manutenzione di quanto gia' in esercizio e dei servizi relativi; 1.2. realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e la C.C.I.A.A., infrastrutture per l'industria, rustici industriali e servizi reali alle imprese; 1.3. chiedere l'espropriazione degli immobili compresi entro il perimetro della zona industriale Apuana e nei territori dei comuni consorziati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal R.D.L. 24 luglio 1938, n 1266, dal decreto legislativo C.P.S. 3 aprile 1947, n. 372 modificato dal decreto-legge 31 marzo 1948, n. 242, dalla legge 21 luglio 1950, n. 818, dalla legge 31 marzo 1968, n. 435 e dalle leggi regionali 7 maggio 1985, n. 59 e 14 giugno 1989, n. 39; 1.4. promuovere e favorire la soluzione di ogni altro problema tecnico attinente l'impianto ed il funzionamento degli stabilimenti industriali e/o artigianali; 1.5. promuovere ed attivare iniziative per il riutilizzo delle aree dismesse a seguito di cessazione di precedenti attivita' o per sottoutilizzo da parte dei proprietari, in attuazione del disposto dell'art. 2 del decreto-legge 31 marzo 1948, n. 242, sia entro il perimetro della zona industriale Apuana, che nel territorio dei comuni consorziati; 1.6. gestire immobili, impianti e servizi anche di carattere tecnologico finalizzati al solo servizio ed allo sviluppo delle imprese, che insistono nel comprensorio della zona industriale apuana e nei territori dei comuni consorziati; 1.7. collaborare con le competenti autorita' nazionali, regionali, provinciali e locali, nella elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nel controllo della sicurezza e salubrita' degli impianti, rendendosi parte attiva per il rispetto della normativa urbanistica; 1.8. assumere iniziative, in collaborazione con la C.C.I.A.A. e le associazioni imprenditoriali, per l'orientamento e la formazione professionale de lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, per la qualificazione degli imprenditori ed ogni altro servizio formativo connesso a soggetti partecipanti alla produzione industriale; 1.9. promuovere iniziative pubbliche e/o private per creazione di nuove imprese e per la qualificazione di quelle esistenti, anche attraverso la costituzione di associazioni e consorzi; 1.10. acquisire partecipazioni in societa' od imprese operanti nel comprensorio della zona industriale Apuana e nei territori dei comuni consorziati, per la nascita di nuove industrie o per il consolidamento di quelle esistenti o per la fornitura di servizi di tipo industriale; 1.11. concorrere a regolare la distribuzione degli insediamenti produttivi nel territorio di competenza; 1.12. assumere funzioni di «Sportello unico» per le imprese della zona industriale Apuana in accordo e collaborazione degli enti locali competenti in materia; 1.13. collaborare con le amministrazioni locali alla predisposizione degli strumenti urbanistici relativi alla zona industriale e piu' in generale alle aree produttive; 1.14. gestire direttamente o tramite societa' all'uopo costituite, centri di servizi all'impresa; 1.15. offrire, di concerto con le associazioni di categoria, servizi reali alle imprese dell'area ZIA con lo scopo di promuovere e favorire la nascita di filiere produttive, di aumentare la loro dimensione, di rafforzare la loro capacita' competitiva e tecnologica, stimolando e organizzando la domanda di innovazione e di ricerca proveniente dalle imprese; 1.16. svolgere e promuovere ogni altra iniziativa o servizio comunque connessi ai propri fini e alla produzione industriale.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 37 del 20 luglio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018, recante «Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 24 settembre 2018;

2. visura registro delle imprese 24 settembre 2018.

 

Roma, 24 settembre 2018

Per l'Avvocato dello Stato De Bellis: Palmieri

 

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