Ricorso n. 67 del 22 ottobre 2008 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2008 , n. 67
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte)
(GU n. 48 del 19-11-2008)
Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro tempore Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 24-9750 del 16 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giunto 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, con riferimento agli artt. 11, 13 e 61, ottavo e nono comma. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e' stata pubblicata la legge n. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Detta legge, reca in particolare le disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 61, ottavo e nono comma, che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti M o t i v i Sull'art. 11, secondo comma, violazione dell'art. 117, quarto e terzo comma Cost. Il primo comma dell'art. 11 (piano-casa), stabilisce; «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il piano sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa». Cosi' facendo lo Stato rivendica a se, sotto il profilo delle determinazione dei livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, la competenza ad approvare un piano nazionale di edilizia abitativa. Il successivo secondo comma, tuttavia lungi dal dettare principi fondamentali nella materia dell'edilizia abitativa, qualora sussumibile, come evidenziato da Codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 362/03), nella potesta' legislativa concorrente delle regioni, esprime dettagliatamente e con elencazione tassativi requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari di tali interventi di edilizia abitativa cosi' illegittimamente comprimendo le competenze regionali. Sotto altro profilo, vi e' da dire che, seppure l'edilizia abitativa rientra nella materia a legislazione regionale concorrente del «governo del territorio» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., qualora vengano in evidenza il carattere «sociale» della stessa, si verterebbe in materia di politiche sociali dell'abitazione con particolare riferimento all'aspetto assistenziale con conseguente violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost. Sull'art. 13, violazione dell'art. 117 Cost. quarto e sesto comma. La norma riprende pressoche' integralmente il contenuto dell'art. 1, commi da 597 a 600, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), gia' dichiarati incostituzionali con sentenza n. 94/2007. Come gia' ivi evidenziato, «le norme impugnate riguardano la materia edilizia residenziale pubblica non ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost.». Piu' in particolare «il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale». Il primo comma dell'art. 13, al pari del comma 597 dell'art. 1 della finanziaria 2006, si pone l'obiettivo della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari. Tale valorizzazione deve essere ottenuta mediante la semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. La specificazione delle modalita' di semplificazione e' demandata alla conclusione di accordi in sede di Conferenza unificata «Il fine della disposizione in esame non e' quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato ....., bensi' quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta dunque di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprieta' degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalita' di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle regioni. Si profila pertanto un'ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potesta' legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.». Va da se' che la previsione del raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza unificata non e' satisfattivo dell'esercizio della potesta' legislativa residuale rivendicata di fronte alla quale recede. Il comma successivo, analogamente ai comma 598 dell'art. 1 della finanziaria 2006, fissa alcuni criteri (determinazione del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione, riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso unitamente al coniuge se in regime di comunione ovvero, se lo stesso rinunzia, gradatamente al coniuge anche in regime di separazione dei beni, convivente more uxorio da 5 anni, figli conviventi e non; destinazione dei proventi ad alleviare il disagio abitativo). Trattandosi di «criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti l'alienazione degli immobili di proprieta' di enti regionali, e non gia' a regolare rapporti giuridici di natura privatistica, la competenza regionale in materia e' stata gia' riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995) e non v'e' spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle regioni, tutt'ora in vigore. Se l'alienazione degli alloggi deve essere considerata, come si e' visto, indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi (sentenza n. 486 del 1995), e se la disciplina organica dell'assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla regione in questa materia (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento civile ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle regioni». Anche il comma 3-bis dispone in modo dettagliato in ambito che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo piu' aderente alle situazioni economico-sociali riscontrate localmente. Da cui la violazione del quarto e sesto comma dell'art. 117 Cost. Sull'art. 61, commi 8 e 9 violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma e 119, primo comma della Costituzione. L'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) prevede che «una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'aniministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri». Gli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, sono negli stati di previsione e spesa delle singole stazioni appaltanti. Posto che le competenze e le responsabilita' in materia di opere pubbliche sono ripartite tra Stato, regioni ed enti territoriali e che, come gia' autorevolmente affermato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 401/07), «le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, per la molteplicita' degli interesse perseguiti e degli oggetti implicati, non siano riferibili ad un unico ambito materiale», non vi e' dubbio che la disposizione appena citata inerisce all'organizzazione amministrativa, ambito di materia di competenza residuale delle Regioni che, appunto, hanno ritenuto di applicarla ai propri dipendenti previo espresso recepimento con fonti di natura ove legislativa, ove regolamentare, previo accordo con le organizzazioni sindacali. I commi 8 e 9 dell'art. 61 della legge n. 133/08 stabiliscono che, «a decorrere dal l° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e nella misura dell'1,5 per cento e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato» comma 8. E che «il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali c.d. ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Qualora dette disposizioni si interpretino nel senso di immediata applicazione agli enti territoriali ed alle Regioni, se ne deduce l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma della Costituzione, e dell'art. 119, primo comma della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 11 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto di legge n. 112/2008 per violazione dei commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost.; 2) dell'art. 13 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112/2008 per violazione dei commi quarto e sesto dell'art. 117 della Cost.; 3) dell'art. 61, commi 8 e 9, della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 112/2008 per violazione del quarto e sesto comma dell'art. 117 Cost. e del primo comma dell'art. 119 Cost. Torino - Roma, addi' 15 ottobre 2008 Avv. Giovanna Scollo - Avv. Gabriele Pafundi