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N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 21 del 26-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Veneto, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della
Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13, pubblicata sul B.U.R. del
19 febbraio 2010, n. 16, recante «Adeguamento della disciplina
regionale delle concessioni demaniali marittime a finalita'
turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo" e successive modificazioni».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 aprile
2010, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, che, apportando modifiche al testo unico
delle leggi regionali sul turismo, detta norme relative alla durata
delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo presenta
profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla
disposizione contenuta nell'art. 5.
Tale norma, dopo aver affermato, al comma 1, che tutte le
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreativa in
essere scadono al 31 dicembre 2015, in coerenza con quanto stabilito
dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, come convertito in legge
n. 25/2010, prevede pero', al successivo comma 2, che i titolari di
concessione in corso di validita' che abbiano eseguito o eseguano
durante la vigenza della concessione interventi edilizi, ovvero che,
oltre agli interventi edilizi, abbiano effettuato investimenti
mediante l'acquisto di attrezzature e beni mobili, possano presentare
al comune istanza di modifica della durata della concessione, in
conformita' a quanto previsto dalla lettera e)-ter dell'allegato S/3
della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive
modificazioni. Il comma 3 della medesima norma dispone poi che il
comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la
durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento
di modifica, sempre in conformita' a quanto previsto dalla lettera
e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
e successive modificazioni.
Le descritte norme regionali, quindi, mediante il richiamo al
disposto della lettera e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33, che contiene una tabella che consente la
variazione della durata delle concessioni in relazione agli
investimenti effettuati da un minimo di 7 anni ad un massimo di 20
anni, consentono un'illegittima estensione della durata delle
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative
In merito si premette che e' in corso la procedura di infrazione
n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione,
infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto
comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della
navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in
concessione di beni del demanio marittimo con finalita'
turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c. d. diritto di
insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al
fine di superare le illegittimita' sollevate dalla Commissione ha
approvato il decreto-legge n. 194/2009, convertito in legge n.
25/2010, che all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del
codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la
specificita' del territorio italiano, delle concessioni in atto fino
al massimo al 2015.
Le norme regionali citate, invece, prevedono una deroga alla
normativa statale e dispongono la possibilita' di rinnovo della
concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo
un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della
Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del
diritto di insistenza a favore del soggetto gia' possessore della
concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima
concessione, determina disparita' di trattamento tra gli operatori
economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui
all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che le norma in
esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono
ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica
della concessione.
Cosi' disponendo le disposizioni regionali violano l'art. 117,
comma 1, della Costituzione, in quanto non coerenti con i vincoli
derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di
stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente
gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre violano l'art. 117,
comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in
quanto, come detto, e' gia' esistente la procedura d'infrazione n.
2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo
articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della
concorrenza.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 5 della legge della Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n.
13, pubblicata sul B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 16, recante
«Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali
marittime a finalita' turistico-ricreativa alla normativa
comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
''Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e
successive modificazioni».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 16 aprile 2010, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 17 aprile 2010.
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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