Ricorso n. 67 del 7 giugno 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2006 , n. 67
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 25 del 21-6-2006)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12. Contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Bari, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Puglia n. 7 del 3 aprile 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 6 aprile 2006 ) recante "Iniziative di promozione e solidarieta' per contrastare la criminalita' comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket", con specifico riguardo all'art. 11, comma 1 della predetta legge, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 1° giugno 2006. 1. - Nel B.U.R. della regione Puglia n. 44 del 6 aprile 2006 e' stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 3 aprile 2006 recante "Iniziative di promozione e solidarieta' per contrastare la criminalita' comune ed organizzata: strumenti antiusura ed antiracket". Tale legge prevede e disciplina forme di intervento regionale in funzione preventiva e di solidarieta' nella lotta alla criminalita', con particolare riferimento alla criminalita' organizzata ed a quella collegata ai fenomi dell'estorsione e dell'usura, allo scopo, assunto dalla regione, di realizzare lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese. Fra gli strumenti operativi previsti dalla predetta legge, in particolare, l'art. 11, istituisce la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata "Consulta delle associazioni" e stabilisce, al primo comma, che essa sia composta, fra gli a1tri, "dal coordinatore delle Prefetture". 2. - La disposizione contenuta del ridetto art. 11, comma 1 nella parte in cui, per l'appunto, stabilisce che la "Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura" e' composta, fra gli altri, dal "coordinatore delle prefetture", invade la potesta' legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. g) in tema di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello Stato, in virtu' della quale compete in via esclusiva allo Stato la previsione e la disciplina degli organi in cui e' articolata l'amministrazione statale, della composizione, delle funzioni e delle modalita' di funzionamento degli organi medesimi. Lo "straripamento" dell'art. 11, comma 1 della legge regionale in esame, nella parte censurata, si coglie, invero, sotto un duplice profilo: a) poiche' prevede nell' ambito ordinamentale delle Petture la figura del "coordinatore" che non esiste; b) poiche', rivolgendosi in maniera cogente allo Stato, prevede la figura del "coordinatore delle Prefetture" come componente necessario dell'organismo regionale citato, imponendogli di parteciparvi obbligatoriamente; attribuisce, cioe', direttamente, funzioni ad un organo dello Stato. Invero, il tenore, tassativo e stringente, della norma esclude che la partecipazione alla Consulta antiracket rimanga affidata alla libera volonta' del soggetto chiamato a farne parte. Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di affermare - in occasione dell'esame di un'analoga questione di legittimita' costituzionale riguardante una norma legislativa della regione Marche, che prevedeva la partecipazione al Comitato regionale di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza, quali componenti, di titolari di organi dello Stato -, che "1e forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento e il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi fra gli enti interessati" (si fa riferimento alla sentenza di codesta Corte n. 134/2004, il cui principio e' stato ribadito nella successiva sentenza n. 30/2006). In tale quadro, atteso che l'impugnata norma regionale non ha referenti in alcuna norma statale, ne' titolo legittimante in specifiche intese intercorse con lo Stato, sembra che debba ritenersi inficiata da incostituzionalita'.
P. Q. M. Chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale, e quindi annullare, l'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 7 del 3 aprile 2006. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri; copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 1° giugno 2006 L'avvocato dello Stato: Quattrone