Ricorso n. 67 dell'11 settembre 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 43 del 29-10-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Regione
Sardegna, in persona del suo presidente, per l'accertamento
dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 3 luglio
2003, n. 8, Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato
(BUR n. 20 dell'8 luglio 2003).
Nell'art. 1.1, parte finale, della legge impugnata il territorio
regionale della Sardegna viene dichiarato denuclearizzato e «precluso
al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali
nucleari non prodotti nel territorio regionale».
Questa Dichiarazione (cosi' la norma viene definita nella sua
rubrica) e' fondata sulla base «delle competenze esclusive in materia
di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f), dello
Statuto speciale».
L'art. 3 richiamato, alla lettera f), assegna alla regione la
potesta' legislativa in materia di «edilizia ed urbanistica».
Nell'art. 3 non si fa alcun accenno all'ambiente.
Recentemente codesta Corte, proprio nel decidere sulla
legittimita' costituzionale di una legge della Sardegna (sent.
n. 536/2002), ha chiarito:
«L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a
livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.
Come gia' affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non puo'
ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da
considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non
esclude la titolarita' in capo alle regioni di competenze legislative
su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le
quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del
2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato puo' dettare standards
di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti
sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della
Costituzione.
Gia' prima della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria
autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari
obiettivi perseguiti, non si esauriva ne' rimaneva assorbita nelle
competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi
l'ambiente come bene unitario, che puo' risultare compromesso anche
da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua
interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale,
idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella
forma degli standards minimi di tutela, gia' ricavabile dagli artt. 9
e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione
contenuta nella lettera s) del secondo comma della Costituzione, che
affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e
del1'ecosistema».
Nei confronti della Regione Sardegna codesta Corte, dunque, ha
gia' dichiarato che l'ambiente rientra nella legislazione esclusiva
dello Stato.
Che si sia al di fuori della materia urbanistica sembra cosi'
evidente da non richiedere chiarimenti.
Di conseguenza la norma impugnata gia' per questo va dichiarata
illegittima costituzionalmente perche' le competenze esclusive della
regione in materia di urbanistica ed ambiente non possono costituirne
la base costituzionale, come invece il legislatore regionale ha
ritenuto.
Nell'art. 1.1 sono anche richiamati, ma in via subordinata,
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio.
Per il governo del territorio non si puo' che ripetere quanto e'
stato detto per l'urbanistica. Ugualmente non pertinente alla materia
e' la protezione civile.
Questi richiami a cascata sono la prova, sia pure indiretta, del
fatto che la stessa regione non ha individuato una sicura base
costituzionale al suo intervento legislativo e ha richiamato le varie
materie in cui ha ritenuto che si potesse profilare una sua
competenza, senza nessuna verifica sostanziale.
L'unica materia per la quale potrebbe essere configurabile la
competenza regionale, nella forma della legislazione concorrente, e'
la tutela della salute (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.).
Ma anche in proposito codesta Corte ha chiarito che «la
previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica
anche alle regioni a statuto speciale ove sia piu' favorevole
all'autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto
speciale alla potesta' regionale interferisca in tutto o in parte con
un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. l17
della Costituzione alla potesta' esclusiva statale, la regione
speciale possa disciplinare la materia (o la parte della materia)
riservata allo Stato senza osservare i limiti statutari imposti alla
competenza primaria delle regioni, tra cui quelli derivanti
dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali».
Anche sotto il profilo della tutela della salute la legge
risulta, pertanto, illegittima costituzionalmente sotto un duplice
profilo: per aver interferito in materia di ambiente, attribuito alla
legislazione esclusiva dello Stato; per non essersi attenuta ai
principi fondamentali che, come codesta Corte ha confermato, in
mancanza di una formulazione espressa vanno desunti dalla
legislazione preesistente, principi fondamentali secondo i quali
restrizioni generalizzate alle attivita' economiche, non legate a
situazioni particolari di ambiente o di operatore, vanno fondati su
dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente
prudenziali, suggerite dalle convinzione locali, non motivate
sperimentalmente.
La legge impugnata e' costituzionalmente illegittima anche per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
La materia e' disciplinata dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
Nell'art. 1.1 che delimita il «Campo di applicazione», le
disposizioni del decreto sono dichiarate applicabili (1) alla
«produzione, trattamento, manipolazione detenzione, deposito,
trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione
della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive».
Il testo normativo, in attuazione delle direttive comunitarie, ha
posto la disciplina completa della materia rivolta a realizzare, in
forma coordinata e compatibile, gli interessi del mercato e la tutela
dell'ambiente e della salute.
Il testo normativo e' complesso e disciplina tutte le operazioni
che possono interessare le attivita' che rientrano nel suo campo di
applicazione.
Disciplina, in particolare, il «Trasporto di materie radioattive»
(art. 21), le «Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi» (art. 32), «Limiti di esposizione» (art. 96), ha
introdotto «Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi»
(art. 102), e sul «Controllo sulla radioattivita' ambientale» (art. l
04) e «Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile
e polizia giudiziaria» (art. 126-quater).
Le legge impugnata, precludendo in via generale il transito e la
presenza nella regione di materiale nucleare, ha violato, prima delle
norme richiamate, il d.lgs. nel suo complesso, in quanto fonte della
disciplina integrale della materia.
Come noto, i rifiuti, di qualsiasi natura, costituiscono merce,
ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE, e per essi vige il principio
di libera circolazione che comporta il divieto di qualsiasi
restrizione quantitativa (art. 28).
Precludendo la circolazione nel suo territorio la Regione
Sardegna ha violato non solo l'art. 23 CE, ma anche l'art. 117,
secondo comma, lett. e) Cost. perche' ha interferito nel mercato di
materiali nucleari, anche essi soggetti alla disciplina della
concorrenza, nel rispetto della normativa richiamata.
Dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale quella degli artt. 2 e 3 deriva come conseguenza
necessaria, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto
della efficacia dell'art. 1.
P. Q. M.
Si conclude perche' la legge della Regione Sardegna 3 luglio
2003, n. 8 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 luglio 2003.
Roma, addi' 14 agosto 2003
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 43 del 29-10-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, nei confronti della Regione
Sardegna, in persona del suo presidente, per l'accertamento
dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 3 luglio
2003, n. 8, Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato
(BUR n. 20 dell'8 luglio 2003).
Nell'art. 1.1, parte finale, della legge impugnata il territorio
regionale della Sardegna viene dichiarato denuclearizzato e «precluso
al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali
nucleari non prodotti nel territorio regionale».
Questa Dichiarazione (cosi' la norma viene definita nella sua
rubrica) e' fondata sulla base «delle competenze esclusive in materia
di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f), dello
Statuto speciale».
L'art. 3 richiamato, alla lettera f), assegna alla regione la
potesta' legislativa in materia di «edilizia ed urbanistica».
Nell'art. 3 non si fa alcun accenno all'ambiente.
Recentemente codesta Corte, proprio nel decidere sulla
legittimita' costituzionale di una legge della Sardegna (sent.
n. 536/2002), ha chiarito:
«L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione
esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a
livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.
Come gia' affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non puo'
ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da
considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non
esclude la titolarita' in capo alle regioni di competenze legislative
su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le
quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del
2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato puo' dettare standards
di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti
sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della
Costituzione.
Gia' prima della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria
autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari
obiettivi perseguiti, non si esauriva ne' rimaneva assorbita nelle
competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi
l'ambiente come bene unitario, che puo' risultare compromesso anche
da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua
interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale,
idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella
forma degli standards minimi di tutela, gia' ricavabile dagli artt. 9
e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione
contenuta nella lettera s) del secondo comma della Costituzione, che
affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e
del1'ecosistema».
Nei confronti della Regione Sardegna codesta Corte, dunque, ha
gia' dichiarato che l'ambiente rientra nella legislazione esclusiva
dello Stato.
Che si sia al di fuori della materia urbanistica sembra cosi'
evidente da non richiedere chiarimenti.
Di conseguenza la norma impugnata gia' per questo va dichiarata
illegittima costituzionalmente perche' le competenze esclusive della
regione in materia di urbanistica ed ambiente non possono costituirne
la base costituzionale, come invece il legislatore regionale ha
ritenuto.
Nell'art. 1.1 sono anche richiamati, ma in via subordinata,
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio.
Per il governo del territorio non si puo' che ripetere quanto e'
stato detto per l'urbanistica. Ugualmente non pertinente alla materia
e' la protezione civile.
Questi richiami a cascata sono la prova, sia pure indiretta, del
fatto che la stessa regione non ha individuato una sicura base
costituzionale al suo intervento legislativo e ha richiamato le varie
materie in cui ha ritenuto che si potesse profilare una sua
competenza, senza nessuna verifica sostanziale.
L'unica materia per la quale potrebbe essere configurabile la
competenza regionale, nella forma della legislazione concorrente, e'
la tutela della salute (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.).
Ma anche in proposito codesta Corte ha chiarito che «la
previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica
anche alle regioni a statuto speciale ove sia piu' favorevole
all'autonomia regionale (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001) non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto
speciale alla potesta' regionale interferisca in tutto o in parte con
un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. l17
della Costituzione alla potesta' esclusiva statale, la regione
speciale possa disciplinare la materia (o la parte della materia)
riservata allo Stato senza osservare i limiti statutari imposti alla
competenza primaria delle regioni, tra cui quelli derivanti
dall'osservanza degli obblighi internazionali e delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali».
Anche sotto il profilo della tutela della salute la legge
risulta, pertanto, illegittima costituzionalmente sotto un duplice
profilo: per aver interferito in materia di ambiente, attribuito alla
legislazione esclusiva dello Stato; per non essersi attenuta ai
principi fondamentali che, come codesta Corte ha confermato, in
mancanza di una formulazione espressa vanno desunti dalla
legislazione preesistente, principi fondamentali secondo i quali
restrizioni generalizzate alle attivita' economiche, non legate a
situazioni particolari di ambiente o di operatore, vanno fondati su
dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente
prudenziali, suggerite dalle convinzione locali, non motivate
sperimentalmente.
La legge impugnata e' costituzionalmente illegittima anche per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
La materia e' disciplinata dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
Nell'art. 1.1 che delimita il «Campo di applicazione», le
disposizioni del decreto sono dichiarate applicabili (1) alla
«produzione, trattamento, manipolazione detenzione, deposito,
trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione
della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive».
Il testo normativo, in attuazione delle direttive comunitarie, ha
posto la disciplina completa della materia rivolta a realizzare, in
forma coordinata e compatibile, gli interessi del mercato e la tutela
dell'ambiente e della salute.
Il testo normativo e' complesso e disciplina tutte le operazioni
che possono interessare le attivita' che rientrano nel suo campo di
applicazione.
Disciplina, in particolare, il «Trasporto di materie radioattive»
(art. 21), le «Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi» (art. 32), «Limiti di esposizione» (art. 96), ha
introdotto «Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi»
(art. 102), e sul «Controllo sulla radioattivita' ambientale» (art. l
04) e «Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile
e polizia giudiziaria» (art. 126-quater).
Le legge impugnata, precludendo in via generale il transito e la
presenza nella regione di materiale nucleare, ha violato, prima delle
norme richiamate, il d.lgs. nel suo complesso, in quanto fonte della
disciplina integrale della materia.
Come noto, i rifiuti, di qualsiasi natura, costituiscono merce,
ai sensi dell'art. 23 del Trattato CE, e per essi vige il principio
di libera circolazione che comporta il divieto di qualsiasi
restrizione quantitativa (art. 28).
Precludendo la circolazione nel suo territorio la Regione
Sardegna ha violato non solo l'art. 23 CE, ma anche l'art. 117,
secondo comma, lett. e) Cost. perche' ha interferito nel mercato di
materiali nucleari, anche essi soggetti alla disciplina della
concorrenza, nel rispetto della normativa richiamata.
Dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale quella degli artt. 2 e 3 deriva come conseguenza
necessaria, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto
della efficacia dell'art. 1.
P. Q. M.
Si conclude perche' la legge della Regione Sardegna 3 luglio
2003, n. 8 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 luglio 2003.
Roma, addi' 14 agosto 2003
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori