Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 aprile  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 20 del 16.05.2012 )  
 
 
 
     Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F
…), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello  Stato
(C.F.     …)     -     fax:           -      PEC:
… - presso cui domicilia ex lege  in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente
della  Giunta   Regionale   pro   tempore,   per   la   dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale della Legge della Regione  Toscana
n. 4 del 31 gennaio 2012, recante modifiche alla  legge  regionale  3
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) e della legge
regionale 16 ottobre 2009 n. 58 (Norme in materia  di  prevenzione  e
riduzione del rischio  sismico),  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  5  del
03.2.2012, giusta delibera del Consiglio  dei  Ministri  in  data  23
marzo 2012. 
    La Legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012,  recante
modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005  n.  1  (Norme  per  il
governo del territorio) e della  regionale  16  ottobre  2009  n.  58
(Norme in materia di prevenzione e riduzione  del  rischio  sismico),
pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 3 febbraio 2012,  e'  illegittima  con
riguardo agli artt. 5, 6, 7 perche' prevede disposizioni in contrasto
con l'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    E' avviso dunque del Governo che,  con  la  legge  denunciata  in
epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla  propria  sfera  di
attribuzioni in violazione della normativa  costituzionale,  come  si
confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti 
 
 
                                
                               Motivi 
 
 
    La legge  regionale  epigrafata  presenta  rilevanti  profili  di
illegittimita' costituzionale. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  5
della legge de qua, ove sostituiscono l'art. 118, commi l e 2,  della
1.r. n. 1/2005, stabiliscono la possibilita' di ottenere il  permesso
in sanatoria per le opere ivi previste che  risultano  conformi  alla
normativa  tecnica   vigente   soltanto   al   momento   della   loro
realizzazione (comma 1) o al momento dell'inizio dei lavori (comma 2)
e non anche al momento della presentazione dell'istanza. 
    Lo stesso  art.  5  (comma  3)  novella,  altresi',  il  comma  3
dell'art.   118,   prevedendo    la    possibilita'    di    accedere
all'accertamento di conformita' anche  per  le  opere  realizzate  in
difformita' dalla normativa tecnica vigente  al  momento  della  loro
realizzazione. Tali disposizioni si pongono in palese  contrasto  con
quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che subordina  il
rilascio del permesso in sanatoria alla conformita' degli  interventi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, conformita' che deve
sussistere sia al momento della presentazione della domanda,  che  al
momento della realizzazione dell'intervento stesso. 
    Sul punto si segnala che con sentenza n.  182/2006,  pronunciata,
peraltro, nel giudizio di legittimita' costituzionale di alcune norme
contenute nella l.r. Toscana n.  1/2005  in  seguito  a  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  la  Corte  costituzionale  ha
ribadito che «l'intento unificatore  della  legislazione  statale  e'
palesemente  orientato  ad  esigere  una  vigilanza   assidua   sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene
protetto,  che  trascende  anche  l'ambito   della   disciplina   del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali». 
    L'art. 5 della legge in esame e', pertanto, incostituzionale, per
violazione dell'art. 117, comma 3  (governo  del  territorio),  della
Costituzione, in considerazione  del  mancato  rispetto  della  norma
statale di principio sull'accertamento di  conformita'  prevista  nel
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia. Le medesime considerazioni  si  riverberano  ovviamente,
sugli  articoli  6  e  7  della   legge   regionale   che   rinviano,
esplicitamente, al contenuto dell'articolo 5. 
        Roma, 30 marzo 2012 
 
 
                                
                  L'Avvocato dello Stato: Figliolia 
 

 

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