Ricorso n. 68 del 15 ottobre 2008 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 ottobre 2008 , n. 68
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Piemonte)
(GU n. 49 del 26-11-2008)
Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro tempore della Giunta Regionale Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione della Giunta Regionale n. 59-9822 del 13 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, con riferimento agli artt. 64 e 58. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e' stata pubblicata la legge n. 113/2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Detta legge reca in particolare le disposizioni di cui all'art. 64 e all'art. 58 che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti M o t i v i Sull'art. 64, violazione degli artt. 117 118 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Il capo II della summenzionata norma contiene disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego. In tale contesto l'art. 64, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, cosi' statuisce: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. 4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 4-ter. Le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti». La norma, con particolare riferimento ai primi quattro commi, pretermette le competenze regionali in materia di istruzione che rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Come gia' sancito da codesta ecc.ma Corte con la decisione n. 13/2004, «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V la materia istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potesta' concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato e' riservata soltanto la potesta' legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n)» ... «Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si puo' assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la parte che qui rileva, disponeva che alle regioni fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata. In una parola era conferito alle regioni, nell'ambito della programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti finanziari e la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche. Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi». Nel caso de quo, i criteri elencati nel comma 4 in relazione a finalita' meramente di risparmio finanziario di cui ai predetti commi 2 e 3, assunti senza nemmeno la previa intesa, della Conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281/1997, lungi dal rappresentare «norme generali sull'istruzione», intervengono con norme organizzative in violazione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione. E che l'intenzione sia questa e' stato reso ancora piu' chiaro dall'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dello stesso giorno con il quale, dopo il sesto comma dell'art. 64 di cui si discute, e' stato inserito un comma con il quale si impone alle regioni il «conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, ... entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno» previa diffida del Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare «entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica», pena la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. In relazione a questa norma ci si riserva una specifica impugnativa dinanzi codesta ecc.ma Corte non senza far rilevare come l'utilizzo in termini di equivalenza dei concetti quali razionalizzazione e ridimensionamento, svela l'univo vero intento del Governo che e' quello di perseguire un risparmio a scapito della qualita' dell'istruzione pubblica. Tra l'altro la Regione Piemonte ha gia' assunto la d.G.R. n. 25-9034 del 25 giugno 2008 di approvazione dei criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico e, come gia' statuito dalla Corte costituzionale con la decisione n. 34/2005, «alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente la riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112/1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita». Sull'art. 58, violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. L'art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni inerenti la «ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali» e cosi' dispone: 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immmobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. 3 . Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai comuni e l'iniziativa rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». I primi due commi, in particolare, violano la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. Tali disposizioni consentono infatti ai comuni di operare scelte di pianificazione in materia urbanistica anche in contrasto con le disposizioni contenute in Piani territoriali regionali e provinciali, senza alcuna possibilita' reale di valutazione o opposizione da parte della regione. E' addirittura prevista la possibilita' di disporre modifiche agli strumenti urbanistici nelle zone agricole e per volumetrie praticamente illimitate in contrasto con la summenzionata pianificazione. Possibilita' per nulla contemperata dalla «verifica di conformita' di cui nell'ultimo periodo del secondo comma, in considerazione della estrema genericita' di detta procedura, anche in relazione all'ente o organo eventualmente competente, ed all'estrema brevita' del termine perentorio di trenta giorni, che sembrerebbe adombrare una sorta di silenzio-assenso». Con le disposizioni impugnate il legislatore definisce una regolamentazione autoapplicativa che comprime la sfera costituzionale di autonomia delle regioni e viola le regole di riparto di cui all'art. 117 Cost. Detta disciplina contrasta anche con l'art. 118 Cost. giacche' la norma impugnata attribuisce direttamente l'esercizio di funzioni amministrative ai comuni, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge regionale, trattandosi di disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza concorrente (governo del territorio) e comunque residuale (edilizia e urbanistica) della regione.
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 64 della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 112/2008 per: a) violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; b) in subordine, declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 64 della legge n. 133/2008 nella parte in cui (commi 3, e 4) non prevede una «intesa» con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281/1997 bensi' una mera consultazione, non conforme quest'ultima ai canoni dettati dall'art. 117 Cost. 2) dell'art. 58, primo e secondo comma, della legge n. 133/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 112/2008 per: a) violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; b) violazione dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. Torino-Roma, addi' 15 ottobre 2008 Avv. Gabriele Pafundi - Avv. Giovanna Scollo