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N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 21 del 26-5-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 e 2 della legge
della Regione Abruzzo del 18 febbraio 2010, n. 3, pubblicata sul
B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 5, recante «Estensione della durata
delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 aprile
2010, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, che prevede l'estensione della durata delle
concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo presenta i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
La norma, contenuta nell'articolo 1, prevede la possibilita' di
estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle
concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative in
essere, fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entita'
degli investimenti effettuati.
Il successivo articolo 2 dispone che la prevista estensione della
durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni
per le quali sia in corso il procedimento di rilascio.
In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione
n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione,
infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto
comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della
navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in
concessione di beni del demanio marittimo con finalita'
turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di
insistenza - al concessionario uscente.
Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimita'
sollevate dalla Commissione, ha approvato il decreto-legge n.
194/2009, convertito in legge n. 25/2010, che, all'articolo 1, comma
18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e
dispone una proroga, assentibile per la specificita' del territorio
italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.
Le norme regionali impugnate, invece, prevedono una deroga alla
normativa statale e dispongono la possibilita' di rinnovo della
concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo
un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della
Commissione.
Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto
di insistenza a favore del soggetto gia' possessore della
concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima
concessione, determina disparita' di trattamento tra gli operatori
economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui
all'articolo 43 del Trattato.
A cio' si aggiunga che le norme in esame non prevedono alcuna
forma di procedura selettiva ma consentono ai concessionari che ne
facciano richiesta, la proroga automatica della concessione.
Cosi' disponendo le disposizioni regionali violano l'articolo
117, comma 1, della Costituzione, in quanto non sono coerenti con i
vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di
stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente
gli articoli 43 e 81 del Trattato CE; violano, inoltre, l'articolo
117, comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione
europea, in quanto, come detto, e' gia' esistente la procedura
d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Violano
anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di
tutela della concorrenza.
P.Q.M.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli
articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo del 18 febbraio
2010, n. 3, pubblicata sul B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 5, recante
«Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso
turistico-ricreativo».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 16 aprile 2010, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 17 aprile 2010
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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