Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria l'11  giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 31 del 2019-07-31)

 

     Ricorso per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.

97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege

rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.

80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,  via  dei

Portoghesi       n.       12,       fax       06-96514000,        pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

    nei confronti della Regione Piemonte, in persona  del  presidente

della  giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di

illegittimita' costituzionale della legge regionale 9 aprile 2019, n.

17, recante «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo»,

pubblicata sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2019.

    La legge della Regione Piemonte n. 17 del 9 aprile 2019,  recante

«Promozione e valorizzazione  dell'invecchiamento  attivo»,  presenta

profili d'illegittimita' costituzionale.

    1) L'art. 14  della  legge  regionale  in  esame  regolamenta  il

procedimento per l'approvazione del Piano per l'invecchiamento attivo

(PIA), che costituisce il documento programmatico per  l'integrazione

e il coordinamento delle varie politiche e risorse regionali relative

agli interventi e servizi per favorire  l'invecchiamento  attivo.  In

particolare detto art. 14,  al  comma  3,  prevede  che  tra  i  vari

soggetti che la giunta regionale puo' consultare, in via preliminare,

ai fini della predisposizione e della presentazione  di  detto  piano

siano ricompresi - oltre alle organizzazioni sindacali, alle  Aziende

sanitarie, agli enti gestori  dei  servizi  socio  assistenziali,  ai

Centri di  servizio  per  il  volontariato,  agli  uffici  scolastici

regionali e provinciali e alle universita' - «i rappresentanti  delle

associazioni di volontariato».

    Tale disposizione regionale, contenuta nel comma 3 dell'art.  14,

che limita alle sole associazioni di  volontariato,  nell'ambito  dei

vari dei vari enti che costituiscono il Terzo settore, il ruolo  (sia

pure consultivo) assegnato dalla  norma,  contrasta  con  l'art.  55,

comma 1, del Codice del terzo settore, decreto legislativo n 117  del

2017, che dispone, in attuazione  delle  norme  costituzionali  e  in

particolare dell'art. 118 della Costituzione, che «le amministrazioni

pubbliche... nell'esercizio delle proprie finzioni di  programmazione

e organizzazione  a  livello  territoriale  degli  interventi  e  dei

servizi nei settori di attivita' di cui  all'art.  5,  assicurano  il

coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore  attraverso  forme

di co-programmazione e coprogettazione ...».

    Non vi e' infatti ragione per cui solo una categoria  degli  enti

che costituiscono il Terzo settore venga coinvolta in quella  che  di

fatto e' la fase preliminare della co-programmazione  del  menzionato

Piano,  ovvero  della  «individuazione,  da  parte   della   pubblica

amministrazione  procedente,  dei  bisogni   da   soddisfare,   degli

interventi a tal fine necessari,  delle  modalita'  di  realizzazione

degli stessi e delle risorse disponibili», come e' previsto dall'art.

55,  comma  2,  Codice  del  terzo  settore.  Infatti,  limitare   la

partecipazione  alla   fase   di   consultazione   preliminare   alla

presentazione del piano per l'invecchiamento, ad una sola e specifica

categoria  di  enti   del   terzo   settore,   appare   riduttivo   e

discriminatorio nei confronti delle altre categorie.

    Pertanto laddove la normativa nazionale  di  settore  prevede  la

partecipazione di tutti gli enti del terzo settore, senza limitazioni

a determinate categorie, non soltanto alla fase attuativa,  ma  anche

alla  fase  di  co-programmazione,  in  attuazione  dei  principi  di

sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza  ed  economicita'

dell'amministrazione, la disposizione contenuta nell'art.  14,  comma

3, della legge in oggetto, che consente alle sole  organizzazioni  di

volontariato la partecipazione alla fase finalizzata ad individuare i

bisogni  da  soddisfare  e  gli  interventi   necessari   alla   loro

attuazione,  risulta  priva  di  una  specifica  ragione   logica   o

fondamento   normativo,   e   viola   i   menzionati   principi    di

sussidiarieta', cooperazione di cui all'art.  118  Cost.,  nonche'  i

principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli

2 e 3 della Costituzione.

    2) l'art. 12, comma 2, lettera c), invade la materia  dell'ordine

pubblico e della sicurezza, riservata alla legislazione statale dall'

all'art. 117, comma 2, lettera h) della  Costituzione,  laddove,  nel

descrivere le «azioni» in cui puo' concretizzarsi  «l'impegno  civico

delle persone anziane», fa  riferimento  a  attivita'  ausiliarie  di

«vigilanza.., presso scuole e mense, musei; biblioteche, mostre, sale

di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri  sociali,  sportivi,

ricreativi e culturali».

    Nel dettaglio,  tale  previsione,  pur  circoscrivendo  a  luoghi

privati o tutt'al piu' aperti al pubblico  l'espletarsi  dell'impegno

«civico», non specifica adeguatamente in  cosa  consista  l'attivita'

ausiliaria di vigilanza in esame. Infatti, la generica e  non  meglio

precisata  locuzione  contenuta  nel  cennato  art.   12   evoca   lo

svolgimento di attivita' e  prevenzione  e  sicurezza  riservate  per

legge alle Forze di  polizia  e  a  nulla  vale  l'aver  premesso  la

qualificazione «ausiliaria» senza poi descriverne il contenuto.  Cio'

incide, infatti, su compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica, suscettibili di interferire con  le  funzioni  di

polizia,  atteso  che  la  vigilanza   menzionata   dovrebbe   essere

circoscritta ad attivita' di ausilio e/o assistenza ai  fruitori  del

servizio, non potendo involgere eventuali  compiti  di  custodia  dei

beni o di sorveglianza sui luoghi.

    Per i motivi esposti l'art. 14 e l'art. 12, comma 2, della  legge

regionale   in   esame   vengono   impugnati   dinanzi   alla   Corte

costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; il presente

ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri  in

data 30 maggio 2019.

 

                                         P.Q.M.

 

    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'

costituzionale nei sensi sopra  esposti  della  legge  della  Regione

Piemonte n. 17 del 9 aprile 2019, per violazione degli articoli 2, 3,

118 e 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

 

Roma, 5 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

 

 

Menu

Contenuti