Ricorso n.68 dell'11 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 31 del 2019-07-31)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f.
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rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.
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nei confronti della Regione Piemonte, in persona del presidente
della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 9 aprile 2019, n.
17, recante «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo»,
pubblicata sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2019.
La legge della Regione Piemonte n. 17 del 9 aprile 2019, recante
«Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo», presenta
profili d'illegittimita' costituzionale.
1) L'art. 14 della legge regionale in esame regolamenta il
procedimento per l'approvazione del Piano per l'invecchiamento attivo
(PIA), che costituisce il documento programmatico per l'integrazione
e il coordinamento delle varie politiche e risorse regionali relative
agli interventi e servizi per favorire l'invecchiamento attivo. In
particolare detto art. 14, al comma 3, prevede che tra i vari
soggetti che la giunta regionale puo' consultare, in via preliminare,
ai fini della predisposizione e della presentazione di detto piano
siano ricompresi - oltre alle organizzazioni sindacali, alle Aziende
sanitarie, agli enti gestori dei servizi socio assistenziali, ai
Centri di servizio per il volontariato, agli uffici scolastici
regionali e provinciali e alle universita' - «i rappresentanti delle
associazioni di volontariato».
Tale disposizione regionale, contenuta nel comma 3 dell'art. 14,
che limita alle sole associazioni di volontariato, nell'ambito dei
vari dei vari enti che costituiscono il Terzo settore, il ruolo (sia
pure consultivo) assegnato dalla norma, contrasta con l'art. 55,
comma 1, del Codice del terzo settore, decreto legislativo n 117 del
2017, che dispone, in attuazione delle norme costituzionali e in
particolare dell'art. 118 della Costituzione, che «le amministrazioni
pubbliche... nell'esercizio delle proprie finzioni di programmazione
e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi nei settori di attivita' di cui all'art. 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme
di co-programmazione e coprogettazione ...».
Non vi e' infatti ragione per cui solo una categoria degli enti
che costituiscono il Terzo settore venga coinvolta in quella che di
fatto e' la fase preliminare della co-programmazione del menzionato
Piano, ovvero della «individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione
degli stessi e delle risorse disponibili», come e' previsto dall'art.
55, comma 2, Codice del terzo settore. Infatti, limitare la
partecipazione alla fase di consultazione preliminare alla
presentazione del piano per l'invecchiamento, ad una sola e specifica
categoria di enti del terzo settore, appare riduttivo e
discriminatorio nei confronti delle altre categorie.
Pertanto laddove la normativa nazionale di settore prevede la
partecipazione di tutti gli enti del terzo settore, senza limitazioni
a determinate categorie, non soltanto alla fase attuativa, ma anche
alla fase di co-programmazione, in attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita'
dell'amministrazione, la disposizione contenuta nell'art. 14, comma
3, della legge in oggetto, che consente alle sole organizzazioni di
volontariato la partecipazione alla fase finalizzata ad individuare i
bisogni da soddisfare e gli interventi necessari alla loro
attuazione, risulta priva di una specifica ragione logica o
fondamento normativo, e viola i menzionati principi di
sussidiarieta', cooperazione di cui all'art. 118 Cost., nonche' i
principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli
2 e 3 della Costituzione.
2) l'art. 12, comma 2, lettera c), invade la materia dell'ordine
pubblico e della sicurezza, riservata alla legislazione statale dall'
all'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, laddove, nel
descrivere le «azioni» in cui puo' concretizzarsi «l'impegno civico
delle persone anziane», fa riferimento a attivita' ausiliarie di
«vigilanza.., presso scuole e mense, musei; biblioteche, mostre, sale
di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi,
ricreativi e culturali».
Nel dettaglio, tale previsione, pur circoscrivendo a luoghi
privati o tutt'al piu' aperti al pubblico l'espletarsi dell'impegno
«civico», non specifica adeguatamente in cosa consista l'attivita'
ausiliaria di vigilanza in esame. Infatti, la generica e non meglio
precisata locuzione contenuta nel cennato art. 12 evoca lo
svolgimento di attivita' e prevenzione e sicurezza riservate per
legge alle Forze di polizia e a nulla vale l'aver premesso la
qualificazione «ausiliaria» senza poi descriverne il contenuto. Cio'
incide, infatti, su compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, suscettibili di interferire con le funzioni di
polizia, atteso che la vigilanza menzionata dovrebbe essere
circoscritta ad attivita' di ausilio e/o assistenza ai fruitori del
servizio, non potendo involgere eventuali compiti di custodia dei
beni o di sorveglianza sui luoghi.
Per i motivi esposti l'art. 14 e l'art. 12, comma 2, della legge
regionale in esame vengono impugnati dinanzi alla Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; il presente
ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 30 maggio 2019.
P.Q.M.
Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione
Piemonte n. 17 del 9 aprile 2019, per violazione degli articoli 2, 3,
118 e 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.
Roma, 5 giugno 2019
L'Avvocato dello Stato: De Giovanni