Ricorso n. 69 del 13 giugno 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 32 del 7.8.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente p.t.,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, nella sua integrita', ovvero, in via
subordinata, quanto meno nei suoi artt. 3, comma 28; 7, commi 1, 2 e
3; 10, commi 1, 2 e 5, come da delibera del Consiglio dei Ministri in
data 31 maggio 2013.
F a t t o
In data 10 aprile 2013, sul n. 15 del Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata la Legge Regionale
n. 5 dell'8 aprile 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di
attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio,
gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e
trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni
internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero,
ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale,
sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie
locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali».
La Legge nel suo complesso appare emessa in carenza di potere
sulla base delle considerazioni che si andranno a sviluppare in
prosieguo, e in violazione degli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n.
1, 121 e 122 Cost., della L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e degli
artt. 1 e 2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17
quali norme interposte.
Inoltre e comunque, in via subordinata, come si precisera' piu'
avanti, talune delle specifiche prescrizioni ivi contenute eccedono
dalle competenze regionali e sono violative di previsioni
costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello
Stato.
La legge n. 5/2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia deve
pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente
la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale, nella sua integrita' o quanto meno con riferimento
alle nonne sopra specificate, con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di
D i r i t t o
1. E' lecito dubitare della legittimita' costituzionale della
legge impugnata nel suo complesso, in quanto approvata da un organo
carente di potere.
1.1. L'art. 14 della L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), testualmente dispone
che «il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio
decorre dalla data delle elezioni». Il Consiglio esercita il potere
legislativo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
1.2. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte chiarito (cfr., da
ultimo, Corte Cost., Sent. n. 68/2010) che il generale istituto della
prorogatio - applicabile, sulla falsariga di quanto avviene con
riferimento agli Organi statali, anche agli Organi regionali, pur in
assenza di espresse previsioni statutarie, in quanto principio
fondamentale ricavabile dalla stessa Carta fondamentale - e' volto a
contemperare la esigenza di continuita' funzionale dell'Ente (che non
puo' rimanere del tutto inattivo in prossimita' delle nuove elezioni)
con il principio di rappresentativita' (per cui l'organo in scadenza
e' ovviamente «depotenziato»).
Cio' si esplica nel persistente potere di esercitare talune delle
attribuzioni statutarie; ma deve avvenire limitatamente alle
«determinazioni del tutto urgenti o indispensabili», al fine di
evitare che l'adozione di atti in prossimita' della scadenza del
mandato possa rischiare di esser interpretata (piu' che come corretto
perseguimento degli interessi pubblici) «come una forma di captatio
benevolentiae nei confronti degli elettori» (Sent. cit.).
1.3. L'istituto delle prorogatio e' testualmente contemplato
nella normativa regionale.
Successivamente alle modifiche introdotte in linea generale dalla
L. Cost. n. 1/99 (che ha novellato, tra gli altri, gli artt. 121 e
122 Cost.), e peraltro in linea con quanto gia' a suo tempo previsto
dall'art. 12 dello Statuto, e' stata infatti adottata la L. R. 18
giugno 2007 n. 17, che regola la forma di governo e il sistema
elettorale nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Con l'art. 2 della L.R. n. 17/2007 e' stato testualmente previsto
che «i poteri del Consiglio regionale... sono prorogati, per
l'ordinaria amministrazione», sino all'insediamento del nuovo
Consiglio.
La disposizione non specifica da quale momento decorrano i poteri
di ordinaria amministrazione, ne' come gli stessi debbano
concretamente essere delimitati.
Deve pertanto soccorrere, sul punto, il ricorso ad altre norme e
a fattispecie consimili, tali da consentire di individuare i principi
di carattere generale dell'ordinamento.
1.4. Il secondo e il terzo comma dell'art. 14 dello Statuto
regionale prevedono che «le elezioni del nuovo consiglio sono indette
dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva
al compimento del periodo di cui al precedente comma [il
quinquennio]. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data
stabilita per la votazione».
La disposizione appare dunque analoga, quanto ai suoi contenuti,
a quella a suo tempo recata dall'art. 3 della L. 17.2.68 n. 108, che
regolava le modalita' di svolgimento delle elezioni nelle Regioni a
Statuto ordinario, e tuttavia meglio chiariva che i Consigli
regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente
alla data delle elezioni per la loro rinnovazione» (enfasi aggiunta).
Analogamente dispongono:
per la Regione Valle d'Aosta, la L.R. 7 agosto 2007, n. 21, che
(art. 9) prevede che, «nei casi di scadenza naturale della
legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i
poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono
prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione
degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo
Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale
sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed
urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale»;
per la Regione Marche, l'art. 29, comma 2, dello Statuto («Il
Consiglio - Assemblea legislativa esercita poteri limitati agli atti
indifferibili e urgenti: a) a partire dal quarantacinquesimo giorno
antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza
naturale della legislatura»);
per le elezioni comunali e provinciali l'art. 38, comma 5, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) («i consigli durano in carica
sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti e improrogabili»).
Al di la' di marginali differenze, puo' dunque ritenersi
accertato che l'istituto della prorogatio ha valenza di principio
generale nel nostro ordinamento, e che l'organo entra in tale
particolare regime a ridosso dello svolgimento delle elezioni, in un
momento (dies a quo) che puo' essere individuato con la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero con lo
scoccare dei quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato
ovvero delle elezioni.
1.5. Tenute le elezioni precedenti in data 13-14 aprile 2008, il
Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia e' dunque
cessato con il decorso del quinquennio, al 13 aprile 2013.
In base a quanto previsto dal su riportato art. 14 dello Statuto,
le elezioni avrebbero dovuto svolgersi tra il 17 marzo e il 21 aprile
2013. Sono state effettivamente indette per il 21 e 22 aprile 2013,
con provvedimento adottato (art. 14, comma 3, Stat.) «non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
votazione».
1.6. E' pertanto indubitabile, quale che sia il termine a quo dal
quale si ritiene di far decorrere il regime di prorogatio, che la
Legge Regionale che oggi si impugna e' stata certamente adottata in
un momento in cui il Consiglio aveva poteri limitati, essendo stata
approvata l'8 aprile 2013 e pubblicata il 10 aprile successivo, cioe'
tredici e undici giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
Alla luce dell'insegnamento di codesta Corte l'esercizio del
potere legislativo sarebbe stato giustificato solo in caso di estrema
urgenza, ovvero per l'adozione di atti doverosi o necessitati.
Ora, non e' evidentemente sufficiente, al fine che qui interessa,
che l'intitolazione della legge e ciascuna delle disposizioni rechino
una simile occorrenza («norme urgenti in materia di attivita'
economiche»; «norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa
del territorio» ...).
La disposizione deve avere piuttosto un oggettivo carattere di
eccezionalita' e urgenza, che deve corrispondere ad una sostanziale
(e non meramente formale) esigenza di far fronte ad una precisa
necessita'.
La legge che si impugna, priva anche di un preambolo, non
identifica invece in alcun modo i requisiti di «urgenza e
indispensabilita'» che hanno reso inevitabile l'adozione di norme
solo pochissimi giorni prima dell'entrata in carica del nuovo
Consiglio.
Al contrario, la stessa sua struttura disarticolata, consistente
in una specie di previsione omnibus volta a regolamentare aspetti del
tutto eterogenei, legittima il dubbio che si sia proprio in presenza
di quella volonta' di captatio benevolentiae evidenziata da codesta
Ecc.ma Corte, nonche' di sottrazione di poteri all'Amministrazione
entrante: aspetti, tutti, in palese contrasto con il principio
costituzionalmente tutelato della rappresentativita' e con il
rispetto della volonta' del corpo elettorale.
E tale impressione e' pienamente confermata dal contenuto delle
norme asseritamente «urgenti».
Si e' infatti in presenza di una amplissima concessione di
contributi (si confrontino, ad esempio, l'art. 1, l'art. 4, l'art.
5), della cui urgenza e' lecito dubitare (specie a fronte del
prossimo subentrare di una nuova gestione consiliare), e di norme di
carattere «ordinamentale» che per definizione non possono non essere
eccedenti l'ordinaria amministrazione (si vedano, a titolo
esemplificativo, l'art. 1, comma 10, che abroga una disposizione
regionale in tema di trasparenza degli atti di concessione di aiuti;
il successivo comma 19 che proroga al 2020 la durata delle
concessioni demaniali marittime; l'art. 4 che modifica la definizione
di «interventi di manutenzione straordinaria» in materia di
edilizia).
Conclusivamente, la Legge impugnata appare emessa in carenza di
potere e in violazione degli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1,
121 e 122 Cost., della L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' dei principi
fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e degli artt. 1 e
2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme
interposte, e dovra' pertanto essere dichiarata incostituzionale
nella sua interezza.
2. A prescindere dalle assorbenti considerazioni svolte al n. 1
che precede, e in via subordinata, alcune specifiche disposizioni
della L. R. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2013 incidono comunque in
specifiche competenze statali, e dovranno pertanto comunque essere
dichiarate incostituzionali sulla base delle considerazioni che vanno
qui di seguito a svilupparsi.
2.1. Non si puo' non osservare, in primo luogo, che la tecnica
redazionale con la quale la legge e' stata predisposta e' in palese
contrasto con lo stesso «manuale regionale di regole e suggerimenti
per la redazione dei testi normativi» predisposto dall'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale all'inizio della legislatura.
Tale situazione ha reso estremamente difficoltoso anche
comprendere l'effettiva portata di molte tra le eterogenee
disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei
ristretti termini previsti. Cio' sembra poter integrare un autonomo
ulteriore vizio che incide sulla validita' della legge gravata nella
sua interezza, per evidente contrasto con il principio di leale
collaborazione che deve ispirare i rapporti tra Stato e Regioni.
2.2.1. Passando comunque ad esaminare le singole disposizioni
della L. R. n. 5/2013, va in primo luogo ravvisata la
incostituzionalita' dell'art. 3, comma 28 per contrasto con gli artt.
4 e 5 dello Statuto regionale, del d.lgs. n. 152/2006 (norma
interposta) e della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
comma 2, lett. s) Cost.
2.2.2. La norma in discorso, nel porre norme urgenti in materia
di gestione del territorio, prevede, per quanto qui interessa, che
«il comma 1 dell'art. 37-bis della legge regionale n. 16/2002 e'
sostituito dal seguente: «1. Gli interventi di cui all'art. 37, comma
1-bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide
sono considerati interventi di manutenzione ordinaria - e non sono
subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il
materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al
pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non e'
assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del
decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del decreto
ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).»
2.2.3. La disposizione pone evidentemente norme in materia
ambientale.
Detta materia, come risulta agevolmente dalla lettura degli artt.
4 e 5 dello Statuto della Regione (L. Cost. n. 1/1963 cit.) non
rientra nella competenza esclusiva regionale, ne' in quella
concorrente.
Essa e' invece di esclusiva spettanza statale, essendo
espressamente prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. (tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).
Orbene, la legge regionale dispone in maniera difforme dalla
legge statale (d.lgs. n. 152/2006) che, disciplinando la materia dei
rifiuti ed individuando varie tipologie di beni non soggetti al
regime ivi posto, precisa (art. 185, comma 4), con norma eccezionale
e di stretta interpretazione, che «il suolo escavato non contaminato
e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da
quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi,
nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e
184-ter».
E' evidente il contrasto tra le due disposizioni, laddove la
legge regionale qualifica espressamente il materiale litoide come
«materia prima» e lo sottrae al regime dell'art. 184-bis del d.lgs.
n. 152/2006.
Il Legislatore regionale ha dunque esorbitato dalle proprie
competenze, e la norma impugnata dovra' essere dichiarata
incostituzionale.
2.3. Deve poi eccepirsi la incostituzionalita' dell'art. 7, commi
1, 2 e 3 della L. R. n. 5/2013, per contrasto con gli artt. 4 e 5
dello Statuto regionale, con i principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma
3 Cost., l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e l'art. 9, comma 28
del D.L. n. 78/2010 (norme interposte).
2.3.1. L'Art. 7, nel porre Norme urgenti in materia di lavoro e
formazione professionale, cosi' testualmente dispone ai primi tre
commi: «1. Alla lettera b) del comma 27 dell'art. 12 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le
parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9,
commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013)».
2. Alla lettera b) del comma 28-bis dell'art. 12 della legge
regionale n. 17/2008 dopo le parole «lavoratori socialmente utili»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la realizzazione di
cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge
regionale n. 27/2012».
3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010),
dopo la parola «utili» sono aggiunte le seguenti: «e per la
realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da
127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge
finanziaria 2013)».
2.3.2. Rammentato che il vincolo costituito dai principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di
cui all'art. 117 comma 3 e' applicabile anche alla normazione delle
Regioni a Statuto speciale, i commi 1 e 2 della disposizione sopra
riportata contrastano con l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008
(norma che pone principi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica come ritenuto da codesta Corte Ecc.ma: Sent.
n. 217/2012).
E, invero, la norma statale vieta «agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale
destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato
nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni
continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di
personale previsto dal primo periodo del presente comma».
Le norme regionali, come risultanti dalle modifiche introdotte
con la disposizione che qui si impugna, prevedono invece che le
maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative alla
realizzazione di cantieri di lavoro ex legge regionale n. 27/12 non
rilevano ai fini del calcolo della riduzione della spesa per il
personale e al connesso contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale di cui alla L. R. n. 17/2008.
E' evidente che, in tal modo disponendo, il Legislatore regionale
e' entrato in contrasto con la disciplina statale volta al
contenimento della spesa degli enti locali.
2.3.3. Non va esente da censure nemmeno il terzo comma della
disposizione regionale impugnata, che, come visto, modifica il comma
16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
estendendo le deroghe alle assunzioni di personale ad una ulteriore
fattispecie (personale da assumere «per la realizzazione di cantieri
di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»).
Anche questa norma, pero', viola i principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica, posti, in questo
caso, dalla norma interposta costituita dall'art. 9 comma 28 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 che, ai fini del Contenimento delle spese in
materia di impiego pubblico, dispone che le amministrazioni regionali
«possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009». Una deroga e' consentita solo, a partire dal 2013,
per le assunzioni necessarie a garantire determinate funzioni, e
fermo sempre il limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009.
La norma regionale, nella parte in cui estende le possibilita' di
deroga a casi diversi da quelli consentiti dalla disposizione statale
consentendo assunzioni senza il rispetto dei limiti della «stretta
necessita'» di garantire le funzioni, senza limitare l'applicazione
«a decorrere dal 2013» ed ignorando il tetto di spesa, e' dunque
incostituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia
di coordinamento della finanza pubblica.
2.4. Incostituzionale e', da ultimo, l'Art. 10 della L. R. n.
5/2013 che si impugna (Norme urgenti in materia di funzione
pubblica), nei suoi commi 1, 2 e 5, per contrasto con l'art. 4 dello
Statuto regionale, con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con i
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., con 1'art. 9,
comma 21, del DL n. 78/2010 (norma interposta).
2.4.1. A mente dell'art. 10, commi l e 2, «la Regione puo'
prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego
regionale, ai fini della progressione di carriera del personale
regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non
superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando
l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione
alla categoria e al profilo professionale di accesso».
«Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione puo'
altresi' prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche
per l'accesso alle categorie: a) una riserva di posti, nel limite
massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del
personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che
abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni
di servizio alle dipendenze della Regione, nonche', per una sola
tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto
requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge; b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure
concorsuali, per titoli ed esami, con apposito punteggio
dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a),
nonche' di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
maturato presso la Regione, almeno tre anni di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per
almeno tre anni, quali lavoratori somministrati; c) una
valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali, per titoli
ed esami, con apposito punteggio dell'idoneita' conseguita in
pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria
e al profilo professionale messo a concorso».
In forza di dette norme, dunque, la Regione Friuli-Venezia Giulia
puo' bandire concorsi a pubblico impiego con riserva per il personale
interno di un numero di posti superiore al 50%, in contrasto con
fondamentali principi costituzionali piu' volte riaffermati da
codesta Corte.
2.4.2. Cosi' disponendo - anche a voler ritenere che la materia
cosi' regolata rientri nella competenza esclusiva regionale - essa ha
patentemente violato, per un verso, la previsione dell'art. 4, comma
1, dello Statuto (laddove prevede che anche la potesta' legislativa
esclusiva sia esercitata «in armonia con la Costituzione» e «con i
principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica»); per
altro verso, il disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
la cui lettura coordinata consente di ricavare quale regola generale
il principio di accesso all'impiego pubblico mediante procedure
concorsuali aperte, cui puo' eccezionalmente derogarsi in presenza di
un motivato interesse pubblico.
Cosi', piu' volte (Corte Cost. n. 217/90 e numerose altre) e'
stato rilevata l'incostituzionalita' di disposizioni che, estendendo
oltre misura e irragionevolmente le procedure riservate, abbiano
derogato in maniera inammissibile al principio di accesso per
pubblico concorso, incidendo sul principio di uguaglianza e di buon
andamento dell'amministrazione.
2.5. Violativa delle prerogative costituzionali dello Stato e'
infine la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 10 della L. R.
n. 5/13, che riproduce il contenuto dell'art. 12 comma 11 della L. R.
n. 14/2012 - a suo tempo impugnata dal Governo: ric. n. 129/2012 -,
ora abrogato dall'art. 10, comma 10, lett. b) della legge che qui si
impugna.
2.5.1. La disposizione prevede che «la revisione delle
graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16
del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale
del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il
conseguente conferimento delle relative posizioni avviene
salvaguardando, in ogni caso, quelle gia' conferite e comunque
nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione
collettiva integrativa».
2.5.2. L'art. 16 del CCI richiamato disciplina le progressioni
orizzontali, subordinando ad una procedura selettiva il processo di
acquisizione della nuova posizione economica. La norma che qui si
impugna viola l'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010, Contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico, secondo il quale «le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici», nella parte in cui non prevede non
precisa che il conferimento delle dette posizioni puo' avere
esclusivamente effetti giuridici.
Anche sotto questo profilo la norma impugnata e' dunque
incostituzionale, per violazione del richiamato art. 9, comma 21, del
DL n. 78/2010, norma interposta, dei principi fondamentali in materia
di coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 117 comma 3 della
Costituzione.
3. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che la
Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, nella sua integrita', ovvero, in via
subordinata, quanto meno nei suoi artt. 3, comma 28; 7, commi 1, 2 e
3; 10, commi 1, 2 e 5, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 maggio 2013, e' invasiva della competenza statale in quanto:
(con riferimento all'intero testo normativo) in contrasto con gli
artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1, 121 e 122 Cost., con la L.
Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' con i principi fondamentali
dell'ordinamento in tema di prorogatio e con gli artt. 1 e 2 della L.
R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme
interposte; e ancora con il principio di leale collaborazione che
deve ispirare i rapporti tra Stato e Regioni;
(con riferimento all'art. 3, comma 28) in contrasto con gli artt.
4 e 5 dello Statuto regionale, con il d.lgs. n. 152/2006 (norma
interposta) e con la competenza esclusiva statale di cui all'art.
117, comma 2, lett. s) Cost.;
(con riferimento all'art. 7, commi l, 2 e 3) in contrasto con gli
artt. 4 e 5 dello Statuto regionale, con i principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con
l'art. 117 comma 3 Cost., con l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008
e l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (norme interposte);
(con riferimento all'art. 10, commi 1, 2 e 5) in contrasto con
l'art. 4 dello Statuto regionale, con gli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione, con i principi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., con
l'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010 (norma interposta);
e dovra' conseguentemente essere annullata.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, la Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10
aprile 2013, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 31
maggio 2013.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 31 maggio
2013;
2) copia della Legge regionale impugnata;
3) rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 6 giugno 2013
L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli