Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 13 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 31 del 2019-07-31)

 

      Ricorso ex art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato

in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

    Contro la Regione Piemonte, in persona del suo Presidente  p.t  ,

per la declaratoria dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge

della Regione Piemonte n. 16 del 9 aprile 2019 recante:  «Istituzione

del fattore famiglia», relativamente agli articoli 3, comma 1 lettera

a) e 4, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio

2019

                                        Fatto

 

    In data 11  aprile  2019,  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte n. 15/2019 la legge regionale n.  16

del 9 aprile 2019 recante: «Istituzione  del  fattore  famiglia».  La

normativa dettata dagli articoli 3, comma 1  lettera  a)  e  4  della

suddetta legge collide con svariati precetti costituzionali,  per  le

seguenti ragioni in

                                         Diritto

 

1. Violazione dell'art. 117 comma 2 lettera m) e comma 3 Cost.;

    1.1. La legge regionale in epigrafe indicata istituisce, all'art.

1, il fattore famiglia, «quale specifico strumento integrativo per la

determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione  e

dai soggetti aventi  titolo  negli  ambiti  di  applicazione  di  cui

all'art. 3». Piu' precisamente, il Fattore Famiglia e'  definito,  al

successivo art. 2, come un «... indicatore sintetico della situazione

reddituale  e  patrimoniale  che  integra  ogni   altro   indicatore,

coefficiente  o  quoziente,  comunque  denominato,  negli  ambiti  di

applicazione di cui all'art. 3».

    L'art. 3, comma 1, lettera a), a sua volta prevede:  «Il  Fattore

famiglia trova applicazione, tenendo conto delle diverse modalita' di

erogazione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:

      a)   prestazioni   sociali    e    sanitarie,    comprese    le

compartecipazioni alla spesa...; ...».

    Tale ultima  norma,  nella  misura  in  cui  -  con  formulazione

generica e non chiara, include tra gli  ambiti  di  applicazione  del

Fattore Famiglia le «prestazioni sociali  e  sanitarie,  comprese  le

compartecipazioni alla spesa» - si pone in contrasto con  i  precetti

costituzionali di cui in rubrica.

    Innanzi tutto, essa confligge con l'art. 117, comma 2, lettera m)

Cost. per  violazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  non

consentendo  di  evincere  in  quale  maniera  la   Regione   intenda

utilizzare l'indicatore Fattore famiglia ai fini della determinazione

dell'accesso e  delle  compartecipazioni  alla  spesa  relativa  alle

prestazioni di carattere sanitario, e ponendosi pertanto in contrasto

con la normativa statale di riferimento  che  -  nello  stabilire  la

compartecipazione per l'assistenza specialistica ambulatoriale -  non

prevede la possibilita' di  rimodulazione  in  base  alla  situazione

economica dell'assistito.

    La norma realizza inoltre, sempre attraverso la previsione di cui

all'art.  3  comma 1  lettera  a),   la   violazione   dei   principi

fondamentali dettati dallo Stato in materia  di  coordinamento  della

finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost..

    1.2. Premesso  che  l'accesso  alle  prestazioni  sanitarie  deve

essere garantito a tutti gli assistiti, l'art.  8,  comma  15,  della

legge n. 537/1993 prevede che, per le  prestazioni  di  specialistica

ambulatoriale,  l'importo   dovuto   dall'assistito   a   titolo   di

compartecipazione al costo e' determinato a livello nazionale, ed  e'

pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di € 36,15

per ricetta.

    Inoltre,  l'art.  17,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  98/2011

(convertito in legge n. 111/2011), specifica, all'ultimo periodo, che

«A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di  cui

all'articolo comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27  dicembre

2006, n. 296»; la norma, cosi' statuendo, ha ribadito quanto previsto

dalle disposizioni richiamate, che a loro volta prevedono, per i  non

esenti, il pagamento di un'ulteriore quota fissa sulla ricetta,  pari

a € 10 (c.d. super ticket, introdotto dalla richiamata lettera p) del

comma 796 dell'art. 1, della legge n.  296/2006),  consentendo  pero'

alle Regioni di adottare misure alternative che assicurino lo  stesso

gettito (come previsto dalla lettera p-bis, del comma  796  dell'art.

1, della legge n. 296/2006).

    Ed infatti, il principio  generale  ricavabile  dalla  richiamata

normativa e' che le Regioni, seppure possono  individuare  misure  di

partecipazione al costo  delle  prestazioni  alternative  alla  quota

fissa per ricetta (introdotta, come detto, dalla legge n. 296/2006  -

legge finanziaria del  2007,  e  reintrodotta  dal  decreto-legge  n.

98/2011, convertito in legge n.  111/2011),  debbono  pero'  comunque

garantire il medesimo gettito quantificato a livello nazionale.

    La norma regionale che con il  presente  atto  si  impugna  -  in

quanto non chiarisce come si intenda utilizzare l'indicatore  fattore

famiglia  ai  fini  della   determinazione   dell'accesso   e   delle

compartecipazioni alla spesa relativa alle prestazioni  di  carattere

sanitario -  si  pone  in  contrasto  con  la   normativa   nazionale

richiamata,   che,    come    sopra    ricordato,    stabilisce    la

compartecipazione per l'assistenza specialistica ambulatoriale e  non

prevede la possibilita' di  rimodulazione  in  base  alla  situazione

economica dell'assistito.

    La generica formulazione della  norma  non  consente  neppure  di

intenderla  nel  senso  che  l'utilizzo  del  fattore  famiglia   sia

destinato ad operare limitatamente all'ulteriore quota fissa di €  10

sulla ricetta ed alle eventuali quote di compartecipazione introdotte

a livello regionale, che possono essere eventualmente rimodulate alle

condizioni  sopra  descritte,  a  seconda  della  diversa  situazione

reddituale dell'assistito.

    Al  contrario,  la  norma  regionale  in  esame   non   definisce

adeguatamente gli ambiti di utilizzo dell'indicatore Fattore famiglia

per determinare l'accesso e le compartecipazioni alla spesa  relativa

alle  prestazioni  di   carattere   sanitario,   dal   che   consegue

inevitabilmente che l'applicazione dell'indicatore in questione  puo'

incidere sul diritto all'esenzione garantito a livello nazionale  per

alcune categorie di assistiti, e che  potrebbe  costituire,  piu'  in

generale,  un  ostacolo  all'accesso  alle  prestazioni  sanitarie  e

sociosanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;  di  qui

la dedotta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m), nonche' dei

principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento

della finanza pubblica, che la legislazione  regionale  e'  tenuta  a

rispettare, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

    Giova,  al  riguardo,  richiamare   la   sentenza   della   Corte

costituzionale n. 187 del 2012 (in particolare, al «considerando»  in

diritto 3.3.2.), «la disciplina in materia di ticket, determinando il

costo  per  gli  assistiti  dei  relativi   servizi   sanitari,   non

costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica

diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche  sulla

quantita' e sulla qualita' delle prestazioni  garantite,  e,  quindi,

sui livelli essenziali di assistenza».

    La misura della compartecipazione deve essere omogenea  su  tutto

il  territorio  nazionale,  «giacche'  non  sarebbe  ammissibile  che

l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei L.E.A.

si presenti in modo diverso  nelle  varie  Regioni,  considerato  che

dell'offerta concreta fanno parte non solo la  qualita'  e  quantita'

delle prestazioni che devono essere  assicurate  sul  territorio,  ma

anche le soglie  di  accesso,  dal  punto  di  vista  economico,  dei

cittadini alla loro fruizione» (sentenza n. 203 del 2008).

    Cio' vale anche rispetto alle Regioni  a  statuto  speciale,  che

sostengono  il  costo  dell'assistenza   sanitaria   nei   rispettivi

territori, in quanto  «la  natura  stessa  dei  cosiddetti  LEA,  che

riflettono tutele necessariamente uniformi  del  bene  della  salute,

impone di riferirne la disciplina  normativa  anche  ai  soggetti  ad

autonomia speciale» (sentenza n. 134 del 2006).

    1.2. Anche l'art. 4  della  legge  regionale  in  epigrafe  viola

l'art. 117 comma 2 lettera  M)  Cost..  Esso  prevede,  testualmente,

quanto segue: «1. I criteri e  le  modalita'  attuative  del  Fattore

famiglia sono determinati con  apposito  provvedimento  della  giunta

regionale, previo parere dell'Osservatorio di cui all'art. 5 e  delle

commissioni consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con

le medesime modalita'.

    2. Nella determinazione dei criteri e delle  modalita'  attuative

di cui al comma 1, la giunta regionale tenuto conto  della  rilevanza

del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori  in

affido, provvede:

      a) alla definizione di specifiche agevolazioni  integrative  di

quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a  parita'

di altri fattori:

        1)  della  presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone  con

disabilita' e di non autosufficienti, cosi' come individuate ai sensi

dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 159/2013;

        2) della composizione del  nucleo  familiare,  dell'eta'  del

figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonche', nel caso di

genitori separati, del  contributo  per  il  mantenimento  dei  figli

stabilito a seguito di provvedimento dall'autorita' giudiziaria;

      b) all'introduzione di elementi di priorita'  per  le  famiglie

che  hanno  in  essere  un  mutuo  per   l'acquisto   dell'abitazione

principale, per la presenza di persone anziane,  non  autosufficienti

ovvero diversamente abili, nonche' per le madri in accertato stato di

gravidanza, in coerenza con gli  ambiti  e  i  servizi  ai  quali  il

Fattore famiglia viene applicato.

    3. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente  legge  i

componenti dei nuclei familiari che abbiano  adempiuto  al  pagamento

delle imposte regionali.»

    I criteri e le modalita' attuative del Fattore famiglia stabiliti

dall'art. 4 qui censurato si sovrappongono a  quelli  previsti  dalla

normativa statale ai fini della determinazione dell'indicatore  della

situazione  economica,  incidendo  in  tal  modo,  anche  sotto  tale

aspetto, sulla definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni

assistenziali,  riservata  alla  legislazione   statale,   ai   sensi

dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Piu' precisamente, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M  n.  159  del

2013  (Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalita'   di

determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della

situazione  economica  equivalente  (ISEE),  adottato  in  attuazione

dell'art.  5  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   2,   la

determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini  dell'accesso

alle prestazioni sociali  agevolate  costituisce  livello  essenziale

delle prestazioni oggetto di  riserva  di  legislazione  statale,  ai

sensi dell'art. 117 comma 2, lettera m), della Costituzione.

    La normativa ISEE prevede altresi', all'art. 2 comma 1 cit.,  che

gli enti erogatori  possano  prevedere,  «accanto  all'ISEE,  criteri

ulteriori di selezione volti ad  identificare  specifiche  platee  di

beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in  materia  e

delle attribuzioni regionali in tema di servizi sociali» e  che  tali

ulteriori criteri possano essere fissati «in relazione a tipologie di

prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario  e  ove  non

diversamente  disciplinato  in  sede  di  definizione   dei   livelli

essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni».  Infine,

e' comunque «fatta salva la valutazione  della  condizione  economica

complessiva attraverso l'ISEE».

    Cio' premesso, da un confronto fra l'art. 4  L.R.  16/2019  e  il

menzionato d.P.C.M., emerge che  i  criteri  di  selezione  stabiliti

dall'art.  4  per  l'accesso  alle  prestazioni   sociali   agevolate

individuate  dall'art.  3  si  sovrappongono  esattamente  a   quelli

previsti nel menzionato d.PCM, che gia' tiene conto,  ai  fini  della

determinazione  dell'indicatore  della  situazione   economica,   dei

fattori indicati dall'art. 4 della legge regionale in esame.

    La norma regionale, pertanto, non prevedendo criteri ulteriori di

selezione (rispetto a  quelli  individuati  a  livello  statale)  che

identifichino  specifiche  platee  di  beneficiari,  destinatari   di

prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario  e  che  non

siano state diversamente disciplinate  in  sede  di  definizione  dei

livelli essenziali, invade la  materia  riservata  alla  legislazione

statale dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Per tutte le suesposte ragioni gli articoli 3, comma 1 lettera a)

e  4  della  L.R.  Piemonte  n.  16/2019  devono  essere   dichiarati

incostituzionali.

                                     

                                         P.Q.M.

 

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia

dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente

annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli  3,  comma  1

lettera a) e 4 della L.R. Piemonte n. 16/2019

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

      1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri  in  data

30 maggio 2019

      2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

      3. copia della legge regionale impugnata;

    Con ogni salvezza.

 

Roma, 7 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Russo

 

 

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