Ricorso n. 69 del 19 settembre (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 settembre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 43 del 29-10-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la
Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale
pro tempore, per la declatoria dell'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 14, pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio
2003 e recante «Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune
di Ascea-Velia».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 31 luglio 2003 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Campania
intende modificare la denominazione del Comune di Ascea in quella di
«Comune di Ascea-Velia».
La materia, com'e' noto e' regolata dall'art. 133, comma 2 della
Costituzione, a norma del quale la regione puo', con legge, istituire
nel proprio territorio nuovi comuni, modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazione interessate.
A sua volta l'art. 60 dello statuto regionale della Campania, per
la modifica delle denominazioni dei comuni, prevede l'espletamento di
un referendum consultivo fra le popolazioni interessate secondo le
modalita' previste e disciplinate dalla legge regionale n. 25/1975
(art. 25).
Dalle informazioni rese disponibili al Governo della Repubblica
(nota della stessa Regione Campania in data 29 luglio 2003) resta
confermato il fatto che l'adozione del provvedimento legislativo non
sia stato preceduto da alcun referendum consultivo.
Appare pertanto evidente che la disposizione dell'art. 1 della
legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, laddove modifica
la denominazione del Comune di Ascea in quella di «Comune di
Ascea-Velia» senza aver dato preventivamente corso ad una
consultazione delle popolazioni interessate, si pone in contrasto con
l'art. 133, comma 2, della Costituzione e, in quanto rilevante, con
l'art. 60 dello stesso statuto regionale.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14,
con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della
discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la
materia del contendere.
Roma, addi' 5 settembre 2003
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 settembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 43 del 29-10-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la
Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale
pro tempore, per la declatoria dell'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 14, pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio
2003 e recante «Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune
di Ascea-Velia».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 31 luglio 2003 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Campania
intende modificare la denominazione del Comune di Ascea in quella di
«Comune di Ascea-Velia».
La materia, com'e' noto e' regolata dall'art. 133, comma 2 della
Costituzione, a norma del quale la regione puo', con legge, istituire
nel proprio territorio nuovi comuni, modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazione interessate.
A sua volta l'art. 60 dello statuto regionale della Campania, per
la modifica delle denominazioni dei comuni, prevede l'espletamento di
un referendum consultivo fra le popolazioni interessate secondo le
modalita' previste e disciplinate dalla legge regionale n. 25/1975
(art. 25).
Dalle informazioni rese disponibili al Governo della Repubblica
(nota della stessa Regione Campania in data 29 luglio 2003) resta
confermato il fatto che l'adozione del provvedimento legislativo non
sia stato preceduto da alcun referendum consultivo.
Appare pertanto evidente che la disposizione dell'art. 1 della
legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, laddove modifica
la denominazione del Comune di Ascea in quella di «Comune di
Ascea-Velia» senza aver dato preventivamente corso ad una
consultazione delle popolazioni interessate, si pone in contrasto con
l'art. 133, comma 2, della Costituzione e, in quanto rilevante, con
l'art. 60 dello stesso statuto regionale.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14,
con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della
discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la
materia del contendere.
Roma, addi' 5 settembre 2003
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo