N.   69  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 aprile 2010.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 22 del 3-6-2010)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  16
aprile 2010, ricorrente contro la Regione  Toscana,  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Firenze alla
Piazza Duomo n. 10, intimata, per la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. c); dell'art. 5, comma  4,
lett. c); dell'art. 26, comma 3; dell'art. 43, comma 2, lett. c) ,  e
dell'art. 43, comma 6, della legge regionale della Regione Toscana n.
10, pubblicata nel BUR n. 9 del 17 febbraio 2010, recante  «Norme  in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di  incidenza»,   per
violazione degli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s)  ,
Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    Il decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (c.d.  codice
ambientale)  ha  operato  un  generale  riordino  delle  disposizioni
legislative in materia ambientale, uniformando e  razionalizzando  la
normativa per  le  valutazioni  ambientali  (valutazioni  di  impatto
ambientale,  valutazione  ambientale  strategica   e   autorizzazione
integrata ambientale), le norme sulla  difesa  del  suolo  e  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle  risorse
idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica  dei
siti  inquinati,  la  normativa  sulla  riduzione   dell'inquinamento
atmosferico  e  quella  di  tutela  risarcitoria   contro   i   danni
all'ambiente. 
    Le norme di tale decreto costituiscono recepimento ed  attuazione
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 giugno 2001,  concernente  la  valutazione  degli  impatti  di
determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente,  e  della  direttiva
85/337/CEE  del  Consiglio  del  27  giugno  1985,   concernente   la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CEE  del
Consiglio del  3  marzo  1997  e  con  la  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. 
    In conformita' con le disposizioni di cui agli artt. 2,  par.  1,
lett. a) e 3, paragrafi 2, 3 e 4 della citata  direttiva  2001/42/CE,
l'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, disciplina l'ambito di  applicazione
della valutazione ambientale  strategico  (V.A.S.).  Il  primo  comma
enuncia il principio secondo cui la V.A.S.  «riguarda  i  piani  e  i
programmi che possono avere impatti,  significativi  sull'ambiente  e
sul patrimonio culturale»; il secondo  comma  indica  i  piani  ed  i
programmi  che  devono  essere  obbligatoriamente   sottoposti   alla
procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. 11 e ss. del citato  d.lgs.;
i commi terzo e 3-bis disciplinano le fattispecie in cui la V.A.S. e'
subordinata all'esito della procedura di verifica di cui all'art.  12
dello stesso d.lgs.; il comma 3, in senso  limitativo  rispetto  alla
portata del comma 2; il comma  3-bis,  in  attuazione  del  principio
generale enunciato dal comma 1. 
    L'art. 15 disciplina la fase,  nell'ambito  del  procedimento  di
V.A.S., della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni. 
    L'art. 20 contiene disposizioni sulla procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' alla VIA dei progetti. 
    Con legge  12  febbraio  2010,  n.  10,  la  Regione  Toscana  ha
disciplinato la materia  di  valutazione  ambientale  strategica,  di
valutazione di impatto ambientale  e  di  valutazione  di  incidenza,
prevedendo alcune disposizioni che, ponendosi  in  contrasto  con  la
vigente normativa nazionale e  con  le  disposizioni  comunitarie  di
riferimento, presentano  profili  di  illegittimita'  per  violazione
dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s) Cost. 
    In particolare: 
        a) l'art. 5, comma 3, lett. c) prevede  che  «l'effettuazione
della VAS e'  subordinata  alla  preventiva  valutazione,  effettuata
dall'autorita' competente secondo le disposizioni di cui all'art. 22,
della significativita'  degli  effetti  ambientali...  peri  piani  e
programmi, diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  e  per  le  loro
modifiche,   che   definiscono   il   quadro   di   riferimento   per
l'autorizzazione di progetti sottoposti a V. I. A. o  a  verifica  di
assoggettabilita' a V.I.A. di cui agli allegati III e IV  del  d.lgs.
n.  152/2006;  rientrano  in  questa  fattispecie  solo  i  piani   e
programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi  da
quelli elencati al comma 2, lett. a)». 
    L'ambito di applicazione della disciplina in  materia  di  V.A.S.
cosi' individuato dalla norma regionale risulta meno ampio rispetto a
quello delineato dal legislatore statale. 
    Il citato art. 5, comma 3, lett. c) nella parte in cui limita  la
procedura di verifica di assoggettabilita' alla V.A.S. ai soli  piani
e programmi (e relative modifiche) che presiedono all'approvazione di
progetti sottoposti a V.I.A. (o a  verifica  di  assoggettabilita'  a
V.I.A.) ai sensi degli allegati II, III e IV del d.lgs.  n.  152/2006
restringe illegittimamente l'ambito  di  applicazione  del  combinato
disposto dei commi 1 e 3-bis del citato d.lgs. che fanno  riferimento
indistinto  a  tutti  i  piani  ed   i   programmi   che   presiedono
all'approvazione di progetti di  qualsiasi  genere  (e  non  solo  di
quelli sottoposti o assoggettabili a V.I.A. e, ancor meno,  a  quelli
previsti dagli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152/2006). 
    In sostanza, ricondurre la parola «progetti» ai soli progetti  di
cui agli allegati II, III e  IV  del  d.lgs.  n.  152/2006,  come  ha
indicato  il  legislatore  regionale,  rappresenta  una   restrizione
illegittima dell'ambito di applicazione della  normativa  statale  in
materia di' VAS. Ne e' conferma, sul piano letterale, la  circostanza
che, ove il legislatore statale avesse voluto davvero restringerne la
portata, lo avrebbe fatto in via espressa, come accaduto nel caso  di
cui al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006. 
    Inoltre, come  risulta  dalla  «Relazione  della  Commissione  al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e  sociale  e
al Comitato delle regioni» del 14 settembre 2009, COM (2009) 469,  la
Commissione europea ritiene che siano assoggettati alla procedura  di
verifica di assoggettabilita'  a  VAS  anche  «(...)  i  piani  ed  i
programmi che definiscono il  quadro  per  successive  autorizzazioni
relativamente a progetti (non esclusivamente  quelli  indicati  nella
direttiva VIA; cfr. punto 1) (...)» (v. Relazione p.to 3.1). 
        b)  l'art.  5,  comma  4,  lett.  c)  della  impugnata  legge
regionale  prevede  che,  in  applicazione  del  principio   di   non
duplicazione delle valutazioni, non  sono  sottoposti  a  VAS  ne'  a
verifica di assoggettabilita' a VAS «(...)  i  piani  regolatori  dei
porti di cui alla legge  28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
legislazione in materia portuale), per i quali e' necessaria la VIA o
la verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  per  effetto  delle  norme
vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani
e programmi sovraordinati». 
    Tale disposizione, anche se persegue obiettivi di semplificazione
delle  procedure,  non  risulta  tuttavia  conforme  alla  disciplina
statale vigente di cui alla legge n. 84/1994 e al d.lgs. n. 152/2006,
e non coglie l'effettiva natura di atto di programmazione che riveste
il piano regolatore portuale. Infatti, in base al combinato  disposto
dell'art. 5, comma 4 della legge n. 84/1994, e dell'art. 6 del d.lgs.
n. 152/2006, i piani regolatori portuali sono sottoposti ad  entrambe
le procedure di VAS e di VIA. 
    A  seguito  del  recepimento  nell'ordinamento  nazionale   della
disciplina comunitaria in tema di VAS (direttiva 2001/42/CE), i Piani
regolatori  portuali  sono  interessati  da  entrambi   procedimenti,
rientrando  tra  i  piani  e  programmi  che  possono  avere  impatti
significativi sull'ambiente e, nel caso  abbiano  contenuti  tali  da
potere essere considerati  come  progetti  ai  sensi  del  d.lgs.  n.
152/2006, anche  nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina  in
materia di VIA. 
    In particolare, l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006  prevede
che la V.A.S «riguarda i  piani  e  i  programmi  che  possono  avere
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio  culturale»;  il
comma 2 stabilisce che sono  sottoposti  a  V.A.S  tutti  i  piani  e
programmi «che sono elaborati per la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del
presente decreto». 
        c) l'art.  26,  comma  3,  della  legge  regionale  in  esame
stabilisce che: «Il proponente, ove necessario alla luce  del  parere
motivato, predispone in collaborazione  con  l'autorita'  competente,
una proposta  di  revisione  del  piano  o  programma  da  sottoporre
all'approvazione dell'autorita' procedente.  A  tal  fine  proponente
informa  l'autorita'  competente  sugli   esiti   delle   indicazioni
contenute nel parere motivato, ovvero se il  piano  o  programma  sia
stato soggetto a revisione o se siano state indicate  le  motivazioni
della non revisione». 
    La disposizione statale di riferimento e' quella di cui  all'art.
15, comma  2  del  d.lgs.  n.  152/2006,  il  quale  stabilisce  che:
«L'autorita'   procedente,   in   collaborazione   con    l'autorita'
competente, provvede, ove necessario,  alla  revisione  del  piano  o
programma  alla  luce  del  parere  motivato  espresso  prima   della
presentazione del piano o programma per l'adozione  o  approvazione».
Al riguardo, si rileva che, sebbene non esplicitamente affermato,  il
parere motivato previsto dall'art. 15 citato deve  considerarsi  come
parere obbligatorio e vincolante per  l'autorita'  procedente,  anche
alla stregua delle  considerazioni  della  Commissione  europea  che,
nella lettera di costituzione in  mora  dell'8  ottobre  2009,  nella
procedura di infrazione n. 2009/2235, ammette che  gli  Stati  membri
godono di ampi margini di discrezionalita'  nello  stabilire  in  che
modo gli studi effettuati e le consultazioni condotte nel corso della
procedura di VAS debbano influire sulla decisione finale. 
    Orbene, il legislatore regionale, con  l'impugnata  disposizione,
nella parte in cui consente al proponente  di  informare  l'autorita'
competente circa le motivazioni  della  non  revisione  del  piano  o
programma, sembra violare il principio affermato dal citato  art.  15
del d.lgs. n.  152/2006  che  obbliga  alla  revisione  del  piano  o
programma  in   conformita'   al   motivato   parere   dell'autorita'
competente. 
        d) l'art. 43, comma 2, lett.  c)  della  legge  regionale  in
esame stabilisce che sono sottoposti alla procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' ai sensi dell'art.  48  della  legge  medesima:  «i
progetti  concernenti  modifiche  a  opere  o  impianti   che   siano
ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati Al, A2, A3, Bl, B2  e
B3, realizzati, in fase  di  realizzazione,  o  autorizzati,  qualora
dette  modifiche  possano  avere   effetti   negativi   significativi
sull'ambiente. Nei casi in  cui  il  proponente,  non  ravvisando  la
possibilita'  di  tali  effetti,  non  richieda  l'attivazione  della
procedura di verifica, e' necessario che una dichiarazione in merito,
adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica,  sia
allegata  alla  richiesta  di   autorizzazione   alla   realizzazione
dell'opera. Sia il proponente, sia  l'amministrazione  competente  al
rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione  dell'opera,  possono
in  ogni  caso  richiedere  all'autorita'  competente  di  esprimersi
preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra». 
    La disposizione e' in contrasto con  la  normativa  nazionale  in
materia di VIA che, all'art. 20 del d.lgs.  n.  152/2006,  disciplina
nel dettaglio la procedura di' verifica di assoggettabilita'  a  VIA.
Come rilevato da codesta ecc.ma  Corte  costituzionale,  la  suddetta
procedura di  verifica  «e'  praticabile  a  sua  volta,  in  ipotesi
contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili,
legati alla prognosi circa le  indicate  ripercussioni  negative.  E'
comunque possibile riscontrare, all'interno  del  sistema  normativo,
elementi che contribuiscono a formare un parametro di valutazione  il
piu'  possibile  oggettivo,  in  modo  da  ridurre  il   margine   di
opinabilita' insito nella formula prognostica suddetta.  Al  fine  di
stabilire, dunque, se siano oggetto di verifica di  assoggettabilita'
alla procedura di VIA «le varianti  di  tracciato  concordate  con  i
proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni  interessate»,
non sembra in primo luogo che il consenso dei proprietari interessati
e   delle   amministrazioni   possano   costituire   valide   ragioni
giustificative, dato che i primi sono motivati da logiche individuali
[...] e le seconde  sono  istituzionalmente  preposte  alla  cura  di
interessi (in primo luogo attinenti al  governo  del  territorio[...]
non necessariamente coincidenti con la tutela  dell'ambiente»  (Corte
cost., sent. n. 120/2010). 
    Pertanto, la procedura prevista dal  citato  art.  43,  comma  2,
lett. c) della legge regionale n. 10 del 2010 si  pone  in  contrasto
con la normativa di cui alla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 che
non prevede una  fase  preliminare  alla  procedura  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA peraltro, libera da ogni forma di pubblicita'
ed informazione per il pubblico. 
        e) l'art. 43, comma 6, della legge regionale in esame prevede
che: «Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione  relative
all'esercizio di attivita' per le quali all'epoca  del  rilascio  non
sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale  e  che
attualmente rientrino nel campo di applicazione delle  norme  vigenti
in materia di VIA, sono  soggette  alla  procedura  di  VIA,  secondo
quanto previsto dalla  presente  legge.  Per  le  parti  di  opere  o
attivita' non interessate da modifiche, la procedura  e'  finalizzata
all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore
mitigazione  possibile  degli  impatti,  tenuto  conto  anche   della
sostenibilita'  economico-finanziaria  delle  medesime  in  relazione
all'attivita' esistente. Tali  disposizioni  non  si  applicano  alle
attivita' soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)». 
    Al riguardo, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha  recentemente
affermato  che  le  garanzie  sottese  ad  una  domanda  di   rinnovo
«riposano, appunto, sulla necessita'  di  verificare  se  l'attivita'
estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente  allo  stato
di fatto e di diritto esistente al momento della  ''proroga''  o  del
''rinnovo''  del  provvedimento  di  autorizzazione»  (Corte   cost.,
sentenza n. 67/2010). In particolare, in merito alla  fattispecie  di
cui al citato art. 43, comma 6, secondo periodo e, cioe', ai casi  in
cui oggetto della procedura siano «le parti di opere o attivita'  non
interessate da  modifiche»,  la  limitazione  delle  finalita'  della
procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto  il  profilo
economico‑finanziario, risulta contraria  «all'effetto  utile»  della
direttiva   85/337/CEE.   In   proposito,   codesta   ecc.ma    Corte
costituzionale ha affermato che «proprio in  tema  di  autorizzazioni
postume», la giurisprudenza della Corte di giustizia  europea  appare
ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio  2008,
procedimento  C-215/06),  essendosi  ribadito  che,  «a  livello   di
processo decisionale e' necessario che l'autorita'  competente  tenga
conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni  sull'ambiente
di tutti i processi tecnici di programmazione e  di  decisione,  dato
che l'obiettivo consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed
altre perturbazioni, piuttosto che  nel  combatterne  successivamente
gli  effetti»  (cfr.  Corte  cost.,  sentenza  n.  67/2010).  In  via
generale,  infatti,  occorre  rilevare  che  la  finalita'   che   il
legislatore persegue, quando assoggetta a rinnovo  un'attivita'  gia'
autorizzata  ovvero  data  in  concessione,  e'  proprio  quella   di
consentire all'Amministrazione di valutare nuovamente se  l'interesse
del privato a proseguire l'attivita' sia ancora  compatibile  con  la
tutela dei vari interessi pubblici compresenti. In  questa  attivita'
di   contemperamento    tra    interessi    pubblici    e    privati,
l'Amministrazione puo' considerare preminente anche l'interesse  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, conseguentemente, negare la
prosecuzione dell'attivita' indicando in modo puntuale le motivazioni
di prevalenza dell'interesse pubblico. 
    Del resto codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  riconosce  alla
tutela dell'ambiente la natura  di  interesse  primario  e  assoluto,
comprensivo di tutte le risorse naturali e  culturali  (aria,  acqua,
suolo, territorio in tutte le sue componenti),  da  tutelare  in  via
unitaria  e  contestuale  in  quanto  elemento  determinativo   della
qualita' di vita dell'uomo che puo' costituire anche un  limite  alla
liberta' di iniziativa privata prevista dall'art.  41,  Cost.  (cfr.,
Corte cost., sentenze nn. 167/2009, 190/2001, 196/1998, 356/1994). 
    Alla luce delle suesposte considerazioni, atteso che le norme che
disciplinano le procedure di V.A.S. e di V.I.A. sono poste a presidio
della  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  che   e'   materia
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in conformita' con
i principi comunitari, l'elusione di tali norme e principi  da  parte
delle impugnate disposizioni della legge regionale, vulnera i  valori
tutelati  e  costituisce  violazione  sia  dei  principi  di  diritto
comunitario che del criterio di riparto  della  potesta'  legislativa
tra Stato e Regioni in contrasto con  l'art.  117,  primo  e  secondo
comma, lett. s) Cost. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi 1'art. 5, comma 3, lett. c); l'art. 5,
comma 4, lett. c); l'art. 26, comma 3; l'art. 43, comma 2, lett.  c),
e l'art. 43, comma 6, della legge regionale della Regione Toscana  n.
10, pubblicata nel BUR n. 9 del 17 febbraio 2010, recante  «Norme  in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ,  di  valutazione
di impatto ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di  incidenza»  per
violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s), Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 16 aprile 2010, recante la determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa; 
        3) copia della relazione della  Commissione  delle  Comunita'
europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico  e
sociale europeo e  al  Comitato  delle  regioni  sull'applicazione  e
l'efficacia della direttiva sulla valutazione  ambientale  strategica
(direttiva 2001/42/CE). 
          Roma, addi' 16 aprile 2010 
 
             L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida 
 
 

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