Ricorso n. 7 del 14 febbraio 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2011 , n. 7
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 9-3-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010, recante «Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 9 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2011, con riguardo all'art. 1, commi 1 e 2. Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dell'ambiente, rientra nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. La legge regionale, che detta norme urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali, e' censurabile perche' prevede disposizioni non conformi alla legislazione statale in materia di aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale. La suddetta legge, quindi, e' in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. E' avviso del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 1, comma 1, della legge regionale Liguria n. 21/2010 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, attribuisce alla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, il compito di ridefinire, entro il 31 luglio 2011, le aree contigue dei parchi naturali regionali. Contestualmente, e' prevista la soppressione delle predette aree contigue dalla data di entrata in vigore della legge regionale, peraltro dichiarata urgente ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale (9 dicembre u.s.). Tale previsione regionale viola le prescrizioni dell'art. 32, in particolare il comma 2, della legge n. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), nella parte in cui prevede la soppressione delle aree contigue senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati. Sembra dunque evidente che la disposizione in esame violi l'art 117 Cost., comma 2, lettera s), che nella ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e regioni attribuisce al primo la potesta' esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Considerato dunque che con legge n. 394/91 lo Stato ha disciplinato la materia delle aree contingue ai parchi naturali regionali, ne consegue che la Regione Liguria - non essendosi attenuta alle indicazioni ivi contenute - viola con le norme denunciate l'art 32 legge n. 394/1991 e per quel che qui rileva lo stesso art. 117, comma 2, lettera s). 2) L'art. 1, comma 2, della Legge Regionale Liguria n. 21/2010 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Il comma 2, del medesimo art. 1 della legge regionale, dispone che la perimetrazione delle soppresse aree contigue mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socioeconomico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attivita' venatoria. Si evidenzia, in proposito un contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991 secondo cui la caccia nelle aree contigue alle aree protette puo' aver luogo soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Al riguardo, sembra sufficiente richiamare la sentenza n. 315/2010 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge regionale Liguria n. 29/1994 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, in contrasto con il citato art. 32 della legge n. 394/1991, consentiva l'attivita' venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Come si e' detto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), in materia di tutela dell'ambiente lo Stato esercita una competenza esclusiva; pertanto, con riferimento alla questione in oggetto, la Regione non puo' prevedere soglie inferiori di tutela, mentre puo', nell'esercizio della sua potesta' legislativa residuale, prevedere livelli maggiori, che implicano il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali. Ne' puo' affermarsi l'esistenza di una forma ibrida di «zona contigua», con speciali previsioni urbanistiche adottate dall'ente parco e facolta', anche per i non residenti, di esercitarvi l'attivita' di caccia, sia pure senza apposita denominazione o con un'altra formale classificazione, infatti una previsione in tal senso e' stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 29 ottobre 2009, che ha dichiarato incostituzionale la parte della legge regionale n. 34 del 2007 della stessa regione Liguria, istitutiva del parco regionale delle Alpi Liguri (c.d. «Paesaggio protetto» esterno all'area parco). In quell'occasione la Corte ha avuto modo di stabilire che «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera e), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, il quale prevede che nelle aree qualificate come «paesaggio protetto» non siano operanti i limiti e i divieti all'attivita' venatoria, di cui alle leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome; inoltre, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale». Sullo stesso tema, con analogo esito interpretativo, sia consentito richiamare le conformi sentenze del giudice delle leggi di seguito indicate: C. Cost. n. 165/2009: «E' incostituzionale l'art. 23, 8° e 9° comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008 n. 6, nella parte in cui prevede che la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti e che nelle medesime aziende sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno.». «A incostituzionale l'art. 19 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008 n. 6, nella parte in cui, nel disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attivita' venatoria nel territorio regionale, prevede la creazione di un'associazione dei cacciatori e individua gli organi di cui essa si compone, stabilendo, tra l'altro, che l'assemblea degli eletti sia composta da un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale che per tipologia di caccia.»; C. Cost., n. 227/2003: «E' incostituzionale l'art. 29, 2°, 4°, 7° e 9° comma, prov. Trento 9 dicembre 1991, n. 24, come sostituito dall'art. 32, legge prov. Trento 23 febbraio 1998, n. 3, nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori piu' ampi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 18 legge 11 febbraio 1992, n. 157 e non prevede l'obbligatorieta' del parere dell'INFS (istituto nazionale per la fauna selvatica) preliminarmente all'adozione i provvedimenti sulla regolazione della caccia»; C. Cost. n. 323/1998: «E' incostituzionale l'art. 49, 1° comma, lett. b), legge regionale Sardegna riapprovata dal consiglio regionale il 16 dicembre 1996, nella parte in cui prolunga fino all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia per alcune specie di uccelli (colombaccio, beccaccia, beccaccino, merlo, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, storno, marzaiola, alzavola, pavoncella), in relazione all'art. 18 legge 11 febbraio 1992, n. 157 che, nell'autorizzare le regioni a disciplinare in modo difforme i periodi di caccia, precisa che i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio». Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso deve essere dichiarata illegittima ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della legge censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, considerata la giurisprudenza costituzionale sopra citata, l'esecuzione delle norme impugnate e' suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile alla fauna selvatica delle zone contigue alle aree protette, visto che viene consentito l'esercizio venatorio in tali zone in maniera non conforme alle prescrizioni stabilite in materia dall'articolo 32, comma 3, della legge quadro n. 394/1991.
P. Q. M. Si conclude perche' l'art. 1 della legge della regione Liguria n. 21/2010 commi 1 e 2 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2011. Roma, addi' 31 gennaio 2011 L'Avvocatura dello Stato: Federico Basilica