RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2011 , n. 7

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 febbraio 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 11 del 9-3-2011) 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore,  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'  costituzionale
della Legge della Regione Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010,  recante
«Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  aree  contigue  dei  parchi
naturali regionali», pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 9 dicembre 2010,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28  gennaio  2011,
con riguardo all'art. 1, commi 1 e 2. 
    Si premette che, nonostante le  Regioni  abbiano  una  competenza
legislativa concorrente in materia di «governo  del  territorio»,  la
materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in  quanto
relativa  alla   tutela   dell'ambiente,   rientra   nella   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.  117,  comma  2,
lettera s), Cost. 
    La legge regionale, che detta norme urgenti in  materia  di  aree
contigue  dei  parchi  naturali  regionali,  e'  censurabile  perche'
prevede  disposizioni  non  conformi  alla  legislazione  statale  in
materia di aree  protette  (legge  6  dicembre  1991,  n.  394),  che
individua standard minimi ed uniformi  di  tutela  ambientale  validi
sull'intero territorio nazionale. La suddetta legge,  quindi,  e'  in
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, ai
sensi del quale lo  Stato  ha  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    E' avviso del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe la
Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione
della normativa costituzionale, come  si  confida  di  dimostrare  di
seguito con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 1, comma 1, della legge regionale Liguria n. 21/2010  viola
l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, attribuisce  alla
Giunta  Regionale,  previo  parere   della   competente   Commissione
consiliare, il compito di ridefinire, entro il  31  luglio  2011,  le
aree contigue dei  parchi  naturali  regionali.  Contestualmente,  e'
prevista la soppressione delle predette aree contigue dalla  data  di
entrata in vigore della legge regionale, peraltro dichiarata  urgente
ed entrata  in  vigore  il  giorno  stesso  della  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale (9 dicembre  u.s.).  Tale  previsione  regionale
viola le prescrizioni dell'art. 32, in particolare il comma 2,  della
legge n. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette),  nella  parte  in
cui prevede la soppressione delle aree contigue senza  la  preventiva
intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli  enti
locali interessati. 
    Sembra dunque evidente che la disposizione in esame  violi  l'art
117 Cost., comma 2, lettera s), che nella ripartizione della potesta'
legislativa tra Stato e regioni  attribuisce  al  primo  la  potesta'
esclusiva in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema.
Considerato dunque che con legge n. 394/91 lo Stato  ha  disciplinato
la materia delle aree contingue  ai  parchi  naturali  regionali,  ne
consegue che  la  Regione  Liguria  -  non  essendosi  attenuta  alle
indicazioni ivi contenute - viola con le norme  denunciate  l'art  32
legge n. 394/1991 e per quel che qui rileva lo stesso art. 117, comma
2, lettera s). 
2) L'art. 1, comma 2, della Legge Regionale Liguria n. 21/2010  viola
l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    Il comma 2, del medesimo art. 1 della  legge  regionale,  dispone
che la perimetrazione delle soppresse aree contigue  mantiene  valore
per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei  vincoli,  degli
indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel  piano
pluriennale socioeconomico e negli altri documenti di  programmazione
del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attivita'  venatoria.
Si evidenzia, in proposito un contrasto con la  previsione  contenuta
nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991 secondo cui la  caccia
nelle aree contigue alle aree protette puo' aver luogo soltanto nella
forma della caccia  controllata,  riservata  ai  soli  residenti  dei
comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Al riguardo,
sembra sufficiente richiamare la sentenza  n.  315/2010  con  cui  la
Corte costituzionale ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 25, comma 18, della  legge  regionale  Liguria  n.  29/1994
(norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio), nella parte in cui, in contrasto con  il  citato
art. 32 della legge n.  394/1991,  consentiva  l'attivita'  venatoria
nelle aree contigue  anche  ai  soggetti  non  residenti  nei  comuni
dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 
    Come si e' detto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), in
materia di tutela dell'ambiente  lo  Stato  esercita  una  competenza
esclusiva; pertanto, con riferimento alla questione  in  oggetto,  la
Regione non puo' prevedere soglie inferiori di tutela,  mentre  puo',
nell'esercizio della sua potesta'  legislativa  residuale,  prevedere
livelli maggiori, che implicano il rispetto degli  standard  adeguati
ed uniformi fissati nelle leggi statali. 
    Ne' puo' affermarsi l'esistenza di  una  forma  ibrida  di  «zona
contigua», con speciali previsioni  urbanistiche  adottate  dall'ente
parco  e  facolta',  anche  per  i  non  residenti,  di   esercitarvi
l'attivita' di caccia, sia pure senza apposita  denominazione  o  con
un'altra formale classificazione, infatti una previsione in tal senso
e' stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del
29 ottobre 2009, che ha dichiarato incostituzionale  la  parte  della
legge  regionale  n.  34  del  2007  della  stessa  regione  Liguria,
istitutiva del parco regionale delle  Alpi  Liguri  (c.d.  «Paesaggio
protetto» esterno all'area parco). 
    In quell'occasione la Corte ha avuto modo di  stabilire  che  «E'
costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera  e),  della
legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, il quale  prevede
che nelle  aree  qualificate  come  «paesaggio  protetto»  non  siano
operanti i limiti e i divieti all'attivita' venatoria,  di  cui  alle
leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita  il  periodo
venatorio  rientra  nel  novero  delle  misure   indispensabili   per
assicurare  la  sopravvivenza  e   la   riproduzione   delle   specie
cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo  di  salvaguardia  della
fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni  speciali  e
le Province autonome; inoltre, le  disposizioni  legislative  statali
che  individuano  le  specie  cacciabili  hanno  carattere  di  norme
fondamentali di riforma economico-sociale». 
    Sullo  stesso  tema,  con  analogo  esito   interpretativo,   sia
consentito richiamare le conformi sentenze del giudice delle leggi di
seguito indicate: 
        C. Cost. n. 165/2009: «E' incostituzionale l'art. 23, 8° e 9°
comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008 n. 6, nella
parte in  cui  prevede  che  la  fruizione  venatoria  nelle  aziende
agri-turistico-venatorie  non  costituisce  giornata  di  caccia   ed
esonera dall'obbligo dell'indicazione delle  giornate  fruite  e  dei
capi  abbattuti  e  che  nelle  medesime  aziende   sono   consentiti
l'addestramento e l'allenamento di cani  da  caccia  e  di  falchi  e
l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento  di
fauna di allevamento, appartenente alle  specie  cacciabili,  durante
tutto il periodo dell'anno.». «A  incostituzionale  l'art.  19  legge
regionale Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008 n.  6,  nella  parte  in
cui, nel disciplinare la gestione e  l'organizzazione  dell'attivita'
venatoria  nel  territorio  regionale,  prevede   la   creazione   di
un'associazione dei cacciatori e individua gli organi di cui essa  si
compone, stabilendo, tra l'altro, che l'assemblea  degli  eletti  sia
composta da un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori  sia
territoriale che per tipologia di caccia.»; 
        C. Cost., n. 227/2003: «E' incostituzionale  l'art.  29,  2°,
4°, 7° e 9°  comma,  prov.  Trento  9  dicembre  1991,  n.  24,  come
sostituito dall'art. 32, legge prov. Trento 23 febbraio 1998,  n.  3,
nella parte in  cui  prevede  specie  cacciabili  diverse  e  periodi
venatori piu' ampi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 18 legge  11
febbraio 1992, n. 157 e  non  prevede  l'obbligatorieta'  del  parere
dell'INFS (istituto nazionale per la fauna selvatica) preliminarmente
all'adozione i provvedimenti sulla regolazione della caccia»; 
        C. Cost. n. 323/1998:  «E'  incostituzionale  l'art.  49,  1°
comma, lett. b), legge regionale Sardegna riapprovata  dal  consiglio
regionale il 16 dicembre 1996,  nella  parte  in  cui  prolunga  fino
all'ultimo giorno di febbraio il periodo di caccia per alcune  specie
di  uccelli  (colombaccio,  beccaccia,   beccaccino,   merlo,   tordo
sassello,  tordo  bottaccio,  cesena,  storno,  marzaiola,  alzavola,
pavoncella), in relazione all'art. 18 legge 11 febbraio 1992, n.  157
che, nell'autorizzare le regioni a disciplinare in  modo  difforme  i
periodi di caccia, precisa  che  i  termini  devono  comunque  essere
contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio». 
    Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve essere dichiarata  illegittima  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
    Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della  legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti  previsti  dall'art.  35
della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9,  comma  4,
della legge  n.  131/2003.  Infatti,  considerata  la  giurisprudenza
costituzionale sopra citata, l'esecuzione delle  norme  impugnate  e'
suscettibile di determinare un danno immediato  e  irreparabile  alla
fauna selvatica delle zone contigue alle  aree  protette,  visto  che
viene consentito l'esercizio venatorio in tali zone  in  maniera  non
conforme alle prescrizioni stabilite  in  materia  dall'articolo  32,
comma 3, della legge quadro n. 394/1991. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 1 della legge della regione Liguria n.
21/2010 commi 1 e 2 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 28 gennaio 2011. 
        Roma, addi' 31 gennaio 2011 
 
             L'Avvocatura dello Stato: Federico Basilica 
 

        
      
 

Menu

Contenuti