RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 febbraio 2007 , n. 7
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  15 febbraio  2007  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 9 del 28-2-2007) 
 
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato
presso  i  cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi,
12;

    Contro  la  Regione  Lombardia,  in  persona del Presidente della
giunta  regionale  pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 13,  commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge
Regione  Lombardia  11 dicembre  2006,  n. 24,  come  da delibera del
Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2007.
    Sul B.U.R. Lombardia 13 dicembre 2006, n. 50, e' stata pubblicata
la  legge  regionale  11 dicembre  2006, n. 24, recante "Norme per la
prevenzione  e  la  riduzione  delle  emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell'ambiente".
    Il   Governo   ritiene  che  tale  legge  sia  censurabile  nelle
disposizioni  contenute  negli  artt. 13,  commi  1, 2 e 3, 22 e 27 e
pertanto  propone  questione  di legittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, Cost. per i seguenti

                             M o t i v i

    L'art.  13  ("Misure  per la limitazione del traffico veicolare")
cosi' dispone nei primi tre commi:
        1.  -  La  regione  stabilisce  misure  di  limitazione  alla
circolazione  e  all'utilizzo  dei veicoli finalizzate alla riduzione
dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.
        2.  -  La  giunta  regionale,  nel  rispetto  delle direttive
comunitarie,  determina  con  apposito  atto le misure di limitazione
alla  circolazione  e  all'utilizzo  dei  veicoli  e  ne definisce le
modalita' di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
          a)  stato  della  qualita'  dell'aria  e  delle  condizioni
meteorologiche;
          b)  graduazione  delle  misure  in  ragione  del  carico di
emissioni   inquinanti   delle   tipologie  di  veicoli,  cosi'  come
classificate  dal  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo
codice della strada).
        3.  -  Le  limitazioni  alla  circolazione e all'utilizzo dei
veicoli   si   applicano  all'intera  rete  stradale  del  territorio
regionale  aperta  alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e
gli   assi  stradali  individuati  con  il  provvedimento  di  Giunta
regionale di cui al comma 2.
    L'art. 22 ("Traffico veicolare") cosi' dispone:
        1.  -  Fermo  quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.
13,  sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla
circolazione e all'utilizzo dei veicoli:
        a)  dal  1°  luglio  2007  sono  limitati  la  circolazione e
l'utilizzo di:
          1)  veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto
di  persone,  aventi  piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente  e  massa  massima  non superiore a 5 t), non omologati ai
sensi  della  direttiva  91/441/CEE  del Consiglio del 26 giugno 1991
(direttiva   del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  70/220/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  alle  misure  da adottare contro l'inquinamento atmosferico
con  le  emissioni  dei  veicoli  a  motore)  e  direttive successive
(veicoli detti "pre Euro 1");
          2)  veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto
di  persone,  aventi  piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente  e  massa  massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre
Euro 1");
          3)  veicoli  a due e tre ruote di categoria LI, L2, L3, L4,
L5  non  omologati  ai  sensi  della direttiva 91/441/CEE e direttive
successive (veicoli detti "pre Euro 1");
        b)  dal  1°  ottobre  2007  sono  limitati  la circolazione e
l'utilizzo  di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva
91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre Euro 1");
        c)  dal  1°  ottobre  2008  sono  limitati  la circolazione e
l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle
direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati "Euro 1").
        2. - La giunta regionale definisce le modalita' di attuazione
delle  limitazioni  alla  circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di
cui al comma 1. La giunta regionale puo' concedere deroghe ai veicoli
regionali  sottoposti  al  controllo periodico dei gas di scarico che
abbiano  ottenuto  la  documentazione attestante la regolarita' delle
emissioni, di cui all'art. 17, comma 2.
        3.  -  La  giunta regionale definisce modalita' specifiche di
regolamentazione  della  circolazione  e  dell'utilizzo  dei  veicoli
classificati  come macchine operatrici, di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 285/1992,  nonche'  modalita' di regolamentazione dell'utilizzo di
apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.
        4.  -  Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al
comma  1  sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici
mesi   consecutivi,  dei  limiti  di  concentrazione  previsti  dalla
normativa vigente.
        5.  - Per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma
1,  lettere f) e g) del d.lgs. n. 285/1992, i termini di applicazione
delle  limitazioni  di  cui al comma 1 sono posticipati alla medesima
data  dell'anno  solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna
tipologia di veicolo.
    Le  citate  disposizioni  prevedono  la  possibilita' di disporre
limitazioni  alla  circolazione e all'utilizzo di veicoli, demandando
alla giunta regionale la emanazione di un apposito atto contenente le
relative misure e modalita' di attuazione.
    Lo  stesso  atto  dovra'  individuare (art. 13, comma 3) gli assi
stradali  che  saranno  comunque  esclusi  dalle limitazioni, al pari
delle autostrade.
    Tali  disposizioni  si  pongono in contrasto con la normativa che
disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materia.
    In  particolare 1'art. 6, comma 1 del codice della strada (d.lgs.
n. 285/1992)  richiamato  dall'art. 98,  comma 1, lett. i) del d.lgs.
n. 112/1998  (il  quale  prevede  che  sono  mantenute  allo Stato le
funzioni   relative   "alla   funzione   di   regolamentazione  della
circolazione  veicolare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della
circolazione,  di  tutela  della  salute  e per esigenze di carattere
militare"), dispone che:
          "Il  prefetto,  per motivi di sicurezza pubblica o inerenti
alla  sicurezza  della  circolazione, di tutela della salute, nonche'
per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive
del   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sospendere
temporaneamente  la  circolazione  di  tutte o di alcune categorie di
utenti  sulle  strade  o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni  festivi  o  in  particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al
trasporto  di  cose.  Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali deroghe".
    Per  quel  che riguarda i centri abitati l'art. 7, comma 1, lett.
b)  del codice stradale dispone "Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
        a)  adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2
e 4;
        b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli  per  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione degli
inquinamenti  e  di  tutela  del  patrimonio  artistico, ambientale e
naturale,  conformemente  alle direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   sentiti,  per  le  rispettive
competenze,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ed il Ministro per i beni culturali e ambientali".
    Al  presidente  della  regione  l'art. 6, comma 5, lett. b) dello
stesso  codice  attribuisce solo il potere di ordinanza per le strade
regionali.
    Le  disposizioni  in  epigrafe si pongono quindi in contrasto con
l'art. 117,   secondo   comma,  lett.  h)  Cost.  in  quanto  vengono
direttamente  ad  incidere  sulle  attribuzioni  statali  in  tema di
sicurezza  e  circolazione stradale, ad esso riservate trattandosi di
materia ricompresa nell'"ordine pubblico e sicurezza".
    Cio'  alla  luce  di  quanto  affermato  da  codesta  Corte nella
sentenza 29 dicembre 2004, n. 428:
        "l'esigenza,  connessa  alla  strutturale  pericolosita'  dei
veicoli  a motore, di assicurare l'incolumita' personale dei soggetti
coinvolti  nella  loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)
certamente  pone  problemi di sicurezza, e cosi' rimanda alla lettera
h)  del  secondo  comma  dell'art. 117  Cost.,  che  attribuisce alla
competenza statale esclusiva la materia "ordine pubblico e sicurezza,
ad   esclusione  della  polizia  amministrativa  locale".  Del  tutto
correttamente,  quindi,  l'art. 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, recante
il  nuovo codice della strada, nell'individuare i "principi generali"
della  disciplina,  esplicitamente  dichiara  che "la sicurezza delle
persone,  nella  circolazione  stradale,  rientra  tra  le  finalita'
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".
    Le citate disposizioni si pongono in contrasto anche con il terzo
comma  del  medesimo  art. 117 (essendo innegabile che le stesse sono
state  emanate anche a tutela della salute 1) in quanto si atteggiano
a principi fondamentali in materia di tutela della salute.
    L'incostituzionalita'  dell'art. 13,  commi  1, 2 e 3, si estende
anche   all'art. 22   (che  si  occupa  sempre  di  limitazioni  alla
circolazione),  nonche'  al successivo art. 27 che prevede (comma 11)
le  sanzioni da irrogare in caso di violazione delle precedenti norme
in tema di limitazioni.
    Il   medesimo   art. 27   al  comma  18  contrasta  altresi'  con
l'art. 117,  secondo comma, lett. g) Cost. che attribuisce la materia
"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali" alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
    In  particolare  il contrasto si ravvisa nella previsione secondo
cui  "Per  le  sanzioni  previste  nei  commi  precedenti l'autorita'
competente.  ai  sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre
1981,  n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale)  e'  il  responsabile
dell'ente  da  cui  dipende l'organo accertatore. I proventi spettano
all'ente accertatore".
    In  tal  modo  la regione ha individuato (anche) nel responsabile
dell'organo   di   polizia   dipendente  dallo  Stato  (nei  casi  di
accertamento dallo stesso organo effettuato) il soggetto competente a
ricevere  il  rapporto,  ad  emettere  l'ordinanza  -ingiunzione  e a
decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa (artt. 17 e 18,
legge n. 689/1981).
    L'illegittimita'  costituzionale  della  norma  deriva dall'avere
posto  obblighi  a  carico  (anche)  di  organi statali, eccedendo la
competenza  regionale (si richiamano al riguardo i principi stabiliti
nella sentenza di codesta Corte 7 maggio 2004, n. 134).
    Conclusivamente,    le    norme    fin   qui   individuate   sono
costituzionalmente  illegittime,  e  tali dovranno essere dichiarate,
con  conseguente  annullamento,  in  quanto invasive delle competenze
statali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) ed h) e
dell'art. 117,   terzo  comma,  come  piu'  precisamente  specificato
nell'esposizione che precede.
          1)  Cio'  si  evince  chiaramente  dall'art. 1  della  l.r.
          ("Finalita'  e  oggetto"), dove si prevede che "La presente
          legge  detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera
          e  per  migliorare  la  qualita'  dell'aria  ai  fini della
          protezione della salute e dell'ambiente".

        
      
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare    costituzionalmente   illegittimi   e   conseguentemente
annullare  gli articoli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge
Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, nelle parti e per i motivi
illustrati nel presente ricorso.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) estratto   della   delibera  del  Consiglio  dei  ministri
8 febbraio 2007;
        2) copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 9 febbraio 2007
              L'Avvocato dello Stato: Gianni De Bellis

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