Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 gennaio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 8 del 20.2.2013) 
 
    Per  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  -  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - In Persona del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in  Roma,  via
dei Portoghesi 12 - PEC ...ricorrente
contro  Regione  Molise,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica resistente per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 1  lettera  b)  della
legge della Regione Molise 13 novembre  2012  n.  25  "Norme  per  il
trasporto di  persone  mediante  servizi  pubblici  non  di  linea  -
Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla
legge 15 gennaio 1992, n. 21" Pubblicata nel B.U. Molise 16  novembre
2012, n. 28. 
Illegittimita' costituzionale dell'articolo 6  comma  1  lettera  13)
della legge della Regione Molise 13 novembre 2012 n. 25 per contrasto
con l'articolo 117, comma primo della Costituzione 
    La L.R. Molise 26 gennaio 2012, 13 novembre 2012 n. 25 all'art. 6
disciplina i requisiti per  l'iscrizione  al  ruolo  provinciale  dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non
di  linea  gia'  previsto  dall'art.  6  della  legge   n.   21/1992.
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito  indispensabile  per  il
rilascio   delle   licenze   e   delle   autorizzazioni   finalizzate
all'esercizio di attivita' di servizio pubblico di trasporto  non  di
linea di cui all'art. 1 della legge n. 21/1992. 
    La norma, rubricata " Requisiti per l'iscrizione nel ruolo" cosi'
dispone: "I soggetti  che  intendono  iscriversi  nel  ruolo  di  cui
all'art. 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
        a) essere cittadini italiani ovvero di un  paese  dell'Unione
Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani  il
diritto di prestare l'attivita' di conducente di servizi pubblici  di
trasporto non di linea nel proprio territorio; 
        b) essere residenti in  un  comune  compreso  nel  territorio
della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale  dell'impresa
nel territorio regionale; 
        c) avere assolto gli obblighi scolastici; 
        d)  aver  compiuto  l'eta'  minima  richiesta  dalle  vigenti
disposizioni per la guida di  autovetture  e  per  la  conduzione  di
natanti; 
        e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica  allo
svolgimento dell'attivita' di conducente; 
        f)  essere  in  possesso  del  certificato  di   abilitazione
professionale, di cui all'ottavo  comma  dell'art.  116  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  l'iscrizione   alla
sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette; 
        g) essere in possesso della patente nautica per  l'iscrizione
alla sezione riservata ai conducenti di natanti; 
        h) salvi i casi in cui e' ammessa l'iscrizione di diritto  di
cui all'art. 11, aver sostenuto con esito favorevole l'esame  di  cui
all'art. 10; 
        i) disporre di propria  sede  e  di  apposita  rimessa  o  di
pontile di attracco nel  territorio  del  Comune  a  cui  si  intende
chiedere rilascio della licenza, o che ha  rilasciato  il  titolo  in
caso di iscrizione di diritto ai sensi dell'art. 11; 
        l) essere in possesso dei requisiti di idoneita'  morale  non
risultando: 
          1) condannato con sentenza definitiva per delitti contro la
pubblica  amministrazione,  l'ordine  pubblico,  la  fede   pubblica,
l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per  i  delitti
di cui agli  articoli  581,  582,  589,  comma  2,  609-bis,  quater,
quinquies, octies, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis  e
648-ter del codice penale; per uno dei  delitti  di  cui  all'art.  3
della   legge   20   febbraio   1958,   n.   75   (Abolizione   della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro  la  sfruttamento
della prostituzione altrui) e successive modificazioni; per  uno  dei
delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi) e successive modificazioni; per uno dei delitti
di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990,  n.
309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e  successive
modificazioni; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada) e successive  modificazioni;  per  uno  dei  delitti  di  cui
all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
per il delitto di omicidio volontario, per fatti che, in qualita'  di
datore di lavoro, costituiscono violazione degli obblighi in  materia
previdenziale e assistenziale e per ogni altro reato non colposo  per
il quale sia stata comminata la pena detentiva superiore a  due  anni
anche se convertita in pena pecuniaria, salvo che sia intervenuta  la
riabilitazione e salvi gli effetti delle disposizioni  che  prevedono
l'estinzione del reato. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si
considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 
          2) dichiarato fallito; 
          3) dichiarato delinquente  abituale,  professionale  o  per
tendenza oppure sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure
di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
    Fra i requisiti la richiamata lettera B),  oggetto  del  presente
giudizio, prevede che i soggetti che aspirino all'iscrizione  debbano
"essere residenti in un comune compreso nel territorio della  Regione
da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio
regionale". 
    Detta disposizione regionale pertanto prevede tra i requisiti che
debbono  essere  posseduti  dai  soggetti  che  intendono  iscriversi
nell'istituendo ruolo regionale dei conducenti di veicoli  o  natanti
il possesso della residenza in  un  comune  compreso  nel  territorio
della Regione da almeno un  anno,  oltre  ad  avere  la  sede  legale
dell'impresa nel territorio regionale. 
    Si tratta di previsione che costituisce  una  illegittima  misura
restrittiva della liberta' di stabilimento, in quanto  determina  una
discriminazione "indiretta" dei cittadini dell'Unione europea,  cosi'
come dei  cittadini  italiani  residenti  in  altre  regioni,  ed  ha
l'effetto di favorire i  cittadini  della  Regione  Molise,  i  quali
verosimilmente dispongono piu' facilmente del requisito. 
    In particolare la norma va a porsi in contrasto con il  combinato
disposto  dall'art.  117  Cost.  e  49  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). 
    L'art. 117 comma primo della Costituzione prevede infatti che "La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni  nel
rispetto  della   Costituzione,   nonche'   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". L'art.
49 TFUE a sua volta dispone che "Nel quadro  delle  disposizioni  che
seguono, le restrizioni alla liberta' di stabilimento  dei  cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato  membro  vengono
vietate. Tale divieto si estende altresi' alle  restrizioni  relative
all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini
di uno Stato membro  stabiliti  sul  territorio  di  un  altro  Stato
membro. 
    La liberta' di  stabilimento  importa  l'accesso  alle  attivita'
autonome e al loro esercizio, nonche' la costituzione e  la  gestione
di imprese e in  particolare  di  societa'  ai  sensi  dell'art.  54,
secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del  paese
di stabilimento nei confronti dei propri cittadini,  fatte  salve  le
disposizioni del capo relativo ai capitali.". 
    L'ostacolo alla liberta' di stabilimento di cui all'art. 49  TFUE
che e' posto dalla norma ora censurata e' evidente, ove si  consideri
che il cittadino europeo che si  trasferisca  nella  Regione  Molise,
dovrebbe attendere almeno un anno per poter esercitare legittimamente
l'attivita' economica in questione, cosi' come la circostanza che  la
sede dell'impresa debba essere nel territorio regionale  si  pone  in
insanabile contrasto con l'ordinamento comunitario. 
    La norma regionale dunque, alla luce  di  quanto  sopra  esposto,
viola l'art. 117, comma primo comma della Costituzione, che impone al
legislatore regionale il rispetto degli obblighi comunitari. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6 comma  1  lettera  b)  della  legge  della
Regione Molise 13 novembre 2012 n. 25. 
    Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. 
        Roma, 14 gennaio 2013 
 
                   l'Avvocato dello Stato: Varone 

 

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