Ricorso n. 7 del 19 gennaio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2010 , n. 7
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 24-2-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento della legge regionale n. 37 del 13 novembre 2009, emanata dalla Regione Basilicata e pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 16 novembre 2009, recante «Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore», con specifico riferimento all'art. 1, comma l, lettera e), l'art. 4, l'allegato A, che forma parte integrante dell'art. 5, l'allegato B, che forma anch'esso parte integrante dell'art. 5, l'allegato C, che forma parte integrante dell'art. 2, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 dicembre 2009. 1. - Nel B.U.R. n. 51 del 16 novembre 2009 della Regione Basilicata e' stata pubblicata la legge regionale n. 37 del 2009. Con tale provvedimento legislativo, la Regione Basilicata ha disciplinato la figura professionale di autista soccorritore. In particolare, l'art. 1 definisce la professione di autista soccorritore, specificando che con tale definizione si intende l'operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle attivita' di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso, conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo, esperienza di comunicazione radio, collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza. Il successivo art. 2 prevede che la formazione dell'autista soccorritore sia di competenza della Regione. Sono stabilite, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, la regolamentazione e l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai corsi di formazione, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento ed il tirocinio per ottenere l'attestato di qualifica, come specificato nell'allegato C della legge n. 37 del 2009. L'art. 3 dispone che l'autista soccorritore presti la propria attivita' sul terreno regionale alle dipendenze delle aziende sanitarie ed ospedaliere o di enti pubblici o privati e per le associazioni di volontariato. L'art. 4, rubricato «contesto relazionale», specifica che l'autista soccorritore svolge la propria attivita' in collaborazione con gli altri operatori sanitari. Il successivo art. 5 specifica le attivita' e le competenze dell'autista soccorritore, rimandando agli allegati A e B, da considerarsi parte integrante della legge in oggetto. Infine, gli artt. 6 e 7 si occupano, rispettivamente, dei «titoli pregressi» e della pubblicazione della legge. L'allegato A contiene l'elenco delle principali attivita' previste per l'autista soccorritore, articolate in tre categorie generali, poi a loro volta specificate in una serie di sottopunti, consistenti in «Conduzione del mezzo di soccorso», «Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio, in interventi di urgenza/emergenza» e «Supporto gestionale, organizzativo e formativo». L'allegato B specifica le principali competenze dell'autista soccorritore, mentre l'allegato C indica le materie di insegnamento relative alla figura professionale di autista soccorritore. 2. - La legge regionale in esame presenta dei profili di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. Si rileva, in primo luogo, che la professione di autista soccorritore non e', ai sensi della legislazione vigente, inclusa tra le professioni sanitarie regolamentate. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce all'autista soccorritore funzioni riservate ai professionisti sanitari, ridefinendo, in tal modo, il profilo professionale dell'autista soccorritore ed individuando, di fatto, una nuova professione sanitaria. Ne deriva che la legge regionale in oggetto si pone in contrasto con il principio piu' volte affermato da codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 93 del 2008, 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, 319 e 355 del 2005, 353 del 2003), e recepito nel d.lgs. n. 30/2006, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed i titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. In altre parole, le Regioni, nella loro autonomia e per quanto necessario in relazione alle esigenze del proprio territorio, pur potendo prevedere corsi di formazione per soggetti da adibire alla guida e alla manutenzione delle ambulanze, e fornire agli stessi anche qualche nozione relativa alle tecniche e alle manovre di primo soccorso, non possono in alcun modo attribuire loro funzioni o mansioni che la legge riserva ai professionisti sanitari. 3. - In particolare, la legge regionale in oggetto attribuendo alla figura dell'autista soccorritore funzioni riservate ai professionisti sanitari, presenta i denunciati profili di illegittimita' costituzionale. L'art. 1, comma l, lettera e), e l'art. 4, prevedendo rispettivamente che l'autista soccorritore svolga attivita' di «collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento», «in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari professionalmente preposti all'intervento di soccorso», equipara l'autista soccorritore ai professionisti sanitari. Inoltre, l'allegato A, che forma parte integrante dell'art. 5, riguardante le attivita' e le competenze dell'autista soccorritore, nel prevedere al punto 1, lettera e) ed f), la possibilita' che l'autista soccorritore si occupi del «mantenimento delle funzioni vitali» e ponga in essere le «procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente», di fatto, autorizza, detto operatore a porre in essere attivita' a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista soccorritore e afferiscono in maniera inequivocabile alle competenze delle professioni sanitarie. Lo stesso Allegato A prevede, poi, al punto 2), che, in assenza di personale sanitario, l'autista soccorritore «svolge anche funzioni di capo equipaggio». In tal modo, dunque, la legge regionale n. 37 del 2009 legittima la possibilita' che in situazioni di emergenza, caratterizzate dalla necessita' di prestare soccorso, sia inviata una equipe che, in assenza di personale sanitario, sarebbe diretta dall'autista soccorritore. Inoltre, l'Allegato B, anch'esso parte integrante dell'art. 5, alla lettera i), prevede che l'autista soccorritore riconosce «le principali alterazioni delle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e segni fisiologici», attribuendo in tal modo ad esso competenze proprie dei professionisti sanitari. Infine, l'Allegato C, parte integrante dell'art. 2, disciplinando la formazione dell'autista soccorritore, ricomprende tra le materie di insegnamento «principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio; elementi di patologia generale (...) traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma ed elementi di tossicologia». Ebbene, l'insegnamento di tali materie di studio, seppure utile a fini di cultura generale, appare ultroneo ai fini della formazione dell'autista soccorritore, al quale non puo' essere attribuita alcuna competenza in merito. 4. - Cosi' disponendo, le previsioni regionali menzionate eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di «professioni» e di «tutela della salute», dall'art. 117, comma 3, Costituzione e, devono, pertanto, essere annullate perche' definiscono il profilo professionale dell'autista-soccorritore ed individuano, di fatto, una nuova professione sanitaria, in contrasto con i principi piu' volte affermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e quindi annullare la legge regionale n. 37 del 2009 emanata dalla Regione Basilicata, indicata in epigrafe, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 17 dicembre 2009; 2) Copia della legge Regione Basilicata n. 37 del 2009. Roma, addi' 11 gennaio 2010 L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia