RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio  2010 , n. 7
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 gennaio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 8 del 24-2-2010) 
 
  
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei  Portoghesi  n.
12, contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale e conseguente annullamento della legge regionale n. 37
del 13 novembre 2009, emanata dalla Regione Basilicata  e  pubblicata
sul B.U.R. n. 51 del 16 novembre 2009, recante «Norme in  materia  di
riconoscimento della figura professionale di  autista  soccorritore»,
con specifico riferimento all'art. 1, comma l, lettera e), l'art.  4,
l'allegato A, che forma parte integrante dell'art. 5,  l'allegato  B,
che forma anch'esso parte integrante dell'art. 5, l'allegato  C,  che
forma parte integrante dell'art. 2, per  contrasto  con  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, e cio' a seguito ed in  forza  della
delibera di impugnativa assunta  dal  Consiglio  dei  ministri  nella
seduta del 17 dicembre 2009. 
    1. - Nel  B.U.R.  n.  51  del  16  novembre  2009  della  Regione
Basilicata e' stata pubblicata la legge regionale n. 37 del 2009. 
    Con tale provvedimento  legislativo,  la  Regione  Basilicata  ha
disciplinato la figura professionale di autista soccorritore. 
    In particolare, l'art. 1  definisce  la  professione  di  autista
soccorritore,  specificando  che  con  tale  definizione  si  intende
l'operatore  tecnico  che,  a   seguito   di   specifica   formazione
professionale, provvede alle attivita' di  conduzione  dei  mezzi  di
soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso,  conoscenza
di tutti i presidi sanitari  a  bordo,  esperienza  di  comunicazione
radio, collaborazione  nell'intervento  di  emergenza  sanitaria  sul
territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza. 
    Il successivo art.  2  prevede  che  la  formazione  dell'autista
soccorritore sia di competenza della Regione. Sono  stabilite,  sulla
base  del   fabbisogno   del   servizio   sanitario   regionale,   la
regolamentazione  e  l'organizzazione   dei   corsi   di   formazione
professionale, i requisiti per  l'accesso  ai  corsi  di  formazione,
l'organizzazione  didattica,  le  materie  di  insegnamento   ed   il
tirocinio per ottenere l'attestato  di  qualifica,  come  specificato
nell'allegato C della legge n. 37 del 2009. 
    L'art. 3 dispone che l'autista  soccorritore  presti  la  propria
attivita'  sul  terreno  regionale  alle  dipendenze  delle   aziende
sanitarie ed ospedaliere o di  enti  pubblici  o  privati  e  per  le
associazioni di volontariato. 
    L'art.  4,  rubricato  «contesto  relazionale»,   specifica   che
l'autista soccorritore svolge la propria attivita' in  collaborazione
con gli altri operatori sanitari. 
    Il successivo art. 5  specifica  le  attivita'  e  le  competenze
dell'autista  soccorritore,  rimandando  agli  allegati  A  e  B,  da
considerarsi parte integrante della legge  in  oggetto.  Infine,  gli
artt. 6 e 7 si occupano, rispettivamente, dei  «titoli  pregressi»  e
della pubblicazione della legge. 
    L'allegato  A  contiene  l'elenco  delle   principali   attivita'
previste per l'autista  soccorritore,  articolate  in  tre  categorie
generali, poi a loro volta specificate in una  serie  di  sottopunti,
consistenti in «Conduzione  del  mezzo  di  soccorso»,  «Supporto  al
personale responsabile  della  prestazione  sanitaria  e  agli  altri
operatori dell'equipaggio,  in  interventi  di  urgenza/emergenza»  e
«Supporto gestionale, organizzativo e formativo». 
    L'allegato B  specifica  le  principali  competenze  dell'autista
soccorritore, mentre l'allegato C indica le materie  di  insegnamento
relative alla figura professionale di autista soccorritore. 
    2. -  La  legge  regionale  in  esame  presenta  dei  profili  di
illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 117, comma  3,
della Costituzione. 
    Si  rileva,  in  primo  luogo,  che  la  professione  di  autista
soccorritore non e', ai sensi della legislazione vigente, inclusa tra
le professioni sanitarie regolamentate. La legge regionale impugnata,
invece, attribuisce all'autista soccorritore  funzioni  riservate  ai
professionisti  sanitari,  ridefinendo,  in  tal  modo,  il   profilo
professionale dell'autista soccorritore ed  individuando,  di  fatto,
una nuova professione sanitaria. 
    Ne deriva che la legge regionale in oggetto si pone in  contrasto
con il  principio  piu'  volte  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte
(sentenze n. 93 del 2008, 300 del 2007, 40, 153, 423, 424  del  2006,
319 e 355 del 2005, 353 del 2003), e recepito nel d.lgs. n.  30/2006,
secondo il quale l'individuazione delle figure professionali,  con  i
relativi profili ed i titoli abilitanti, e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. 
    In altre parole, le Regioni, nella loro autonomia  e  per  quanto
necessario in relazione alle esigenze  del  proprio  territorio,  pur
potendo prevedere corsi di formazione per soggetti  da  adibire  alla
guida e alla manutenzione delle  ambulanze,  e  fornire  agli  stessi
anche qualche nozione relativa alle tecniche e alle manovre di  primo
soccorso, non possono  in  alcun  modo  attribuire  loro  funzioni  o
mansioni che la legge riserva ai professionisti sanitari. 
    3. - In particolare, la legge regionale  in  oggetto  attribuendo
alla  figura  dell'autista   soccorritore   funzioni   riservate   ai
professionisti   sanitari,   presenta   i   denunciati   profili   di
illegittimita' costituzionale. 
    L'art.  1,  comma  l,  lettera  e),  e   l'art.   4,   prevedendo
rispettivamente  che  l'autista  soccorritore  svolga  attivita'   di
«collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio
nelle varie fasi del suo svolgimento», «in collegamento funzionale  e
in collaborazione con gli altri operatori sanitari  professionalmente
preposti all'intervento di soccorso», equipara l'autista soccorritore
ai professionisti sanitari. 
    Inoltre, l'allegato A, che forma parte  integrante  dell'art.  5,
riguardante le attivita' e le competenze  dell'autista  soccorritore,
nel prevedere al punto 1, lettera  e)  ed  f),  la  possibilita'  che
l'autista soccorritore si occupi  del  «mantenimento  delle  funzioni
vitali»  e  ponga  in  essere  le  «procedure   diagnostiche   e   la
stabilizzazione del paziente», di fatto, autorizza, detto operatore a
porre in essere attivita'  a  carattere  sanitario  che  esulano  dai
compiti   attribuiti   alla   figura    professionale    dell'autista
soccorritore e afferiscono in maniera inequivocabile alle  competenze
delle professioni sanitarie. 
    Lo stesso Allegato A prevede, poi, al punto 2), che,  in  assenza
di personale sanitario, l'autista soccorritore «svolge anche funzioni
di capo equipaggio». In tal modo, dunque, la legge  regionale  n.  37
del 2009 legittima la possibilita' che in  situazioni  di  emergenza,
caratterizzate dalla necessita' di prestare soccorso, sia inviata una
equipe che,  in  assenza  di  personale  sanitario,  sarebbe  diretta
dall'autista soccorritore. 
    Inoltre, l'Allegato B, anch'esso parte  integrante  dell'art.  5,
alla lettera i), prevede che  l'autista  soccorritore  riconosce  «le
principali  alterazioni   delle   funzioni   vitali   attraverso   la
rilevazione di sintomi e segni fisiologici», attribuendo in tal  modo
ad esso competenze proprie dei professionisti sanitari. 
    Infine, l'Allegato C, parte integrante dell'art. 2, disciplinando
la formazione dell'autista soccorritore, ricomprende tra  le  materie
di insegnamento  «principi  di  anatomia  e  fisiologia  del  sistema
nervoso,    degli     apparati     respiratori,     locomotorio     e
cardiocircolatorio;   elementi   di    patologia    generale    (...)
traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma  ed  elementi  di
tossicologia». 
    Ebbene, l'insegnamento di tali materie di studio, seppure utile a
fini di cultura generale, appare ultroneo ai  fini  della  formazione
dell'autista soccorritore, al quale non puo' essere attribuita alcuna
competenza in merito. 
    4.  -  Cosi'  disponendo,  le  previsioni  regionali   menzionate
eccedono dalla competenza  concorrente  attribuita  alla  regione  in
materia di «professioni» e di «tutela della salute»,  dall'art.  117,
comma 3, Costituzione e, devono, pertanto, essere  annullate  perche'
definiscono il  profilo  professionale  dell'autista-soccorritore  ed
individuano, di fatto, una nuova professione sanitaria, in  contrasto
con  i  principi  piu'  volte  affermati  da  codesta  ecc.ma   Corte
costituzionale. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che la Corte ecc.ma voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima e quindi annullare la legge  regionale  n.  37  del  2009
emanata dalla Regione Basilicata, indicata in epigrafe, per contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) Estratto della deliberazione del C.d.M.  del  17  dicembre
2009; 
        2) Copia della legge Regione Basilicata n. 37 del 2009. 
          Roma, addi' 11 gennaio 2010 
 
           L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia 
 

        

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