RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2009 , n. 7
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 febbraio 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 10 dell'11-3-2009) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge regionale  n.  62  del  21  novembre  2008,  recante  Legge  di
manutenzione dell'ordinamento  regionale  2008  (B.U.R.  28  novembre
2008, n. 41), negli articoli 20 e 34; il provvedimento e' censurabile
per le seguenti motivazioni: 
        1) l'art. 20, che modifica l'art. 17 della legge regionale n.
16/2000,  estende   l'istituzione   delle   proiezioni   delle   sedi
farmaceutiche, che la legge regionale n. 16/2000 attribuiva  ai  soli
sindaci dei comuni con popolazione  sino  a  dodicimila  abitanti,  a
tutti i comuni «classificati come montani o parzialmente  montani  ai
sensi della normativa statale  e  regionale»,  in  contrasto  con  il
criterio  fissato  dal  legislatore  statale  per  la  pianificazione
territoriale dell'assistenza farmaceutica. 
    In base all'art. 1 della legge n. 475/1968 ed  all'art.  104  del
r.d. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione
delle farmacie su tutto  il  territorio  nazionale,  la  dislocazione
territoriale degli esercizi farmaceutici  viene  effettuata,  tenendo
conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della
distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici. 
    In  particolare,  il  carattere  derogatorio  della  disposizione
regionale  impugnata,  rispetto  alla  disciplina  dello  Stato,   e'
confermato dal comma 9 dell'art. 17 della medesima legge regionale n.
16/2000, il quale tuttora prevede  che  nei  Comuni  con  popolazione
superiore ai  12.500  abitanti  si  debba  ricorrere  alla  procedura
ordinaria di decentramento delle farmacie di  cui  all'art.  5  della
legge n. 362 del 1991, che  fissa  i  principi  statali  inderogabili
dalle regioni in questa materia  concorrente  concernente  la  tutela
della salute (art. 117, terzo comma  della  Costituzione).  Pertanto,
tale modifica estende questo istituto ad una serie di  Comuni  aventi
popolazione superiore ai 12.500 abitanti, consentendo una illegittima
elusione dei principi generali previsti dalla legge  statale  di  cui
all'art. 5 della legge n. 362 del 1991  per  il  decentramento  delle
farmacie, in contrasto altresi' con l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione che  attribuisce  competenza  concorrente  alle  regioni
nella materia della tutela della salute; 
        2) l'art. 34,  che  sostituisce  l'art.  12-bis  della  legge
regionale n. 91/1998, introduce al comma 4, lettera h), la previsione
che la Regione emani un regolamento per «la  definizione  di  criteri
per il riuso delle acque», laddove l'art. 99, comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  individua   come   competenza   regionale
unicamente l'adozione di «norme e misure volte a favorire il  riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»; inoltre,  la
disposizione  in   oggetto   prevede   l'esercizio   della   potesta'
regolamentare regionale «anche in attuazione» e non esclusivamente in
attuazione di quanto previsto dall'art. 99 del decreto legislativo n.
152/2006. Tale norma, pertanto, si pone in contrasto con la normativa
statale vigente sopra indicata, presentando profili di illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s) della Costituzione ai sensi del quale e' conferita allo  Stato  la
potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si  conclude  perche'  le  norme   impugnate   siano   dichiarate
costituzionalmente illegittime. 
    Si  produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri. 
        Roma, addi' 26 gennaio 2009 
              L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera 

        

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