Ricorso n. 7 del 2 febbraio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2009 , n. 7
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 10 dell'11-3-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 62 del 21 novembre 2008, recante Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008 (B.U.R. 28 novembre 2008, n. 41), negli articoli 20 e 34; il provvedimento e' censurabile per le seguenti motivazioni: 1) l'art. 20, che modifica l'art. 17 della legge regionale n. 16/2000, estende l'istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, che la legge regionale n. 16/2000 attribuiva ai soli sindaci dei comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i comuni «classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale», in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica. In base all'art. 1 della legge n. 475/1968 ed all'art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, tenendo conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici. In particolare, il carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata, rispetto alla disciplina dello Stato, e' confermato dal comma 9 dell'art. 17 della medesima legge regionale n. 16/2000, il quale tuttora prevede che nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all'art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili dalle regioni in questa materia concorrente concernente la tutela della salute (art. 117, terzo comma della Costituzione). Pertanto, tale modifica estende questo istituto ad una serie di Comuni aventi popolazione superiore ai 12.500 abitanti, consentendo una illegittima elusione dei principi generali previsti dalla legge statale di cui all'art. 5 della legge n. 362 del 1991 per il decentramento delle farmacie, in contrasto altresi' con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che attribuisce competenza concorrente alle regioni nella materia della tutela della salute; 2) l'art. 34, che sostituisce l'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998, introduce al comma 4, lettera h), la previsione che la Regione emani un regolamento per «la definizione di criteri per il riuso delle acque», laddove l'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, individua come competenza regionale unicamente l'adozione di «norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»; inoltre, la disposizione in oggetto prevede l'esercizio della potesta' regolamentare regionale «anche in attuazione» e non esclusivamente in attuazione di quanto previsto dall'art. 99 del decreto legislativo n. 152/2006. Tale norma, pertanto, si pone in contrasto con la normativa statale vigente sopra indicata, presentando profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ai sensi del quale e' conferita allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
P. Q. M. Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 26 gennaio 2009 L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera