Ricorso n. 7 del 28 febbraio 2014 (Regione autonoma della Valle d'Aosta)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 2014 (della Regione autonoma della Valle
d'Aosta).
(GU n. 13 del 19.3.2014)
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. …, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione
della Giunta regionale n. 133 del 7 febbraio 2014, dal Prof. Avv.
Francesco Saverio Marini (C.F…; PEC:
…; fax: …),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto
domicilio, ricorrente;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
resistente.
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2014)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013,
limitatamente all'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527,
711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo.
Fatto
1. La legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 87 alla G.U. della Repubblica italiana n. 302 del 27
dicembre 2013, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)».
2. Molte delle norme contenute nella citata legge, tuttavia,
incidono indebitamente su sfere di competenza costituzionalmente e
statutariamente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta,
ledendone l'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa.
Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative:
art. 1, comma 429, nella parte in cui prevede, con
riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, un ulteriore contributo
finanziario a carico della ricorrente e dei Comuni ricadenti sul suo
territorio, imponendo un risparmio di spesa pari a complessivi euro
344 milioni, per le Regioni e le Province autonome, e a complessivi
euro 275 milioni, per gli enti locali comunali. Tali importi
derivano, secondo il dettato normativo, dalle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica adottate sulla
base degli «indirizzi» del Comitato interministeriale di cui all'art.
49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, come modificato in legge.
Per quel che piu' interessa in questa sede, per espressa
previsione legislativa l'importo complessivo del contributo
finanziario dovra' essere conteggiato ai fini della determinazione
dell'«obiettivo in termini di competenza eurocompatibile» di cui
all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 («Legge di
stabilita' 2013»).
In proposito e' bene sin d'ora precisare che tale ultima
disposizione, sulla quale si tornera' ampiamente nel prosieguo, e'
gia' stata impugnata dinanzi a codesta ecc.ma Corte dalla Regione
Valle d'Aosta con ricorso n.r.g. 24 del 2013, da intendersi in questa
sede integralmente richiamato e trascritto;
art. 1, comma 481, nella parte in cui stabilisce che il
livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale (SSN) e'
ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015 ed euro 610 milioni a
decorrere dall'anno 2016.
La norma precisa, con riferimento alle Regioni ad autonomia
speciale, che queste ultime «assicurano il concorso di cui al
presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino all'emanazione delle norme
di attuazione di cui al predetto articolo 27», l'importo del concorso
finanziario «e' annualmente accantonato a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali»;
art. 1 comma 499, nella parte in cui modifica testualmente il
gia' censurato comma 454 dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e,
in particolare, la lett. d) di tale disposizione, individuando - ai
fini della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' «in
termini di competenza eurocompatibile» - gli importi da computare in
riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonomia
speciale, quantificati, per quanto attiene alla Valle d'Aosta, in
euro 7 milioni per l'anno 2014, ed euro 9 milioni per gli anni 2015 e
2017;
art. 1, comma 508, in combinato disposto con il successivo
comma 510, laddove detta la disciplina del concorso finanziario delle
Regioni a Statuto speciale all'equilibrio dei bilanci e alla
sostenibilita' del debito pubblico, prevedendo che: «le nuove e
maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio
2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico».
Cio', al fine di garantire la riduzione del debito pubblico nel
rispetto dei parametri stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governante nell'Unione economica e monetaria
(c.d. «Fiscal compact»).
Il citato comma 510 aggiunge, con esclusivo riguardo Valle
d'Aosta, che: «In applicazione dell'articolo 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690, per la Regione Valle d'Aosta si provvede per
ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con
il Presidente della giunta regionale», precisando che «in caso di
mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 508, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la Regione
Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi
criteri individuati per le altre autonomie speciali»;
art. 1, comma 526, nella parte in cui impone alle Regioni
speciali, per l'anno 2014, di concorrere ulteriormente al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'importo
complessivo di 240 milioni di euro, nel rispetto delle «procedure
previste dall'articolo 27 della logge 5 maggio 2009, n. 42»,
specificando che «fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto articolo 27», il contributo finanziario del concorso
«e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a
statuto .recale e Provincia autonoma, nella tabella» ivi indicata
(l'accantonamento a carico della Valle d'Aosta ammonta ad euro 5,54
milioni);
art. 1, comma 527, nella misura in cui prevede che gli
importi indicati nella tabella di cui al comma precedente possono
formare oggetto di modifica, «a invarianza di concorso complessivo»,
mediante un apposito accordo da sancire in sede di Conferenza
permanente Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2014, accordo il cui
contenuto dovra' essere recepito con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lettera h),
secondo periodo, nella parte in cui, nel dettare la disciplina del
nuovo Fondo di solidarieta' comunale e delle modalita' con le quali i
diversi livelli di governo dovranno procedere ai relativi
«riversamenti», richiamano, per confermarne l'applicazione,
l'articolo 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito
dalla legge n. 214 del 2011 - gia' oggetto di impugnazione ad opera
della Valle con ricorso pendente dinanzi a codesta ecc.ma Corte e
recante n.r.g. 38/2012.
Quest'ultimo articolo prevede, come noto, che «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito
percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio «relativamente
all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da
ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n.
201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi ai tributi erariali».
3. Tutto cio' premesso, la Regione Valle d'Aosta, come sopra
rappresentata e difesa, ritenuta la lesione delle proprie competenze
costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina
statale, impugna l'art. 1, commi 429, 481, 499, 508, 510, 526, 527,
711, 712, 723, 725, 727, 729, lett. h), secondo periodo, della legge
n. 147 del 2013, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi
di
Diritto
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 429 e 499 della
legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio, della
particolare autonomia finanziaria e organizzativa valdostana, nonche'
del principio costituzionale di leale collaborazione.
1. L'art. 1, comma 429, della legge impugnata dispone, con
riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, che le Regioni e Province
autonome sono tenute ad assicurare un ulteriore risparmio di spesa
pari a complessivi euro 344 milioni. Allo stesso modo, gli enti
locali sono chiamati a garantire, per gli anni 2016 e 2017, «un
contributo di 275 milioni di euro».
La medesima disposizione precisa che i predetti importi
discendono dalle misure di razionalizzazione e di contenimento della
spesa pubblica adottate sulla base degli «indirizzi» del Comitato
interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del d.l. n. 69 del
2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.
Inoltre, la norma impugnata prevede - per quel che piu' rileva - che
tali somme vanno ad incidere sulla determinazione dell'«obiettivo in
termini di competenza eurocompatibile» di cui all'art. 1, comma 454,
della legge n. 228 del 2012.
2. Per comprendere a pieno la portata lesiva della citata
disposizione, e' opportuno richiamare preliminarmente il contenuto
dell'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012 («Legge di
stabilita' 2013»), cui la stessa fa espresso rinvio.
Con tale ultima previsione il legislatore ha, tra l'altro,
rideterminato i meccanismi del patto di stabilita', prevedendo, a
tale specifico riguardo, che la definizione ione del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica «in termini di competenza
eurocompatibile» debba avvenire, a garanzia delle particolari
prerogative delle Regioni a Statuto speciale, mediante un accordo da
siglare tra le medesime Autonomie speciali e il Ministero
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016. (1)
3. Il gravato comma 429 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013,
tuttavia, ha l'effetto di svuotare integralmente la portata
garantistica della precedente disciplina normativa, nei termini che
di seguito ci si avvia ad esporre.
Il legislatore statale, infatti, nella misura in cui individua
unilateralmente le entita' finanziarie da conteggiare ai fini della
definizione dell'obiettivo di patto, anche con riguardo agli enti
locali ricadenti sul territorio regionale, finisce per predeterminare
unilateralmente il contenuto del menzionato accordo con il MEF,
sostituendosi in maniera indebita alla Regione ricorrente.
La ratio sottesa alla previsione dell'accordo, infatti, e' quella
di consentire alla Valle di concordare fattivamente le modalita' del
proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
Di converso, la norma impugnata - stabilendo indebitamente in che
modo debba essere individuato il contributo finanziario complessivo
della Regione alla manovra e quali somme andranno ad incidere sulla
determinazione dell'«obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile» - svilisce radicalmente la funzione dell'accordo,
predeterminandone essa stessa, in ultima analisi, il relativo
contenuto.
Cio' determina, conseguentemente, la violazione della particolare
autonomia di cui la Regione gode in virtu' del proprio Statuto
speciale e del dettato costituzionale, con significativa, ulteriore,
riduzione della capacita' di spesa regionale.
Se e' vero, infatti, che grava su quest'ultima, come pure sulle
altre Autonomie speciali, l'obbligo di partecipare all'azione di
risanamento della finanza pubblica, e' altrettanto vero che tale
obbligo «deve essere contemperato e coordinato con la speciale
autonomia in materia finanziaria» di cui detti Enti godono in forza
dei rispettivi Statuti (Corte cost., sent. n. 82 del 2007).
«Espressione» di tale autonomia, secondo quanto chiaramente
evidenziato da codesta ecc.ma Corte, e' «la previsione normativa del
metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero
dell'economia e delle finanze», previsione introdotta per la prima
volta dalla legge n. 449 del 1997 e «riprodotta in tutte le leggi
finanziarie successivamente adottate», la quale risulta strettamente
funzionale all'«esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria» delle
Autonomie speciali (sul punto, ancora, Corte cost., sent. n. 82 del
2007).
Non vi e' dubbio, pertanto, come sotto i profili appena esposti
il censurato comma 429 si mostri manifestamente lesivo delle
prerogative costituzionali e statutarie valdostane, trattandosi di
norma che, giova ribadirlo, predetermina i contenuti dell'accordo con
il MEF, la cui definizione, al contrario, spetterebbe alla Regione
ricorrente a tutela della propria specialita'.
4. Lo Statuto, infatti, garantisce alla Valle la potesta'
legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze
regionali e comunali, attribuendo in via esclusiva alle norme di
attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art.
48-bis, la disciplina dei predetti ambiti materiali.
E' evidente, pertanto, come la norma censurata violi, anzitutto,
l'art. 48-bis, dello Statuto speciale - posto a presidio delle
«particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione» -
secondo il quale, come noto, eventuali modifiche o deroghe alle norme
di attuazione statutaria possono avvenire solo a seguito dei lavori
della commissione paritetica e previo parere del Consiglio della
Valle.
5. La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma
nell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto
valdostano, il quale dispone che: «l'ordinamento finanziario della
Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto
speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690» puo' essere
«modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del
medesimo statuto speciale». Da cio' consegue, pertanto, che gli
ambiti materiali sui quali la norma statale pretende di incidere -
riservati, come detto, alla normativa di attuazione statutaria di cui
alla citata legge n. 690 del 1981 - non avrebbero potuto essere
sottratti, come invece e' accaduto nel caso di specie, al necessario
rispetto del principio pattizio.
6. In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare:
i) che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della
Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei
decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei
lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della
Valle» (Corte cost., sent. n. 133 del 2010);
ii) che i meccanismi di determinazione del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale,
devono essere sorretti dal principio consensualistico, «dato che la
necessita' di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia
speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di
questi ultimi» (Corte cost., sentt. nn. 353 del 2004, 169 del 2007,
82 del 2007).
7. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera diretta
e immediata sulla particolare autonomia finanziaria valdostana,
tutelata da una pluralita' di previsioni costituzionali e statutarie.
Il riferimento e', nello specifico, all'art. 2, comma 1, dello
Statuto speciale, le cui lettere a) e b) attribuiscono
rispettivamente alla Regione ricorrente la potesta' legislativa nelle
materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Voce
quest'ultima, che, come rilevato da questa Corte, comprende «il
potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione
delle spese in esso stanziate», anche con riferimento agli enti
locali regionali (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970).
Parimenti leso risulta l'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo
Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme
legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi
individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e
comunali», e che qualifica la competenza normativa valdostana nelle
suddette materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e
119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del
2001 (ugualmente lesi dalla disposizione censurata), non piu' come
meramente suppletiva rispetto a quella statale.
8. Per le stesse ragioni deve ritenersi violato, inoltre, il
principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli
5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Si consideri,
del resto, che in tale ambito sono stati del tutto vanificati, per
effetto della norma impugnata, i previsti meccanismi di
coinvolgimento diretto della Valle nella determinazione dell'importo
dell'obiettivo di patto.
Sul punto codesta ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito che: «il
principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo»
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione»
della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le
Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del
2012; 82 del 2007; 353 del 2004).
9. Considerazioni in tutto analoghe a quelle appena svolte,
devono valere anche con riguardo al gravato comma 499 del medesimo
articolo, il quale ha modificato il richiamato comma 454 dell'art. 1,
legge n. 228 del 2012 («Legge di stabilita' 2013»), e, in
particolare, la sua lettera d) - gia' oggetto, come ricordato, di
impugnativa ad opera della Valle d'Aosta.
Piu' in particolare, la norma impugnata - che ha la funzione di
specificare il contenuto della citata lettera d) - individua in
maniera puntuale gli importi da computare in riduzione al complesso
delle spese finali di ciascuna Autonoma speciale (sempre ai fini
della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' «in
termini di competenza eurocompatibile»), quantificandoli, a carico
della Regione ricorrente, in euro 7 milioni per l'anno 2014 e euro 9
milioni per gli anni 2015 e 2017.
10. Non occorrono, allora, defatiganti argomentazioni per
dimostrare l'incostituzionalita' di siffatta previsione normativa,
tenuto conto che la stessa quantifica l'obiettivo di patto in via
unilaterale e in mancanza dell'accordo con la Valle, determinando,
esattamente al pari del gia' impugnato comma 429, uno svuotamento dei
contenuti del previsto accordo annuale con il MEF.
Cio' comporta, anche in violazione del principio di leale
collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., un'evidente
compressione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della
Regione, garantita dai richiamati articoli 2, comma 1, lettere a) e
b), 3, comma 1, lett. f), 48-bis e 50 dello Statuto e delle relative
norme di attuazione, con particolare riferimento a quelle di cui alla
legge n. 690/1981, nonche' una significativa e ulteriore riduzione
della capacita' di spesa regionale, anche in violazione degli
articoli 117, comma 3 e 119 Cost., letti congiuntamente all'art. 10,
l. cost. n. 3 del 2001.
Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni che
precedono, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 429 e 499 della legge n. 147 del 2013, sotto tutti
i profili e per le ragioni dinanzi esposte.
II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481, della
legge n. 147 del 2013, per violazione delle competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione
Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1, lett.
f) e lett. l); 12; 48-bis e 50 dello Statuto speciale (l. cost. n.
4/1948), nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3 e 119
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e
della normativa di attuazione statutaria di cui alle leggi nn.
724/1994 e n. 690/1981. Violazione dei principi costituzionali di
leale collaborazione e ragionevolezza.
1. L'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 impone, come
rilevato in narrativa, una riduzione del fabbisogno finanziario del
Servizio Sanitario nazionale, stabilendo, in particolare, che il
predetto finanziamento e' ridotto di euro 540 milioni per l'anno 2015
ed euro 610 milioni a decorrere dall'anno 2016.
La disposizione gravata precisa, poi, con riferimento alle
Regioni ad autonomia speciale, che queste ultime: «assicurano
concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e che «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».
2. Ebbene, nella misura in cui la norma di cui si discute impone
alla Valle di concorrere alla riduzione del fabbisogno del SSN, la
stessa risulta manifestamente lesiva dell'autonomia organizzativa e
finanziaria regionale. Infatti, come gia' rilevato in precedenza, la
ricorrente gode, in virtu' dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello
Statuto, della potesta' legislativa in materia di «ordinamento
contabile», mentre l'art. 3, comma 1, riconosce all'Ente, alle lett.
f) e l), la potesta' legislativa di integrazione e di attuazione
tanto in materia di «finanze regionali e comunali», quanto in materia
di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica».
L'art. 4 dello Statuto, dal canto suo, attribuisce alla Regione
il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le
corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12, garantisce
alla Valle, oltre al gettito delle entrate proprie, anche una quota
dei tributi erariali.
3. In attuazione delle menzionate previsioni statutarie e' stata
approvata la legge n. 724 del 1994, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», i cui articoli 34 e 36
prevedono espressamente che la Regione ricorrente provvede al
finanziamento del Servizio Sanitario senza oneri a carico del
bilancio statale.
Alla luce del descritto quadro normativo e' evidente, pertanto,
che il legislatore statale non aveva alcun titolo per imporre alla
Valle di partecipare alla predetta manovra e che, cosi' facendo, sono
stati gravemente violati i parametri statutari piu' sopra evocati.
La Valle, infatti, assicura il finanziamento del Servizio
Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio
bilancio, ed eventuali economie di spesa derivanti dall'intervento
statale non potrebbero che essere esclusivamente destinate ad
interventi relativi al settore sanitario regionale.
Peraltro, codesta ecc.ma Corte ha affermato piu' volte che lo
Stato non ha «alcun titolo per dettare norme di coordinamento
finanziario» nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo
stesso «non concorra al finanziamento della spesa sanitaria» (cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009).
Cio' determina, sotto ulteriore e concorrente profilo,
l'illegittimita' della disciplina gravata anche in riferimento agli
artt. 117, comma 3, e 119 Cost., letti in combinato disposto con
l'art, 10, l. cost. n. 3 del 2011, tenuto conto che l'intervento
statale comporta - in assenza di qualsivoglia titolo competenziale -
una intollerabile limitazione e compressione dell'autonomia
finanziaria valdostana in materia sanitaria.
4. Le lamentate lesioni delle prerogative costituzionali e
statutarie di cui la ricorrente e' titolare risultano, peraltro,
ulteriormente aggravate dal particolare meccanismo di concorso
previsto a livello statale.
In maniera del tutto analoga a molteplici previsioni che l'hanno
preceduto, il censurato comma 481 contempla, infatti, un meccanismo
unilaterale di accantonamento degli importi «a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali», reiteratamente contestato
dalla Regione ricorrente in quanto lesivo della propria autonomia
finanziaria e organizzativa.
Tale meccanismo incide jure imperii sulle entita' delle
compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, ossia su una
materia riservata alla normativa di attuazione contenuta nella legge
n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto
normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da attribuire
alla Valle.
5. Cio' determina, in primo luogo, la violazione del gia'
richiamato art. 48-bis dello Statuto speciale, per effetto del quale
e' preclusa allo Stato la possibilita' di definire in via unilaterale
gli importi del concorso valdostano alla manovra.
Come sottolineato in precedenza, infatti, l'ordinamento
finanziario della Regione, disciplinato dalla legge n. 690 del 1981,
non puo' formare oggetto di modifiche se non attraverso «il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», e
dunque, nel rispetto delle particolari garanzie procedimentali
previste dalla norma statutaria (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 320 del
1994, di attuazione dello Statuto valdostano) (Corte cost., sentt.
nn. 241 del 2012, 133 del 2010).
Da cio' consegue, quindi, che la materia relativa alla
compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come
detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto
essere modificata unilateralmente da parte del legislatore ordinario,
con la conseguenza che la violazione dei richiamati parametri non
puo' che riflettersi, ledendola, sulla speciale autonomia finanziaria
e organizzativa valdostana, tutelata dai gia' citati articoli 2,
comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lett. f), 4 e 12 dello Statuto
speciale, nonche' dagli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., in
combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001.
6. Tali conclusioni trovano, peraltro, una chiara conferma nella
giurisprudenza costituzionale, secondo la quale le norme di
attuazione, attesa la loro particolare competenza separata e
riservata, «risultano caratterizzate da particolare forza e valore e,
di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola
di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da
parte di norme di legge ordinaria» (Corte cost., sent. n. 191 del
1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975).
E' di tutta evidenza, dunque, che il gravato art. 1, comma 481,
della legge n. 147 del 2013 - nella misura in cui impone alla Valle,
nei termini piu' sopra chiariti, di concorrere alla riduzione del
fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del relativo
finanziamento - si mostra incostituzionale per lesione dell'autonomia
finanziaria e organizzativa regionale.
7. Le argomentazioni sinora svolte impongono di ritenere altresi'
violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e
120 Cost., atteso che la «tecnica dell'accordo» - che dovrebbe
permeare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali -
non puo' certo dirsi rispettata dalla normativa oggetto di censura
(cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 74 del 2009).
8. L'illegittimita' costituzionale del comma 481 e' evidente,
infine, anche con riferimento alla violazione del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la quale ridonda in una
menomazione delle sfere di autonomia organizzativa e finanziaria
della Valle, ove si consideri che il predetto accantonamento e'
immediatamente disposto a favore dello Stato e senza alcuna
limitazione temporale.
In proposito, infatti, la norma impugnata ha previsto che
l'importo del concorso finanziario «e' annualmente accantonato a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali» «fino
all'emanazione delle norme di attuazione» di cui all'art. 27 della
legge delega sul federalismo fiscale.
Successivamente, l'articolo 28, comma 4, del d.l. n. 201/2011, ha
abrogato, il termine entro il quale si sarebbe dovuto provvedere
all'adozione della predetta normativa di attuazione.
Conseguentemente il predetto accantonamento, anziche' essere
circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto
irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo, in
violazione dell'art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte
prerogative regionali.
III - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 508, in
combinato disposto con il comma 510, della legge n. 147 del 2013, per
violazione del principio pattizio, dell'autonomia finanziaria e
organizzativa regionale, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost.
1. Parimenti incostituzionale si mostra la disciplina ricavabile
dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art. 1, della
legge statale gravata. Per effetto della stessa e' stato previsto il
differimento - per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 e,
dunque, fino al 2018 - delle riserve all'erario delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione del d.l. n. 138 del 2011 e del
d.l. n. 201 del 2011 (decreto «Salva Italia»), come convertiti in
legge.
2. Scendendo nel dettaglio, saranno riservate all'erario, sino al
2018, le maggiori entrati derivanti:
dal contributo di solidarieta' (art. 2, d.l. n. 138 del
2011);
dall'incremento dell'aliquota IVA (art. 2, commi 2, 2-bis,
2-ter, 2-quater, d.l. n. 138 del 2011);
dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi
lavorati e dalle maggiori entrate connesse ai giochi, ivi compreso il
lotto (art. 3, del d.l. n. 138 del 2011);
dall'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui
redditi da capitale (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del d.l. n.
138 del 2011);
dalla riserva in generale sulle maggiori entrate derivanti
dal decreto (art. 36, del d.l. n. 138 del 2011);
dalla maggiorazione IRES (artt. 36-quinquies, 36-sexies,
36-septies 36-octies, 36-nonies, d.l. n. 138 del 2011);
dall'aumento della platea dei contribuenti tenuti al
versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle societa'
operanti nel settore energetico (art. 7, d.l. n. 138 del 2011).
3. Oltre alle predette maggiori entrate, tutte derivanti
dall'applicazione del d.l. n. 138 del 2011, saranno riservate
all'erario, per un ulteriore quinquennio, anche le maggiori entrate
discendenti dall'applicazione del citato d.l. n. 201 del 2011 e,
segnatamente:
quelle di cui all'art. 15 (incremento accise sui prodotti
energetici);
quelle di cui all'art. 16, comma 1 (addizionale erariale
della tassa automobilistica);
quelle di cui all'art. 16, commi da 2 a 10 (tassa annuale per
le unita' da diporto);
quelle di cui all'art. 16, comma 10-bis (imposta erariale sui
voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite
elicotteri);
quelle di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis (imposta
erariale sugli aeromobili privati);
quelle di cui all'art. 16, comma 15-ter (rideterminazione
dell'aliquota di accisa del tabacco da fumo);
quelle di cui all'art. 18 (incremento aliquota IVA);
quelle di cui all'art. 19, commi da 1 a 5 (incremento imposta
di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari);
quelle di cui all'art. 19, commi da 6 a 12 (incremento
imposta di bollo sulle attivita' finanziarie oggetto di emersione);
quelle di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 (imposta sul
valore degli immobili situati all'estero);
quelle di cui all'art. 19, commi da 18 a 23 (imposta sul
valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero);
quelle di cui all'art. 48 (riserva in generale sulle maggiori
entrate derivanti dal decreto).
4. Per espressa previsione legislativa, le menzionate maggiori
entrate dovranno essere, poi, «interamente destinate alla copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico», al fine di
garantirne la riduzione nella misura e nei tempi stabiliti dal
Trattato europeo sulla stabilita', sul coordinamento e sulla
governance dell'Unione economica e monetaria, firmato a Bruxelles il
2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge n. 114 del 2012 (cd.
Fiscal compact) (art. 1, comma 510).
Il legislatore statale ha specificato, inoltre, che le modalita'
di individuazione del maggior gettito vanno fissate con apposito
decreto del MEF, da adottare nel termine di 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali,
precisando, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, che: «in
applicazione dell'art. 8, della legge 26 novembre 1981, n. 690, per
la Regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio
finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale. In caso di mancata intesa [...] e fino alla
conclusione dell'intesa stessa, per la Regione Valle d'Aosta si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre Autonomie speciali» (art. 1, comma 508).
5. Poste tali premesse, il censurato comma 508, in combinato
disposto con il successivo comma 510 dell'art. 1, della legge n. 147
del 2013, lede le competenze costituzionalmente e statutariamente
garantite in capo alla Regione ricorrente, ponendosi in contrasto con
le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra
lo Stato e la Valle d'Aosta, sotto una pluralita' di profili.
Nella misura in cui, infatti, e' stabilito che «in caso di
mancata intesa» con il MEF e comunque «fino alla conclusione
dell'intesa stessa», le modalita' di individuazione del maggior
gettito saranno definite, per la Valle d'Aosta, «in via
amministrativa con i medesimi criteri individuali per le altre
Autonomie speciali» - ossia in maniera unilaterale e a prescindere
dal raggiungimento di un apposito accordo con la ricorrente - viene a
configurarsi una macroscopica lesione dell'autonomia finanziaria
regionale.
Anche in tali fattispecie non risultano rispettate, infatti, le
speciali garanzie procedurali poste dall'art. 48-bis dello Statuto a
tutela delle «particolari condizioni di autonomia attribuite alla
Regione», con correlativa compressione delle sfere competenziali
valdostane, gia' descritte nei paragrafi che precedono, di cui ai
piu' volte evocati artt. 2, comma 1, lettere a), 3, comma 1, lett. f)
e 12 dello Statuto speciale, nonche' dagli artt. 117, comma 3 e 119,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001,
nonche' dalle relative norme di attuazione, specie quelle recate
dalla legge n. 690 del 1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario
della Regione Valle d'Aosta»).
6. Sotto quest'ultimo versante, un discorso piu' approfondito
merita l'art. 8, della legge n. 690, cui la disciplina statale
gravata fa espresso rinvio.
Esso stabilisce, in particolare, che: «Il provento derivante alla
regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre
modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente
alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia
destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da
effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato».
Lo stesso articolo aggiunge, al secondo comma, che: «l'ammontare di
cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio
finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro,
d'intesa con il presidente della giunta regionale».
La richiamata disciplina non e' stata peraltro modificata dal
recente decreto legislativo n. 12 del 2011, che ha introdotto «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/
Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690,
recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed e',
pertanto, tuttora vigente.
7. Ebbene, dalla lettura del citato art. 8 puo' agevolmente
desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio
al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata
prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla
Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei
tributi ad essa devoluti, unicamente nel caso in cui tale provento
sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che
sono da effettuare a carico del bilancio statale.
Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite
modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario,
prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione: il comma 2
dell'art. 8, infatti, attribuisce tale determinazione ad un decreto
del MEF da adottarsi d'intesa con il Presidente della Regione.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, e' evidente come
il censurato comma 508, letto in combinato disposto con il successivo
comma 510, violi l'art. 8, della legge n. 690 del 1981, sia sotto il
profilo procedurale che sostanziale.
Quanto al piano procedimentale, l'aver stabilito che, anche
laddove non venisse raggiunto l'accordo con il MEF, lo Stato
provvedera' comunque a quantificare unilateralmente le predette
riserve, determina una violazione del principio pattizio di cui al
richiamato art. 8, comma 2, il quale deve presiedere alla
regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione
valdostana.
Sotto il profilo sostanziale, si tenga presente che mentre l'art.
8 ammette l'eventualita' di contabilizzare riserve al patrimonio
erariale solo ove le stesse siano destinate alla «copertura di nuove
o maggiori spese che sotto da effettuare a carico del bilancio
statale, nel caso di specie, diversamente, le riserve sono
strumentali alla copertura «degli oneri per il servizio del debito
pubblico [...] al fine di garantire la riduzione del debito pubblico
stesso» in ragione degli impegni assunti dall'Italia a livello
europeo.
Non vi e' dubbio, pertanto, che la disciplina impugnata dispone
una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dall'art.
8, comprimendo indebitamente l'autonomia finanziaria della Regione
ricorrente e contrastando, peraltro, con la giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale la legge ordinaria non puo' derogare «al
regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito dei
tributi erariali» (Corte cost., sent. n. 241 del 2012).
Sia consentito rilevare, inoltre, che il riferimento operato dal
legislatore nazionale alla necessita' di raggiungere il pareggio di
bilancio e di rispettare gli obiettivi concordati in sede europea si
configura, come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, del
tutto generico,«perche' il raggiungimento del pareggio di bilancio e'
alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e
perche' comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto
concorre al pareggio» (cfr., sent. n. 241 del 2012).
E' evidente, dunque, come la «destinazione» delle riserve
derivanti dal censurato comma 508, letto in combinato disposto con il
comma 510, risulti altresi' del tutto generica, ancora in violazione
dell'evocata norma statutaria, che individua in maniera puntuale
l'ipotesi in cui e' ammessa la riserva all'Erario.
9. Sempre in argomento e' bene precisare, poi, che le «maggiori
entrate» previste dai piu' sopra citati decreti-legge nn. 138 del
2011 e 201 del 2011, le quali costituiscono «proventi» il cui gettito
spetta alla Valle, secondo le modalita' e nella misura stabilita
dalle norme statutarie valdostane, sono quelle di cui agli articoli:
2, comma 1, lett. a), legge n. 690 del 1981 (imposta sul
reddito delle persone fisiche);
2, comma 1, lett. b), legge n. 690 del 1981 (imposta sul
reddito delle societa');
2, comma 1, lett. c), legge n. 690 del 1981 (ritenute su
interessi e redditi da capitale);
2, comma 1, lett. e), legge n. 690 del 1981 (ritenute sui
premi e sulle vincite);
2, comma 2, legge n. 690 del 1981 (imposta sul valore
aggiunto);
3, comma 1, lett. b), legge n. 690 del 1981 (imposta di
bollo);
4, comma 2, lett. a), legge n. 690 del 1981 (accisa sui
prodotti energetici);
4, comma 2, lett. d), legge n. 690 del 1981 (proventi sul
lotto);
4, comma 2, lett. e), legge n. 690 del 1981 (accisa sui
tabacchi);
4, comma 3, legge n. 690 del 1981 (compartecipazione al
gettito di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque
denominate, percette nel territorio regionale);
5, comma 6, legge n. 690 del 1981 (tasse automobilistiche).
10. Fermi restando i rilievi suesposti, deve ritenersi violato,
infine, anche il principio costituzionale di leale collaborazione di
cui agli articoli 5 e 120 Cost., atteso che le norme impugnate
vanificano completamente i previsti meccanismi di coinvolgimento
diretto della Valle nella determinazione delle riserve finanziarie
(cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del
2004).
Si insiste, pertanto, alla luce di quanto sin qui dedotto, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disciplina
recata dal combinato disposto di cui ai commi 508 e 510 dell'art. 1,
della legge n. 147 del 2013, sotto tutti i profili dinanzi
evidenziati.
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della
legge n. 147 del 2013, per violazione del principio pattizio,
dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, del principio
di ragionevolezza, nonche' degli articoli 5 e 120 Cost.
1. Devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi anche
i commi 526 e 527 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013.
2. La prima delle richiamate disposizioni impone alla Valle «un
ulteriore concorso» agli obiettivi di finanza pubblica, fissato, per
l'anno 2014, in complessivi euro 5,54, precisando che il predetto
concorso debba avvenire «con le procedure previste dall'art. 27,
della legge n. 42 del 2009», e che sino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al citato art. 27, della legge delega, l'importo
del contributo finanziario «e' accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali».
L'art. 1, comma 527 dispone, d'altro canto, che l'importo del
concorso puo' essere modificato, «a invarianza di concorso
complessivo», mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014,
in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e da recepire «con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
3. Cio' posto, la disciplina recata dalle norme gravate e'
manifestamente illegittima ove si consideri che, ancora una volta, il
legislatore statale pretende di definire in via unilaterale e in
violazione della «tecnica dell'accordo», la misura puntuale delle
entita' finanziarie gravanti sulla Regione ricorrente (Corte cost.,
sent. n. 74 del 2009).
Lo stesso legislatore, inoltre, da un lato contempla la
possibilita' di modificare gli importi del concorso finanziario
attraverso un accordo sostitutivo da siglare tra tutte le Autonomie
speciali, dall'altro impone, in maniera del tutto irragionevole, che
il raggiungimento di siffatto accordo debba avvenire entro il 31
gennaio 2014, ossia nel rispetto di un termine e eccessivamente
breve.
4. E' chiaro, allora, che le norme gravate sono tali da violare
non solo il principio di ragionevolezza e di leale collaborazione di
cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost., ma determinano contemporaneamente
una intollerabile lesione dell'autonomia finanziaria della Valle,
tutelata dagli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. e, 12,
48-bis e 50 dello Statuto, nonche' dalla relativa normativa di
attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della legge n.
690/1981, la quale, come in piu' occasioni rammentato dalla Corte
costituzionale, puo' essere modificata soltanto nel rispetto delle
particolari procedure pattizie (Corte cost., sent. n. 133 del 2010).
La menzionata lesione risulta peraltro aggravata dalla
circostanza che la misura complessiva dell'entita' finanziaria
imposta alla Regione immediatamente accantonata dallo Stato, «a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali», ossia
sulla base di un meccanismo illegittimo, gia' descritto e ampiamente
censurato dalla ricorrente (sul punto valgano, per brevita', le
censure di incostituzionalita' esposte alle pagine 14, 15, 16 e 17
del presente ricorso).
5. L'incostituzionalita' dei commi 526 e 527 rileva, infine,
anche in relazione all'art. 3 Cost., la cui violazione ridonda in una
menomazione delle prerogative regionali, in ragione del fatto che il
predetto accantonamento e' immediatamente (e irragionevolmente)
disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale, non
esistendo, attualmente, alcun termine di legge entro il quale
provvedere all'emanazione delle malie di attuazione di cui all'art.
27, della legge n. 42 del 2009.
V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712, 723,
725, 727 e 729, lett. h) della legge n. 147 del 2013.
1. I commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h), dell'art. 1,
della legge n. 147 del 2013, sono costituzionalmente illegittimi
nella parte in cui, nel dettare la disciplina del nuovo Fondo di
solidarieta' comunale nonche' le modalita' attraverso cui i diversi
livelli di governo dovranno provvedere ai relativi «riversamenti»,
richiamano, per confermarne l'applicazione, l'articolo 13, comma 17,
del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del
2011.
Tale disposizione, come evidenziato in narrativa, e' gia' stata
impugnata dalla Valle dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorso n.
38 del 2012 - da intendersi in questa sede richiamato e trascritto -
tutt'ora pendente e in attesa di trattazione.
Quest'ultimo articolo prevede, come noto, che «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della
legge 3 maggio 2009, n. 42», le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito
percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio «relativamente
all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da
ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. n. 201/
2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali».
2. Poste tali premesse, le disposizioni oggetto di censura,
laddove reiterano la gia' gravata disciplina di cui al d.l. n. 201
del 2011, confermandone l'applicabilita' alla Valle d'Aosta, e
prevedendo, anche in questo caso, l'accantonamento, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito
derivante dall'aliquota di base dell'imposta municipale propria di
cui all'art. 13, comma 6, del citato d.l. n. 201 del 2011, finiscono
per ledere l'autonomia finanziaria della Regione.
Infatti, la disciplina relativa alle modalita' di
compartecipazione della ricorrente ai tributi erariali e' riservata,
preme ribadirlo, alla normativa di attuazione di cui alla citata
legge n. 690 del 1981 (si vedano, in particolare, gli articoli da 2 a
7 di tale legge), la quale non puo' essere modificata o derogata con
legge ordinaria, rendendosi necessario, contrariamente a quanto
avvenuto nel caso di specie, il rispetto delle particolari garanzie
procedurali previste dall'art. 48-bis dello Statuto.
Tali violazioni si riflettono sulle particolari competenze di cui
la Valle gode in virtu' dei gia' richiamati artt. 2, comma primo,
lettere a) e b), 3, comma primo, lettera f), 12, e 50 dello Statuto.
Parimenti lesi si mostrano i principi di ragionevolezza e di
leale collaborazione di cui agli articoli 3, 5 e 120 Cost., tenuto
conto che il predetto accantonamento e' immediatamente disposto a
favore dello Stato e senza alcuna limitazione temporale.
(1) La norma in questione, preme ribadirlo, e' stata impugnata dalla
Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso
n. 24 del 2013 - tutt'ora pendente e da intendersi in questa sede
richiamato e trascritto - nella parte in cui consente allo Stato,
anche nel caso di' mancato raggiungimento dell'accordo con il
MEF, di provvedere comunque, in via unilaterale, alla
«rimodulazione» del patto.
P.Q.M.
Chiede a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di' stabilita' 2014)», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, limitatamente all'art. 1, commi
429, 481, 499, 508, 510, 526, 527, 711, 712, 723, 725, 727, 729,
lett. h), secondo periodo, per violazione delle competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione
ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1,
lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale,
approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di
attuazione e, segnatamente, quelle di cui alle leggi nn. 690 del 1981
e 724 del 1994, nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3, e
119, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del
2001, e per lesione dei principi costituzionali di leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili e per le ragioni
dinanzi esposte.
Roma, 17 febbraio 2014
Prof. Avv. Francesco Saverio Marini