N.   7  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2006 (della Regione siciliana)

(GU n. 8 del 22-2-2006) 

    Ricorso della Regione siciliana, nella persona del suo presidente
pro  tempore  on.le  Salvatore  Cuffaro, autorizzato a costituirsi in
giudizio  innanzi codesta ecc.ma Corte con deliberazione della giunta
regionale  (deliberazione  n. 6  del 9 gennaio 2006), rappresentato e
difeso,  giusta  procura  a  margine  del  presente  atto,  dall'avv.
Francesco   Castaldi  e  dall'avv.  prof.  Giovanni  Pitruzzella,  ed
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio della Regione siciliana in
Roma, via Marghera n. 36.

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, presso gli Uffici della Presidenza
del  Consiglio  dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura
dello Stato.

                                Fatto

    Con   d.l.  17  ottobre  2005,  n. 211,  il  legislatore  statale
prevedeva  l'introduzione  di  «Misure  urgenti per il raggiungimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  e  disposizioni  in  materia
aeroportuale».
    Il  suddetto  decreto non era successivamente convertito in legge
entro   il   termine   decadenziale  di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione  e,  tuttavia,  gli artt. 7, comma 1, lett. a) e b), 8,
commi  1  e  2,  e  10,  comma  2,  dello  stesso  erano testualmente
riprodotti  negli  artt. 11-nonies, 11-decies, 11-duodecies, recepiti
dal  seguente  d.l.  30 settembre 2005, n. 203, il quale, invece, era
convertito  con  legge  2  dicembre  2005,  n. 248, rubricata appunto
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
settembre urgenti in materia tributaria e finanziaria» (allegato alla
finanziaria 2006).
    In  particolare, l'art. 11-nonies, rubricato «Razionalizzazione e
incremento  dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali», al
comma 1  prevede  - quale modificazione della legge 24 dicembre 1993,
n. 537  -  che  «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge
5 maggio  1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla
base  di  criteri  stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi'
fissata,  per  un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e
cinque  anni,  la  variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali.
    La  variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di
inflazione  programmato,  l'obiettivo di recupero della produttivita'
assegnato  al  gestore  aeroportuale,  la  remunerazione del capitale
investito,  gli  ammortamenti  dei  nuovi investimenti realizzati con
capitale  proprio  o  di  credito, che sono stabiliti in contratti di
programma  stipulati  tra  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile
(ENAC)  e  il  gestore  aeroportuale,  approvati  dal  Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze», precisando che «la misura iniziale
dei  diritti  e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato
vengono  determinati  tenendo conto: a) di un sistema di contabilita'
analitica,  certificato  da  societa'  di  revisione  contabile,  che
consenta  l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi  di competenza
afferenti  a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati,
quali  lo  svolgimento  di  attivita' commerciali, offerti sul sedime
aeroportuale;  b)  del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;  c)  delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri
di   efficienza  e  di  sviluppo  delle  strutture  aeroportuali;  d)
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e)
di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal
gestore  aeroportuale  in  relazione allo svolgimento nell'ambito del
sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate».
    Nello  stesso  articolo il legislatore statale stabilisce poi che
«e'   soppressa  la  maggiorazione  del  50  per  cento  dei  diritti
aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o partenza nelle ore
notturne,  di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. Il Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, puo' definire norme semplificative,
rispetto  a  quelle  previste  al comma 10, per la determinazione dei
diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a
600.000  unita'  di  carico,  ciascuna equivalente ad un passeggero o
cento chili di merce o di posta».
    Ai   commi  1  e  2  del  successivo  art.  11-decies,  rubricato
«Competitivita'  del sistema aeroportuale» e' sancito infine come «al
fine  di  incrementare  la competitivita' e razionalizzare il sistema
del  trasporto  aereo  nazionale,  i canoni di concessione demaniale,
istituiti  dal  decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75
per   cento   fino   alla   data   di  introduzione  del  sistema  di
determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'art. 11-nonies del
presente   decreto   [...]   Fino  alla  determinazione  dei  diritti
aeroportuali  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, secondo le
modalita'  previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre
1993,  n. 537,  come  sostituito  dall'art.  11-nonies  del  presente
decreto,  la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e'
ridotta  in  misura  pari  all'importo  della  riduzione  dei  canoni
demaniali  di  cui  al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano
un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato da societa' di
revisione  contabile,  che  consenta  l'individuazione,  per  tutti i
servizi  offerti,  dei  ricavi  e dei costi di competenza afferenti a
ciascun singolo servizio».
    Tanto  premesso  in fatto, le su richiamate disposizioni di legge
meritano censura per le seguenti ragioni.

                            D i r i t t o

    Mediante  la  disciplina  normativa  in  oggetto,  il legislatore
statale  ha  provveduto  a  regolare alcuni specifici ambiti relativi
alla gestione del settore aeroportuale.
    In  primo  luogo  (art. 11-nonies, Razionalizzazione e incremento
dell'efficienza  del  settore  dei  gestori  aeroportuali)  questi ha
indicato che la misura dei diritti aeroportuali nonche' la variazione
annuale  massima  loro  applicabile, sono entrambe determinate «per i
singoli  aeroporti,  sulla  base  di  criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze», precisando
sulla  base di quali (analitici) criteri di valutazione dovra' essere
determinata,  altresi', «la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di   recupero   della  produttivita'  assegnato»  (cfr.  lett.  a)-e)
art. 11-nonies,  comma  1) e sopprimendo, comunque, «la maggiorazione
del  50  per  cento  dei  diritti  aeroportuali applicata nei casi di
approdo  o  partenza  nelle  ore notturne, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324».
    Mediante le suddette norme, in effetti, il legislatore statale ha
provveduto  a  stabilire i criteri per la quantificazione dei diritti
aeroportuali,   da   determinarsi   da   parte  del  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  con  decreti  distinti  per singoli
aeroporti   ed  in  base  ai  richiamati  parametri,  contestualmente
sopprimendo  la maggiorazione del 50 prevista per approdi o partenze
nelle ore notturne.
    In  secondo  luogo  (art. 11-decies,  competitivita'  del sistema
aeroportuale)  -  quale  naturale  articolazione  delle previsioni di
dettaglio di cui alla su richiamata disciplina - questi ha provveduto
altresi', «al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare
il  sistema  del  trasporto  aereo  nazionale», a ridurre i canoni di
concessione  demaniale  (istituiti  dal decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1995,
n. 351)  «del  75  fino  alla  data  di  introduzione del sistema di
determinazione  dei  diritti  aeroportuali di cui all'art. 11-nonies,
del presente decreto». Comunque «fino alla determinazione dei diritti
aeroportuali  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, secondo le
modalita'  previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre
1993,  n. 537,  come  sostituito  dall'art.  11-nonies  del  presente
decreto» la misura dei diritti aeroportuali e' ridotta in misura pari
all'importo  della  riduzione  dei canoni demaniali di cui al comma 1
dello  stesso  articolo, nonche' ulteriormente ridotta del 10 «per i
gestori  che  non  adottano  un  sistema  di  contabilita' analitica,
certificato   da   societa'  di  revisione  contabile,  che  consenta
l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi
di competenza afferenti a ciascun singolo servizio».
    Laddove  tali  norme  (art.  11-nonies,  comma 1; art. 11-decies,
commi  1 e 2) siano ricondotte - cosi' come appare appropriato - alla
materia  «porti  ed  aeroporti  civili»  (cfr.  art. 117 Cost., terzo
comma,  ovvero anche comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere»   (cfr  art. 17  dello  Statuto  regionale  siciliano),  esse
risultano  in evidente contrasto con la ripartizione delle competenze
legislative  fra  lo  Stato  e  la Regione Siciliana, come deducibile
appunto  dai  citati  articoli 117 Cost. e 17 dello Statuto regionale
siciliano  e,  dunque, meritevoli di censura - in quanto lesive della
potesta' legislativa regionale - perlomeno sotto un duplice ordine di
motivazioni.

                             M o t i v i

    I) Violazione dell'art. 17, lett. a) e dell'art. 20 dello statuto
regionale  sicliano  e degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953,
n. 1113,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto della Regione
Siciliana  in  materia  di  comunicazione  e  trasporti  e successive
modificazioni ed integrazioni».
    Quanto  al primo profilo e' opportuno osservare, in effetti, come
alla  lett.  a)  dell'art. 17  dello  statuto  regionale siciliano la
materia «comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere» sia
fatta  rientrare fra quelle per le quali «entro i limiti dei principi
ed  interessi  generali  cui  si informa la legislazione dello Stato,
l'Assemblea  regionale  puo',  al  fine di soddisfare alle condizioni
particolari  ed  agli  interessi propri della regione, emanare leggi,
anche  relative  all'organizzazione dei servizi», precisando altresi'
che  «il  presidente  e  gli assessori regionali [...] svolgono nella
regione  le  funzioni  esecutive  ed  amministrative  concernenti  le
materie  di  cui [all'articolo] 17». A cio' si aggiunga come siano le
stesse  norme di attuazione dello statuto regionale siciliano (d.P.R.
17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modificazioni ed integrazioni)
ad  assegnare  alla  Regione «le attribuzioni degli organi centrali e
periferici  dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed
i  trasporti  di  qualsiasi  genere»  (art.  1) nonche' ad elencare i
servizi  di  trasporto  di  interesse  regionale,  fra  i  quali sono
compresi  «i  servizi  di  trasporto  aereo ed elicotteristico che si
svolgano  esclusivamente nell'ambito della regione» (art. 4, comma 3,
lett.  b).  Sul  punto cfr. altresi' l'art. 1 del d.lgs. 11 settembre
2000,  n. 296,  ai  sensi  del  quale «la regione siciliana esercita,
nell'ambito  del  proprio  territorio,  tutte  le  attribuzioni degli
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le
comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere»).
    Tanto  premesso,  appare  di  tutta  evidenza  come  la suesposta
normativa  statale si ponga in contrasto con la riserva di competenza
legislativa   in   materia,   fissata  dallo  Statuto  regionale.  La
disciplina  contenuta  negli articoli 11-nonies e decies - come fatto
altresi'   palese   dalle   relative   rubricazioni   -   infatti  ha
inequivocabilmente  ad oggetto disposizioni relative alla materia del
trasporto  aereo tout court - ancorche' non strettamente attinenti al
«trasporto»   quanto,   piuttosto,   alla  «razionalizzazione»  della
gestione  aeroportuale  - poiche' introduce una dettagliata normativa
in  tema  di  diritti  aeroportuali,  la  misura  dei  quali  sarebbe
determinata  in  relazione  ad  una serie di parametri che riguardano
direttamente,  invece,  tanto la gestione dei singoli aeroporti (cfr.
art.  11-nonies,  comma 1,  lett.  b),  c), d), ai sensi dei quali la
misura  dei  suddetti  diritti e' determinata tenendo conto anche del
livello   qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  offerti;  delle
esigenze  di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo  delle  strutture aeroportuali; dell'effettivo conseguimento
degli  obiettivi  di  tutela  ambientale),  quanto  il transito degli
aeromobili  (cfr. art. 11-decies, «al fine di [...] razionalizzare il
sistema del trasporto aereo nazionale»).
    In  tal  senso  sia  la  determinazione  della misura dei diritti
aeroportuali  e  delle relative modalita' di calcolo (ivi compresa la
soppressione  della  maggiorazione  per  il transito notturno) sia la
riduzione  dei canoni di concessione demaniale non puo' che ritenersi
materia  riservata  alla  potesta'  legislativa  regionale, in quanto
ricompresa  nell'ambito  della  piu'  ampia  competenza  in  tema  di
trasporti.
    Per  tal motivo la richiamata normativa statale (artt. 11-nonies,
comma  1, e 11-decies, commi 1 e 2) deve ritenersi costituzionalmente
illegittima  poiche'  in  contrasto  con gli artt. 17, lett. a), e 20
dello  statuto  regionale  siciliano, nonche' con gli artt. 1 e 4 del
d.P.R.  17  dicembre 1953, n. 1113 «Norme di attuazione dello statuto
della  Regione  Siciliana  in  materia di comunicazioni e trasporti e
successive   modificazioni  ed  integrazioni»)  e,  conseguentemente,
annullata.
    II)  Violazione  degli  artt.  117,  comma  3,  118,  119  Cost.,
dell'art.  10, legge Cost. 3/2001 e degli artt. 36 e 37 dello statuto
regionale siciliano.
    Ai   sensi   dell'art. 117   Cost.,  comma 3,  «sono  materie  di
legislazione  concorrente  quelle relative a: [...] porti e aeroporti
civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di  navigazione; [...] Nelle
materie  di  legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa,   salvo   che   per   la   determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
    Attesa l'inconfutabile appartenenza della disciplina normativa in
oggetto  (artt.  11-nonies,  comma  1, e 11-decies, commi 1 e 2) alla
materia   del  trasporto  aereo  tout  court  ovvero  della  gestione
aeroportuale  -  come  peraltro  palesato  dalla stessa intestazione:
Razionalizzazione   e  incremento  dell'efficienza  del  settore  dei
gestori  aeroportuali e Competitivita' del sistema aeroportuale - non
par  dubbio  che  essa  debba  essere fatta ricadere nell'alveo della
potesta' legislativa concorrente fra lo Stato e le Regioni, giusta la
richiamata   previsione  costituzionale  e  nei  sensi  dalla  stessa
evidenziati.
    Laddove,  infatti,  il  legislatore si trovi a dover disciplinare
una  materia  tra  quelle espressamente indicate dall'art. 117 Cost.,
comma 3,  come appartenenti alla concorrente potesta' del legislatore
statale   e   di   quello   regionale,  e'  pacifica  interpretazione
dell'ultimo inciso del suddetto articolo che il primo debba limitarsi
alla  sola  individuazione dei principi generali e fondamentali della
materia,  atteso che la disciplina di dettaglio spettera' invece alla
competenza del secondo.
    In  particolare,  la citata previsione costituzionale provvede ad
indicare  quali  limiti  incontra  il legislatore statale, innanzi ai
quali  arrestare  la  propria  attivita'  normativa  ed oltre i quali
quest'ultima   entrerebbe   in   aperto   conflitto  con  quella  del
legislatore  regionale,  nella  formulazione di disposizioni di legge
che abbiano riguardo ad una materia riservata alla c.d. «legislazione
concorrente».  Tali  limiti sono identificabili appunto nei «principi
fondamentali»,  intesi quali minimo comune denominatore rispetto alla
regolamentazione   dei  diversi  settori  dell'ordinamento  giuridico
(individuati  dal  comma 3  dell'art. 117 Cost.) la cui disciplina di
dettaglio  e'  invece riservata a ciascuno dei legislatori regionali,
in   ragione  delle  diverse  specificita'  territoriali  da  costoro
evidenziate.
    Nella  fattispecie  in  esame,  appare  evidente tuttavia come il
contenuto  della  normativa statale si ponga ben aldila' dei suddetti
limiti di principio, introducendo invece una disciplina dettagliata e
particolareggiata  delle  modalita' di calcolo e rideterminazione dei
diritti  aeroportuali  (cfr.  art. 11-nonies,  comma 1,  lett.  a) e)
contemplando, altresi', «la variazione massima annuale applicabile ai
medesimi   diritti   aeroportuali   [...]   determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero  della  produttivita'  assegnato al gestore aeroportuale, la
remunerazione  del  capitale  investito,  gli  ammortamenti dei nuovi
investimenti realizzati con capitale proprio o di credito».
    In  ogni caso tali norme non possono considerarsi alla stregua di
«principi fondamentali» della materia, apertamente invadendo l'ambito
di  competenza  legislativa invece riservata al legislatore regionale
ex art. 117 Cost., comma 3.
    Si  consideri, inoltre, come l'art. 11-nonies, comma 1, riservi a
«contratti   di   programma   stipulati   tra  l'Ente  nazionale  per
l'aviazione  civile  (ENAC)  e il gestore aeroportuale, approvati dal
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  la  suddetta  variazione
massima  annuale  dei  diritti aeroportuali e che questi ultimi sono,
comunque, determinati «per i singoli aeroporti, sulla base di criteri
stabiliti  dal  CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze»,  nonche'  come  l'art.  11-decies,  commi 1 e 2, preveda in
favore  del  «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  la
definizione  di  «norme semplificative, rispetto a quelle previste al
comma 10,  per  la  determinazione  dei  diritti aeroportuali per gli
aeroporti  aventi  un  traffico inferiore a 600.000 unita' di carico,
ciascuna  equivalente  ad  un  passeggero o cento chili di merce o di
posta».  Cio'  in  assenza  di  un  qualsivoglia coinvolgimento della
Regione  Siciliana  e,  quindi, in aperto contrasto con i principi di
sussidiarieta'  ed  adeguatezza  cui  e'  informato l'art. 118 Cost.,
rispetto  al  parallelismo  tra  competenza  legislativa e competenza
amministrativa,   ormai   oggetto   di   un   consolidato   indirizzo
giurisprudenziale di codesta ecc.ma Corte.
    Sotto  altro  profilo,  l'art. 119  Cost.,  commi  1  e  4, e gli
artt. 36  e  37  dello  statuto  siciliano,  garantiscono l'autonomia
finanziaria  della regione e degli enti locali, definendone i confini
rispetto  alla introduzione dei c.d. «principi di coordinamento della
finanza   pubblica»   la   cui   competenza   e'  rimessa,  ai  sensi
dell'art. 117 Cost, comma 3, al legislatore statale.
    La  normativa  in oggetto (artt. 11-nonies, comma 1, e 11-decies,
commi 1  e  2), introducendo un sistema di rideterminazione e calcolo
dei  diritti  aeroportuali e, soprattutto, prevedendo la soppressione
della  maggiorazione  del  50  dei  suddetti diritti per il transito
notturno  nonche'  la  riduzione  del  75  dei canoni di concessione
demaniale,  comporta  un  grave  nocumento  ai bilanci delle societa'
siciliane di gestione aeroportuale. Tale aggravio per i bilanci delle
suddette  societa'  indirettamente  si  ripercuote sugli Enti locali,
atteso  che le stesse sono societa' a capitale partecipato dagli Enti
locali territoriali.
    Per tal motivo, la previsione di una disciplina normativa statale
in  materia  comporta  la lesione del suddetto principio di autonomia
finanziaria,  i  nuovi  criteri  di  calcolo dei diritti ed il taglio
della   maggiorazione   per  il  transito  notturno  -  norme,  giova
ricordare,  introdotte  senza  alcuna  previa intesa con la regione -
ridondando  pesantemente,  ancorche'  in  via  indiretta, sui bilanci
degli Enti locali territoriali.
    Giova  peraltro  ricordare,  infine,  come  l'art. 10 della legge
cost.  3/2001  stabilisce  come  «le  disposizioni [...] si applicano
anche  alle regioni a statuto speciale [...] solo per le parti in cui
prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia'
attribuite»,  il  che  implica  comunque che il combinato disposto di
tale  norma  con  i gia' citati artt. 17 e 20 dello statuto siciliano
consente  al legislatore regionale una piu' ampia autonomia normativa
anche  rispetto alle eventuali limitazioni «di principio» imposte (ex
art. 117 Cost., comma 3) dal legislatore statale.
    Per tal motivo la richiamata normativa statale (artt. 11- nonies,
comma  1, e 11-decies, commi 1 e 2) deve ritenersi costituzionalmente
illegittima  poiche'  in  contrasto con gli artt. 117 Cost., comma 3,
118  Cost.,  119  Cost.,  36 e  37 statuto siciliano e con l'art. 10,
legge cost. 3/2001.
    III) Violazione del principio di leale collaborazione.
    In ossequio alle norme richiamate (artt. 17, lett. a), e 20 dello
Statuto  regionale siciliano artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953,
n. 1113)  il  legislatore  statale,  nel disciplinare le modalita' di
determinazione   dei   diritti   aeroportuali   e  delle  tariffe  di
concessione   demaniale,  anche  sul  territorio  regionale,  con  le
modalita'  dei  successivi  decreti  da  emanarsi da parte delle sole
autorita'  statali (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze) in una
materia riservata alla competenza concorrente della regione, comunque
avrebbe dovuto agire d'intesa con la stessa, in ossequio al principio
di  leale  collaborazione  nei  termini in cui esso e' espresso nella
costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.
    Anche  per  tal  motivo  si chiede l'annullamento della normativa
statale in oggetto.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:
        dichiarare  costituzionalmente  illegittimi per contrasto con
gli  artt.  17,  lett.  a),  20,  36  e  37  dello  statuto regionale
siciliano,  con gli artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113,
con  gli  artt. 117,  comma  3, 118 Cost., 119 Cost. e con l'art. 10,
legge  cost. 3/2001, gli artt. 11-nonies, comma 1, e 11-decies, commi
1 e 2, della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
        annullare  conseguentemente  le  relative  disposizioni delle
legge statale impugnata.
    Roma-Palermo, addi' 26 gennaio 2006
      Avv. Francesco Castaldi - Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella

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