N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 luglio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 32 del 10-8-2005)


Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentata e
difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della
quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia per legge;

Contro il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la
dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale
Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee.
Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/1978/CE e 2003/1978/CE.
(Legge comunitaria 2004) per violazione degli articoli 117, comma 2,
lett. s) e r), e 5 della Costituzione, nonche' dell'art. 16 della
legge 4 febbraio 2005, n. 1 e degli articoli 4, 5 e 6 della legge
costituzionale n. 1/1963 deliberato dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 24 giugno 2005.
1. - La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005,
n. 11 recepisce le seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico alla
informazione ambientale;
c) direttiva 2003/1978/CE della Commissione dell'11 agosto
2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.
I capi I ( artt. 2-11) e II ( artt. 12-15) della legge in esame,
disciplinano ognuno e rispettivamente l'attuazione delle prime due
direttive citate, il capo III (16-17) disciplina l'attuazione della
terza direttiva.
L'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari -
disciplina l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome.
Non si disconosce la competenza delle regioni e delle province
autonome al recepimento delle direttive comunitarie, tra l'altro
previsto dall'art. 117 Cost., ma il rispetto della attribuzione
costituzionale di potesta' legislativa deve necessariamente essere
valutato in relazione al limite contenuto nel primo comma
dell'articolo medesimo, che in aderenza all'obbligo di armonizzazione
derivante dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea, impone
la necessita' della valutazione degli interessi unitari che
discendono dalla finalita' della normativa comunitaria da recepire.
Tanto richiede il puntuale esame della ratio della normativa
comunitaria in recepimento, contenuta nelle premesse di ciascun atto
normativo comunitario, e la individuazione delle esigenze unitarie da
soddisfare in sede di recepimento. Per il che alle esigenze unitarie
che giustificano l'intervento normativo statale anche nelle materie
di competenza concorrente o residuale, si possono configurare
esigenze unitarie che devono essere soddisfatte per rispondere agli
obblighi di armonizzazione indicati dall'atto normativo comunitario
in recepimento.
L'articolo 16 della legge n. 11/2005 deve essere letto e
interpretato alla luce di quanto sopra osservato.
La regione Friuli-Venezia Giulia nell'approvare la legge 6 maggio
2005, n. 11 non ha osservato il procedimento sopra descritto.
Prova ne e' che non ha considerato che la direttiva 2003/78,
recepita con il titolo III della legge regionale, e' stata
unitariamente recepita con d.m. 17 novembre 2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2005, n. 9) e che le direttive
2003/4/CE e 2001/42/CE attengono alla materia ambientale, che
presenta per sua natura un carattere fortemente unitario. L'art. 174
del trattato stabilisce, invero, che la politica della comunita' in
materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente,
della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul
principio della precauzione: l'art. 6 del trattato, inoltre,
stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente
devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle
azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
La legge 18 aprile 2005, n. 62 - disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunita'
europee - legge comunitaria 2004 - prevede il recepimento della
direttiva 2001/42/CE con decreto legislativo 8 art. 1, all. B).
2. - I Capi I (recepimento della direttiva 2001/42/CE - della
quale e' stato disposto il recepimento con la legge n. 62 del 2005) e
II (recepimento della direttiva 2003/4/CE) attengono alla materia
ambientale, materia che non rientra nella competenza regionale, per
il che preliminarmente si deduce la violazione degli art. 4, 5, 6
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
Cost. n. 1/1963).
3. - Il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione ambientale strategica (VAS), (Capo I della legge
regionale in rassegna) esula dalla competenza legislativa della
regione e rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
L'attinenza della disciplina citata alla materia della tutela
ambientale e' di tutta evidenza. La prova immediata di cio' e' data
dalla semplice lettura degli obiettivi fissati dalla medesima
direttiva. Essi consistono, infatti, nel raggiungimento di un
«elevato livello di protezione dell'ambiente» e nella promozione
«dello sviluppo sostenibile attraverso la integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione
di piani e programmi» (art. 1, Dir. 2001/42/CE), per i quali sono
previsti criteri per la determinazione dei possibili effetti
significativi (allegato 2 della direttiva). Tali obiettivi e criteri
costituiscono standards di tutela la cui fissazione e' riservata allo
Stato nel suo ruolo di organo deputato alla cura di interessi di
natura necessariamente unitaria; in ragione di cio' non puo'
immaginarsi un intervento (nemmeno «sostitutivo» in sede di
recepimento, come nel caso in esame) del legislatore regionale - il
cui contributo alla cura del «valore costituzionale» ambientale,
infatti, e' stato ammesso dal giudice costituzionale unicamente al di
fuori della determinazione di tali standards unitari.
In virtu' di quanto detto deve constatarsi la violazione anche
dell'art. 117, quinto comma, Cost.: da questo, infatti, si deve
desumere la impossibilita' in radice per la Regione Friuli-Venezia
Giulia di provvedere al recepimento della direttiva citata, in quanto
compresa in una delle materie di cui all'elenco del comma secondo del
medesimo art. 117 e non ricompresa fra quelle che lo Statuto
riconosce come competenza legislativa primaria della regione.
Tale affermazione e' vieppiu' avvalorata dall'art. 16 della legge
n. 11/2005 che afferma espressamente cio' che gia' era agevolmente
ricavabile dalle norme costituzionali citate: le regioni e le
province autonome, infatti, possono dare immediata esecuzione alle
direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza.
3. - Il recepimento della direttiva 2003/4/CE in materia di
accesso al pubblico delle informazioni ambientali (Capo II, della
legge regionale in rassegna) parimenti rientra nella competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s). La
direttiva persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico
all'informazione ambientale; a tal fine, peraltro, «e' promosso
l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o
delle tecnologie elettroniche, se disponibili» (art. 1, Dir.
2003/04/CE). E' altresi' prevista la disciplina dei casi di diniego
della richiesta di informazione, qualora la stessa rechi pregiudizio
a fattispecie ricadenti in ambiti di competenza esclusiva statale
(art. 4, comma 2 ). Anche in tal caso, dunque, l'appartenenza della
disciplina di recepimento alla materia ambientale e' fuor di dubbio:
si rimanda, quindi, a quanto detto in tal senso al punto precedente,
facendo altresi' presente che il Governo ha gia' predisposto un
decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria citata,
gia' esaminato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei
ministri del 20 maggio 2005. Si deve aggiungere, tuttavia,
l'ulteriore censura determinata dalla contiguita' di detta disciplina
con la materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.
(coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale): tale materia,
infatti, non e' contenuta in alcun elenco di cui alle norme
statutarie citate. In considerazione di cio' - ed una volta raggiunta
la prova dell'autonomia di questa materia grazie all'inserimento
della stessa nel novellato art. 117 Cost. - deve affermarsi
l'insussistenza di qualsiasi fondamento alla potesta' legislativa
regionale in argomento e la conseguente spettanza in via esclusiva al
legislatore statale.
4. - Con d.m. 17 novembre 2004 e' stata recepita la direttiva
2003/78 dell'11 agosto 2003 della Commissione, relativa ai metodi di
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
patulina nei prodotti alimentari. Trattasi di normativa tecnica che,
per definizione, soddisfa ad esigenze unitarie a tutela della salute
e del commercio.
Il Capo III della legge regionale in rassegna, quindi viola
l'art. 117, commi 1 e 5 Cost. e l'art. 16 della legge n. 11/2205 da
considerare norma interposta.

P. Q. M.
Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005 n. 11 - per
violazione dell'art. 117, commi 1, 2, lett. s) e r), 5 Cost., 4, 5 e
6 della legge costituzionale n. 1/1963, e 16 della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
Roma, addi' 5 luglio 2005
Avvocato dello Sato: Fiorilli



Menu

Contenuti