Ricorso n. 70 del 17 ottobre 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 5-11-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici per legge e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
Contro: regione Lombardia, in persona del presidente della giunta
regionale p.t., domiciliata per la carica in Milano;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
artt. 2 e 4 della legge Regione Lombardia del 4 agosto 2003 n. 12
(pubblicata nel BUR n. 32 dell'8 agosto 2003), recante norme relative
a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
vista la deliberazione del medesimo Consiglio in data 29 settembre
2003, di approvazione della determinazione di impugnare la legge
della Regione Lombardia in epigrafe indicata, ricorre ai sensi
dell'art. 127 primo comma, Cost. a codesta ecc.ma Corte
costituzionale, chiedendo che la citata legge regionale sia
dichiarata costituzionalmente illegittima (con particolare
riferimento agli articoli 2 e 4); e cio' per le seguenti
considerazioni.
La legge regionale in questione disciplina le modalita' di
certificazione in materia di sanita' ed igiene pubblica, prevedendo:
all'art. 2, che non vengano richiesti e rilasciati dalle ASL
della Lombardia alcuni certificati sanitari,
all'art, 3, la prevenzione assicurata dalle ASL in materia di
medicina scolastica,
all'art. 4, la formazione del personale alimentarista
finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse
da alimenti (posta in essere dai datori di lavoro e verificata dalle
ASL) in sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria, che non
puo' essere richiesto ne' rilasciato dalle ASL e non costituisce
titolo obbligatorio per il personale stesso.
Si ritiene che la legge in esame sia illegittima per i seguenti
motivi:
a) l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL della
Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari, viola un
principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, terzo comma, in quanto tali prestazioni
(sebbene non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed
erogate con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, comma 3, lettera q),
conseguenza diretta dell'attivita' di controllo attribuita
istituzionalmente alle ASL e, in quanto tali, non possono essere
escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse;
b) l'art. 4, comma 4, nel prevedere che il libretto di
idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962
non possa essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della
Lombardia e non costituisca titolo obbligatorio per il personale
alimentarista, eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto
art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere
muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e
ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il
divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del
libretto di idoneita' sanitaria, prevedendo per i contravventori
sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla
Corte di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico
e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985,
confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la
disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto
dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o
portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari
esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un
principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni
in materia di «ordine pubblico e sicurezza» riservate al legislatore
statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra
rappresentato e difeso chiede che sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma e 117,
secondo comma, lett. h) della Costituzione, della legge della Regione
Lombardia n. 12/2003.
Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:
1) Copia conforme dell'estratto del verbale della riunione
del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 3 ottobre 2003.
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 5-11-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici per legge e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
Contro: regione Lombardia, in persona del presidente della giunta
regionale p.t., domiciliata per la carica in Milano;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
artt. 2 e 4 della legge Regione Lombardia del 4 agosto 2003 n. 12
(pubblicata nel BUR n. 32 dell'8 agosto 2003), recante norme relative
a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
vista la deliberazione del medesimo Consiglio in data 29 settembre
2003, di approvazione della determinazione di impugnare la legge
della Regione Lombardia in epigrafe indicata, ricorre ai sensi
dell'art. 127 primo comma, Cost. a codesta ecc.ma Corte
costituzionale, chiedendo che la citata legge regionale sia
dichiarata costituzionalmente illegittima (con particolare
riferimento agli articoli 2 e 4); e cio' per le seguenti
considerazioni.
La legge regionale in questione disciplina le modalita' di
certificazione in materia di sanita' ed igiene pubblica, prevedendo:
all'art. 2, che non vengano richiesti e rilasciati dalle ASL
della Lombardia alcuni certificati sanitari,
all'art, 3, la prevenzione assicurata dalle ASL in materia di
medicina scolastica,
all'art. 4, la formazione del personale alimentarista
finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse
da alimenti (posta in essere dai datori di lavoro e verificata dalle
ASL) in sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria, che non
puo' essere richiesto ne' rilasciato dalle ASL e non costituisce
titolo obbligatorio per il personale stesso.
Si ritiene che la legge in esame sia illegittima per i seguenti
motivi:
a) l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL della
Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari, viola un
principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, terzo comma, in quanto tali prestazioni
(sebbene non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed
erogate con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, comma 3, lettera q),
conseguenza diretta dell'attivita' di controllo attribuita
istituzionalmente alle ASL e, in quanto tali, non possono essere
escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse;
b) l'art. 4, comma 4, nel prevedere che il libretto di
idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962
non possa essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della
Lombardia e non costituisca titolo obbligatorio per il personale
alimentarista, eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto
art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere
muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e
ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il
divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del
libretto di idoneita' sanitaria, prevedendo per i contravventori
sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla
Corte di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico
e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985,
confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la
disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto
dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o
portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari
esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un
principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni
in materia di «ordine pubblico e sicurezza» riservate al legislatore
statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra
rappresentato e difeso chiede che sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma e 117,
secondo comma, lett. h) della Costituzione, della legge della Regione
Lombardia n. 12/2003.
Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:
1) Copia conforme dell'estratto del verbale della riunione
del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 3 ottobre 2003.
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino