Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 19 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 32 del 2019-08-07)

 

    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi

n. 12, e' domiciliato per legge;

    Contro la Regione Umbria, in persona del  presidente  in  carica,

con  sede  a  Perugia,  corso  Vannucci,  96,  per  la   declaratoria

dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,  lettera  b)

della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 pubblicata  nel

B.U.R. n. 20 del 17 aprile 2019, giusta deliberazione  del  Consiglio

dei ministri assunta nella seduta del giorno 11 giugno 2019.

    In data 17 aprile 2019, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale  della

Regione Umbria, e' stata pubblicata  la  legge  regionale  11  aprile

2019, n. 2, recante «Disciplina delle cooperative di comunita'».

    L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge prevede che la  Regione

«disciplina le modalita' di attuazione della co-programmazione, della

co-progettazione e  dell'accreditamento  previste  dall'art.  55  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,

a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,

n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e

adotta  appositi  schemi  di  convenzione-tipo  che  disciplinano   i

rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse  amministrazioni

pubbliche operanti nell'ambito regionale».

    Tale  disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima  perche',

intervenendo, per  le  ragioni  che  si  esporranno,  in  materia  di

ordinamento  civile,  viola  la  competenza   legislativa   esclusiva

riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l)  della  Carta

fondamentale: essa viene pertanto impugnata con il  presente  ricorso

affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia

pronunciato il conseguente annullamento per il seguente

 

                                            Motivo

 

Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

    Come s'e' detto in premessa, la legge  della  Regione  Umbria  11

aprile 2019, n. 2, riconoscendone  e  promuovendone  il  ruolo  e  la

funzione, detta la disciplina delle cooperative  di  comunita',  tali

essendo, ai fini della stessa legge ed in assenza  di  una  normativa

statale che le riconosca, quelle societa' cooperative, costituite  ai

sensi del codice civile ed iscritte al relativo albo, che, «anche  al

fine di contrastare  fenomeni  di  spopolamento,  declino  economico,

degrado sociale urbanistico, perseguono  l'interesse  generale  della

comunita' in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini

alla  gestione  di  beni   o   servizi   collettivi,   nonche'   alla

valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o  servizi

di interesse generale», che stabiliscono la propria sede  ed  operano

in uno o piu' comuni della regione e che prevedono, nello  statuto  o

nel   regolamento,   forme   di   coinvolgimento   e   modalita'   di

partecipazione all'assemblea dei soci o di nomina  nel  Consiglio  di

amministrazione  dei  soggetti   appartenenti   alla   comunita'   di

riferimento interessati alle attivita' della cooperativa (art. 2).

    Secondo l'art. 1 della stessa legge, le cooperative di  comunita'

hanno come obiettivo «la produzione  di  vantaggi  a  favore  di  una

comunita'  territoriale  definita  alla  quale   i   soci   promotori

appartengono o eleggono come  propria  nell'ambito  di  iniziative  a

sostegno  dello  sviluppo   economico,   della   coesione   e   della

solidarieta'  sociale  volte  a  rafforzare  il  sistema   produttivo

integrato e a valorizzare le risorse e le  vocazioni  territoriali  e

delle comunita' locali nonche' a favorire la creazione di offerte  di

lavoro».

    L'art. 3 della legge  prevede  l'istituzione,  presso  la  Giunta

regionale, di un albo regionale l'iscrizione al quale  condiziona  il

riconoscimento della  cooperativa  quale  cooperativa  di  comunita',

mentre  l'art.  4  contempla   interventi   economici   regionali   -

finanziamenti, contributi e incentivi - a  favore  delle  cooperative

stesse, provvidenze la cui copertura finanziaria e' assicurata  dalla

norma di cui al successivo art. 6.

    L'art. 5, rubricato «Strumenti e modalita' di raccordo», prevede,

infine, e tra l'altro, che la  Regione,  «riconoscendo  il  rilevante

valore sociale e la finalita' pubblica della cooperazione in generale

e delle cooperative di comunita' in  particolare  ...  disciplina  le

modalita'    di    attuazione    della    co-programmazione,    della

co-progettazione e  dell'accreditamento  previste  dall'art.  55  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,

a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno  2016,

n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e

adotta  appositi  schemi  di  convenzione-tipo  che  disciplinano   i

rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse  amministrazioni

pubbliche operanti nell'ambito regionale» (comma 1, lettera b)).

    La norma statale richiamata - l'art. 55 del c.d. Codice del Terzo

settore - stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio

delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di  attivita'

di interesse generale di cui all'art. 5 che  precede,  assicurano  il

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso  forme

di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

    L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge  regionale  n.  2/2019,

prevedendo il coinvolgimento (anche) delle cooperative  di  comunita'

nell'attivita' di programmazione, progettazione e  accreditamento  di

cui all'art. 55 del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,

contrasta   con   questa   disposizione   la   quale   limita   detto

coinvolgimento  ai  soli  enti  del  Terzo  settore  tra   i   quali,

pacificamente, non sono ricomprese le cooperative  di  comunita'  (v.

l'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 contenente l'elencazione

tassativa degli enti del Terzo settore).

    In  altri  termini,  il  coinvolgimento  delle   cooperative   di

comunita' nell'attivita' di programmazione e organizzazione a livello

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di  attivita'

di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 previsto  dalla

norma  regionale   che   si   impugna   comporta,   nella   sostanza,

l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece,

cosi'  come  tassativamente  elencati,  sono   gli   unici   soggetti

legittimati,  secondo  la  normativa  statale   di   riferimento,   a

partecipare attivamente alla programmazione statale degli  interventi

di utilita' sociale.

    Ampliando  il  novero  dei  soggetti  del  Terzo  settore,  quali

individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato,

la  Regione  Umbria  ha  dunque  ecceduto  dalle  proprie  competenze

invadendo la materia  dell'ordinamento  civile,  riservata  dall'art.

117, comma 2, lettera l) della Costituzione alla potesta' legislativa

esclusiva dello Stato.

    Ed infatti, come autorevolmente affermato anche da codesta ecc.ma

Corte, «e' innegabile che i soggetti del  Terzo  settore,  in  quanto

soggetti  di  diritto  privato,  per   quanto   attiene   alla   loro

conformazione specifica,  alla  loro  organizzazione  e  alle  regole

essenziali di  correlazione  con  le  autorita'  pubbliche,  ricadono

tipicamente nell'ordinamento civile». L'"ordinamento civile",  com'e'

noto,  comprende   tali   discipline,   allo   scopo   di   garantire

l'uniformita' di trattamento  sull'intero  territorio  nazionale,  in

ossequio al  principio  costituzionale  di  uguaglianza»  (cosi',  la

sentenza n. 185/2018).

    Per tali ragioni l'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  della  legge

regionale Umbria n. 2/2019 contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera

l) della Costituzione, viene impugnato  e  dovra'  essere  dichiarato

costituzionalmente illegittimo.

 

                                              P.Q.M.

 

    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta

ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente

illegittimo, e  conseguentemente  annullare,  per  le  ragioni  sopra

indicate ed illustrate, il comma 1,  lettera  b)  dell'art.  5  della

legge della Regione Umbria 11  aprile  2019,  n.  2,  pubblicata  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 17  aprile  2019,

come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del

giorno 11 giugno 2019.

    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i

seguenti atti e documenti:

        1) attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del

Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  11  giugno  2019,

della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Umbria  11

aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione

Umbria n. 20  del  17  aprile  2019,  secondo  i  termini  e  per  le

motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie;

        2) copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17 aprile 2019.

    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di

ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 15 giugno 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani

 

 

Menu

Contenuti