Ricorso n.70 del 19 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 32 del 2019-08-07)
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Regione Umbria, in persona del presidente in carica,
con sede a Perugia, corso Vannucci, 96, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b)
della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 pubblicata nel
B.U.R. n. 20 del 17 aprile 2019, giusta deliberazione del Consiglio
dei ministri assunta nella seduta del giorno 11 giugno 2019.
In data 17 aprile 2019, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, e' stata pubblicata la legge regionale 11 aprile
2019, n. 2, recante «Disciplina delle cooperative di comunita'».
L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge prevede che la Regione
«disciplina le modalita' di attuazione della co-programmazione, della
co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e
adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i
rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse amministrazioni
pubbliche operanti nell'ambito regionale».
Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima perche',
intervenendo, per le ragioni che si esporranno, in materia di
ordinamento civile, viola la competenza legislativa esclusiva
riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l) della Carta
fondamentale: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso
affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia
pronunciato il conseguente annullamento per il seguente
Motivo
Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
Come s'e' detto in premessa, la legge della Regione Umbria 11
aprile 2019, n. 2, riconoscendone e promuovendone il ruolo e la
funzione, detta la disciplina delle cooperative di comunita', tali
essendo, ai fini della stessa legge ed in assenza di una normativa
statale che le riconosca, quelle societa' cooperative, costituite ai
sensi del codice civile ed iscritte al relativo albo, che, «anche al
fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico,
degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della
comunita' in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini
alla gestione di beni o servizi collettivi, nonche' alla
valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi
di interesse generale», che stabiliscono la propria sede ed operano
in uno o piu' comuni della regione e che prevedono, nello statuto o
nel regolamento, forme di coinvolgimento e modalita' di
partecipazione all'assemblea dei soci o di nomina nel Consiglio di
amministrazione dei soggetti appartenenti alla comunita' di
riferimento interessati alle attivita' della cooperativa (art. 2).
Secondo l'art. 1 della stessa legge, le cooperative di comunita'
hanno come obiettivo «la produzione di vantaggi a favore di una
comunita' territoriale definita alla quale i soci promotori
appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a
sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarieta' sociale volte a rafforzare il sistema produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e
delle comunita' locali nonche' a favorire la creazione di offerte di
lavoro».
L'art. 3 della legge prevede l'istituzione, presso la Giunta
regionale, di un albo regionale l'iscrizione al quale condiziona il
riconoscimento della cooperativa quale cooperativa di comunita',
mentre l'art. 4 contempla interventi economici regionali -
finanziamenti, contributi e incentivi - a favore delle cooperative
stesse, provvidenze la cui copertura finanziaria e' assicurata dalla
norma di cui al successivo art. 6.
L'art. 5, rubricato «Strumenti e modalita' di raccordo», prevede,
infine, e tra l'altro, che la Regione, «riconoscendo il rilevante
valore sociale e la finalita' pubblica della cooperazione in generale
e delle cooperative di comunita' in particolare ... disciplina le
modalita' di attuazione della co-programmazione, della
co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunita' e
adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i
rapporti tra le cooperative di comunita' e le stesse amministrazioni
pubbliche operanti nell'ambito regionale» (comma 1, lettera b)).
La norma statale richiamata - l'art. 55 del c.d. Codice del Terzo
settore - stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'
di interesse generale di cui all'art. 5 che precede, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme
di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.
L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2/2019,
prevedendo il coinvolgimento (anche) delle cooperative di comunita'
nell'attivita' di programmazione, progettazione e accreditamento di
cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
contrasta con questa disposizione la quale limita detto
coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore tra i quali,
pacificamente, non sono ricomprese le cooperative di comunita' (v.
l'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 contenente l'elencazione
tassativa degli enti del Terzo settore).
In altri termini, il coinvolgimento delle cooperative di
comunita' nell'attivita' di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 previsto dalla
norma regionale che si impugna comporta, nella sostanza,
l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece,
cosi' come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti
legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a
partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi
di utilita' sociale.
Ampliando il novero dei soggetti del Terzo settore, quali
individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato,
la Regione Umbria ha dunque ecceduto dalle proprie competenze
invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata dall'art.
117, comma 2, lettera l) della Costituzione alla potesta' legislativa
esclusiva dello Stato.
Ed infatti, come autorevolmente affermato anche da codesta ecc.ma
Corte, «e' innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto
soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro
conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole
essenziali di correlazione con le autorita' pubbliche, ricadono
tipicamente nell'ordinamento civile». L'"ordinamento civile", com'e'
noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire
l'uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, in
ossequio al principio costituzionale di uguaglianza» (cosi', la
sentenza n. 185/2018).
Per tali ragioni l'art. 5, comma 1, lettera b) della legge
regionale Umbria n. 2/2019 contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera
l) della Costituzione, viene impugnato e dovra' essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo, e conseguentemente annullare, per le ragioni sopra
indicate ed illustrate, il comma 1, lettera b) dell'art. 5 della
legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 17 aprile 2019,
come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del
giorno 11 giugno 2019.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1) attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 11 giugno 2019,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 11
aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 20 del 17 aprile 2019, secondo i termini e per le
motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17 aprile 2019.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 15 giugno 2019
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani