Ricorso n. 70 del 19 settembre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale disposta dal
Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle
Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
depositato il 19 settembre 2014.
(GU n. 47 del 2014-11-12)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F.
…, Fax …e PEC …,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata n. 17
dell'11 luglio 2014, recante «Misure urgenti concernenti il patto di
stabilita' interno», pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 14 luglio 2014,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014.
Con la legge regionale n. 17 dell'11 luglio 2014 indicata in
epigrafe, che consta di due articoli, la Regione Basilicata ha
emanato le disposizioni in tema di «Misure urgenti concernenti il
patto di stabilita' interno».
L'art. 1, comma 1, la cui rubrica e' intitolata «Patto di
stabilita' interno», prevede che «nell'esercizio dei poteri di
legislazione concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli 117
e 119 della Costituzione della Repubblica italiana, in materia di
coordinamento della finanza pubblica, sono autorizzati, in aggiunta a
quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'art. 1,
comma 448, della legge n. 228/2012, i pagamenti effettuati a fronte
di spese di investimento in conto capitale per un importo
corrispondente a quello delle risorse autonome di natura ne'
tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate
del Bilancio di previsione».
L'art. 2, la cui rubrica e' intitolata «Dichiarazione di
urgenza», prevede, al primo comma, che la legge e' dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
B.U.R.
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. L'articolo 1 della legge regione Basilicata n. 17/2014 viola gli
articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione.
1. Occorre, innanzitutto, ricordare che il Patto di Stabilita'
Interno (PSI) e' strettamente connesso alla politica economica
dell'Unione europea e ne costituisce l'espressione piu'
significativa, perche' nasce dall'esigenza di far convergere le
economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri,
comuni a tutti, e condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto
di stabilita' e crescita e specificamente nel Trattato di Maastricht
(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore
al 3% e rapporto Debito pubblico delle Pubbliche
Amministrazioni/P.I.L. convergente verso il 60%).
L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce,
quindi, il parametro principale da tenere sotto controllo, ai fini
del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione
dello stock di debito.
L'indebitamento netto e' definito come il saldo fra entrate e
spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e
concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni),
desunte dal conto economico della Pubblica Amministrazione,
predisposto dall'ISTAT.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il
Patto di stabilita' interno e', com'e' noto, proprio il controllo
dell'indebitamento netto degli enti territoriali (Regioni e Enti
locali).
Il Patto di Stabilita' e Crescita ha fissato, dunque, i confini,
in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento
all'interno dei quali i singoli Paesi membri possono adottare misure
autonome.
Nel corso degli anni, ciascun Paese membro dell'Unione Europea ha
implementato internamente il Patto di Stabilita' e Crescita, seguendo
criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna
inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di
governo.
In particolare, dal 1999 ad oggi, l'Italia ha formulato il
proprio Patto di stabilita' interno esprimendo gli obiettivi
programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati
annuali.
La definizione delle regole del patto di stabilita' interno
avviene, infatti, durante la predisposizione ed approvazione della
manovra di finanza pubblica; momento nel quale si analizzano le
previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide sia
l'entita' delle misure correttive da porre in atto per l'anno
successivo, sia la tipologia delle misure stesse.
La materia relativa al Patto di stabilita', stabilendo obiettivi
e modi di intervento nell'ambito della finanza pubblica, espressione
della competenza legislativa dello Stato, rientra nella previsione
dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione in
tema di coordinamento della finanza pubblica. Come ha osservato la
dottrina in sede di commento delle citate norme costituzionali,
quanto alle forme del coordinamento, esso dovra' primariamente
intervenire nella forma della legge di principi, che, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost., pone, appunto, i principi
fondamentali in materia.
Tale riconduzione nell'alveo del principio di coordinamento della
finanza pubblica proprio con specifico riguardo all'osservanza del
Patto di stabilita' interno, e' stata affermata espressamente dalla
Corte Costituzionale, che ha ripetutamente statuito che le Regioni ed
Enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al
risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire
l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea e che le misura
adottate dallo Stato costituiscono inevitabili limitazioni, in via
indiretta, all'autonomia finanziaria regionale e locale (sentenze n.
219/2013 e n. 36/2004).
Le misure adottate a tal fine in quanto riconducibili al Patto di
stabilita' interno sono, dunque, «espressione della competenza
legislativa statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica» (sentenze n. 28/2013 e 155/11).
2. L'art. 1 , comma 1, della Legge Regionale n. 17/14 citata,
prevedendo che «...sono autorizzati, in aggiunta a quelli consentiti
in attuazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 448, della
legge n. 228/2012 (1) , i pagamenti effettuati a fronte di spese di
investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello
delle risorse autonome di natura ne' tributaria ne' sanzionatoria
iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione»,
risulta, pertanto, palesemente invasivo della competenza dello Stato
in materia di coordinamento della finanza pubblica, in contrasto
proprio con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione,
richiamati, peraltro, all'inizio dello stesso art. 1 della legge n.
17/14 citata per individuare il potere di legislazione concorrente
della Regione Basilicata.
L'art. 1 citato incide, infatti, direttamente sui livelli
generali del Patto di stabilita' interno e sulla sua osservanza,
posti nell'ottica del risanamento dei conti pubblici e anche al fine
di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti in ambito europeo
con il patto di bilancio europeo (c.d. fiscal compact).
3. Va, infine, osservato che, attraverso il riferimento contenuto
nell'art. 1 citato alle «...risorse autonome di natura ne' tributaria
ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del
Bilancio di previsione», tra le altre entrate inserite nel titolo
primo del bilancio di previsione, adottato con la legge regionale 30
aprile 2014, n. 9, sono previsti i proventi derivanti da attivita' di
estrazione di idrocarburi, comprese le c.d. royalties.
Anche sotto questo aspetto specifico la violazione dei principi
generali in materia di finanza pubblica e' palese, poiche' si tratta
di una entrata certa per il bilancio dello Stato (la percentuale
delle c.d. royalties) che verrebbe, invece, sottratta a tale
destinazione, modificando cosi' l'assetto del bilancio statale
definito, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilita'
2014, citata, proprio in modo da garantire il rispetto del patto di
bilancio europeo.
(1) Il comma 448 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), prevede che
«Ai fini dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma della Costituzione».
P. Q. M.
Si conclude perche' la legge regionale Basilicata n. 17 dell'11
luglio 2014, recante «Misure urgenti concernenti il patto di
stabilita' interno», indicata in epigrafe, sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 10 settembre 2014.
Roma, 12 settembre 2014
L'Avvocato dello Stato: Gabriella PALMIERI