Ricorso n. 70 del 20 giugno 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato
in cancelleria il 20 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 33 del 14.8.2013)
Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri
pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
…), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato (cod. fiscale …), presso i cui uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero fax …,
indirizzo PEC …
Nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona
del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli
della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a
disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per
il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del
23 aprile 2013:
- articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto
2009, n. 9"), comma 1;
- articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio
2006, n. 1"), comma 1;
- articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure
di gara"), comma 1;
In virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2013.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la Legge Regionale,
alcune delle cui norme non risultano in linea con i principi
costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative
ed amministrative tra Stato e Regioni; per tale motivo il Consiglio
dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed a tanto in effetti
si provvede mediante il presente ricorso.
1. Articolo 6, comma 1: contrasto con l'articolo 117, secondo
comma, lett. e), Cost., e con gli articolo 2 e 3 dello Statuto
speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948);
contrasto con l'articolo 117, terzo comma, cost. e con l'articolo 10
della Legge cost. n. 3/2001
1.1 L'articolo 6, comma l, della L.R. n. 8/2013, ha tra l'altro
introdotto - nel corpo della L.R. n. 30/2009 (recante "Disposizioni
finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate") - il nuovo
articolo 41-bis, del seguente testuale tenore:
"Art. 41-bis - (Ravvedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede
all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un
terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento
o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a
condizione che non siano iniziate attivita' amministrative
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati
abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario
che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non
costituisce causa ostativa al ravvedimento".
La nuova disposizione regionale, pur facendo salva l'applicazione
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, contrasta con le
disposizioni contenute nello stesso articolo 13 a riguardo
dell'istituto del "ravvedimento" in materia tributaria, il quale
prevede (comma 1) che "la sanzione e' ridotta, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un
decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione
o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un
decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della
dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore
aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni".
In sostanza, dunque, la disposizione regionale introduce -
nell'ambito del meccanismo relativo all'istituto tributario del
"ravvedimento" - un significativo inasprimento del trattamento
sanzionatorio ivi previsto, introducendo una riduzione sanzionatoria
(a 2/3) sensibilmente inferiore rispetto a quella scaturente
dall'applicazione della norma statale (1/10 ovvero 1/8).
Benche' la norma statale si occupi di ipotesi sanzionatorie non
tassativamente determinate (il comma 5 dello stesso articolo 13
consente infatti che "singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente
articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della
sanzione"), la disposizione regionale introduce una fattispecie di
ravvedimento ulteriore rispetto a quelle stabilite dal legislatore
statale, che ad esse si sovrappone, anche sostituendole parzialmente
rispetto a quanto gia' previsto dalle lettere a), b) e c)
dell'anzidetto articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
D'altra parte il richiamato articolo 13 consente di prevedere
"ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione":
laddove invece, in questo caso, si prevedono casi in cui la riduzione
sanzionatoria - prevista per casi che possono anche essere
coincidenti con quelli gia' previsti dall'articolo 13 - diventa
superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione diretta
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
1.2 Sotto altro e concorrente profilo, la norma regionale dilata
l'operativita' del ravvedimento ivi previsto, non individuando limiti
temporali definiti entro i quali il meccanismo puo' essere operativo,
ma semplicemente prevedendo che esso possa trovare applicazione "se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima
della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione
delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano
iniziale attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque
ricevuto notifica": in tal modo, viene snaturata la ratio stessa
dell'istituto del ravvedimento, che e' invece chiaramente prefigurato
dal legislatore statale entro precisi limiti temporali indicati
nell'articolo 13.
1.3 La disposizione regionale in esame, in definitiva, introduce
fattispecie di ravvedimento "derogative" rispetto a quelle stabilite
dal legislatore statale, tra l'altro - per quanto sopra evidenziato -
in pejus rispetto alla posizione del contribuente, e quindi in
contrasto con i meccanismi piu' precisamente delineati nel comma 1
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997
In tal senso, essa contrasta con i principi generali in materia
di sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997, cui le regioni
(anche a statuto speciale) sono chiamate ad attenersi: ed infatti,
per quanto riguarda la posizione della Regione Valle d'Aosta, la
norma eccede dalle competenze legislative di cui agli articoli 2 e 3
del relativo Statuto Speciale, che devono sempre essere esercitate
"in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, e col rispetto (...) delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
Correlativamente, la disposizione de qua viola la competenza
esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui
all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione,
nonche' la competenza legislativa statale concorrente in materia di
coordinamento di finanza pubblica e sistema tributario prevista per
le regioni a statuto ordinarie dall'articolo 117, terzo comma, Cost.,
estesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001, alla
Regione Valle d'Aosta quale forma di autonomia piu' ampia.
2. Articolo 26, comma 1: contrasto con l'Articolo 117, secondo
comma, lett. e) ed m), Cost., e con l'articolo 2, lett. f) e g),
dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n.
4/1948)
L'articolo 26, comma 1, della L.R. n. 8/2013, introduce, nel
corpo dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2006 (recante "Disciplina delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione
della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13"), il seguente comma
7-bis:
"7-bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolizzione di
veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche".
Cosi' come formulata, la disposizione regionale si pone in
contrasto con le previsioni statali in materia di superamento e di
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,
pubblici e privati aperti al pubblico, introdotte dal Capo III del
D.P.R n. 380/2001 (c.d. Testo unico sull'edilizia). In particolare,
l'articolo 82, comma 1, del citato d.P.R. n. 380/2001 prescrive che
"tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236".
Ed a propria volta, la normativa di dettaglio ivi indicata
prevede espressi e tassativi casi di deroga alla normativa in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. ad esempio gli
articoli 19 e 21 del d.P.R. n. 503/1996, e gli articoli 3 e 7 del
D.M. n. 236/1989), tra i quali non rientra l'ipotesi di esclusione di
cui alla. disposizione legislativa regionale quivi in contestazione.
La norma regionale in questione introduce dunque una nuova ipotesi di
deroga alla normativa statale in materia; ed in tal senso eccede
dalle competenze statutarie in materia di lavori pubblici ed
urbanistica di cui all'articolo 2, lett. f) e g), dello Statuto
Speciale della Regione Valle d'Aosta, quanto detta disposizioni
difformi dalla normativa nazionale di riferimento, la quale - siccome
specificamente riguardante l'accessibilita' e visitabilita' di
edifici aperti al pubblico - costituisce espressione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", di cui
all'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.
E' appena il caso di rammentare, al riguardo, che, alla base dei
cc.dd. livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, vi e' l'esigenza generale, che giustifica la
competenza legislativa esclusiva dello stato, di "porre le norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle" (sentenza n. 282 in data 26 giugno 2002 della Corte
Costituzionale).
D'altra parte, la norma in questione risulta incidere anche sulla
materia delle concorrenza tra imprese, in quanto e' suscettibile di
comportare un vantaggio competitivo per gli esercizi commerciali
esonerati dall'attuazione degli obblighi richiamati, ancorche' non
situati direttamente sulle strade di cui sopra, rispetto a quegli
esercizi commerciali che devono sostenere gli ingenti e necessari
oneri di adeguamento derivanti dalla normativa nazionale in tema di
eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, rientrando la
"tutela della concorrenza" nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato, la norma regionale viola (anche) l'articolo 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
3. Articolo 28, comma 1: contrasto con l'articolo 117, secondo
comma, lett. l), Cost., e con l'articolo 2, lett. f), dello Statuto
speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948);
contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost.
L'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 8/2013, dispone che "nei
Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e, forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE
e della direttiva 2004/18/ CE), si applica alle gare bandite
successivamente al 31 dicembre 2013".
La previsione nazionale ivi menzionata (articolo 33, comma 3-bis,
del D. Lgs. n. 163/2006) e' stata introdotta dal D.L. n. 201/2011
(convertito con Legge n. 214/2011), e prevede che "i Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
La trascritta norma nazionale, in virtu' dell'articolo 23, comma
5, del ridetto D.L. n. 201/2011, e del successivo articolo 29, comma
11-ter, del D.L. n. 216/2011 (convertito con Legge n. 14/2012), trova
applicazione alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013: e'
dunque evidente che la disposizione regionale qui in esame ha
disposto una vera e propria proroga dell'efficacia della previsione
statale, con riguardo a tutte le gare bandite nel territorio
valdostano.
Alla luce di tanto, la previsione regionale ivi impugnata risulta
incostituzionale sotto svariati concorrenti profili.
In primo luogo, in quanto essa si pone in contrasto con
l'articolo 4, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, a termini
del quale "le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo,
della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da
quella del presente codice": essa quindi eccede anzitutto dalle
competenze legislative regionali in materia di lavori pubblici ed
urbanistica di cui all'articolo 2, lett. f), dello Statuto Speciale,
nonche' - correlativamente - con la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117,
secondo comma, lett. l), Cost. (nel cui ambito rientra anche la
materia della contrattualistica pubblica: cfr. Corte Costituzionale,
sentenza n. 74 del 30 marzo 2012).
In secundis (ma non meno rilevante) in quanto - come dianzi
anticipato - l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 33 del
Codice dei contratti pubblici e' avvenuta tramite il noto
provvedimento emergenziale c.d. "Salva Italia" (il D.L. n. 201/2011,
convertito con Legge n. 214/2011), con la evidente esigenza di
provvedere alla razionalizzazione della spesa della P.A.: la norma
statale in questione, invero, ha imposto di procedere alla
riorganizzazione delle attivita' delle piccole amministrazioni locali
mediante l'aggregazione e la gestione comune della domande di lavori,
servizi e forniture, e quindi (anche) nell'ottica del coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.
Il "secco" procrastinamento dell'efficacia di siffatta previsione
con riguardo al territorio valdostano (per cui tale modalita'
troverebbe ivi applicazione per le gare bandite successivamente al 31
dicembre 2013, anziche' a quelle bandite successivamente al 31 marzo
2013, come previsto dalla norma nazionale), attesta dunque una
indebita deroga alla indicata prescrizione statale, volta per
l'appunto a perseguire il contenimento della spesa delle
amministrazioni locali, nel segnalato quadro del coordinamento della
finanza pubblica: e pertanto risulta violativo della indicata sfera
di competenza legislativa statale (come gia' detto estesa, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge cost n. 3/2001, anche alla Regione Valle
d'Aosta quale forma di autonomia piu' ampia).
Giova al riguardo rammentare che la giurisprudenza costituzionale
ha oramai consolidatamente acceduto ad una "nozione ampia di principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", mettendo
altresi' in rilievo "il carattere «finalistico» dell'azione di
coordinamento e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si
possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari
perche' la finalita' di coordinamento» venga «concretamente
realizzata»" (cfr. sentenza 22 luglio 2011, n. 229, nonche' sentenza
30 dicembre 2003, n. 376, ivi menzionata).
Come in piu' occasioni ribadito dalla Corte Costituzionale, il
vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della
finanza pubblica, connessi agli obiettivi nazionali condizionati
anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia
ordinaria in base all'articolo 119 Cost., si impone anche elle
Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia
finanziaria.
P.Q.M.
Ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa
voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la
illegittitnita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge
Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni
legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio
2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile
2013:
- articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto
2009, n. 9"), comma 1;
- articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio
2006, n. 1"), comma 1;
- articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure
di gara"), comma 1;
per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l) ed
m), Cost; con gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la
Regione Valle d'Aosta (Legge cost n. 4/1948); con l'articolo 117,
terzo comma, Cost e con l'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001;
per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente
ricorso.
Si deposita la seguente documentazione:
1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013, con
allegata relazione;
2) copia della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 aprile 2013,
n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni
al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul
B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013.
Roma, 13 giugno 2013
L'Avvocato dello Stato: Caselli