Ricorso n. 70 del 22 luglio 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 36 del 15-9-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via del Portoghesi 12, domicilia,
Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria delIillegittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10
del 13 maggio 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 51 del 20 maggio 2004 e recante «Modifica alla legge
regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sull'organizzazione e sul personale
della regione e alla legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 sulla
riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio
regionale».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 luglio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Marche, nel riorganizzare gli uffici pubblici regionali, prevede, con
norma transitoria, la possibilita' per i dipendenti regionali, anche
in quiescenza, inquadrati ai sensi dell'art. 20 comma 11 della legge
regionale 24 novembre 1979 n. 41 (Ristrutturazione organica dell'Ente
di sviluppo nelle Marche) e aventi determinati requisiti, di
avvalersi, a domanda, dei benefici dell'art. 86 della legge regionale
1° giugno 1980 n. 47 (norma, peraltro, abrogata dall'art. 42, comma 1
lett. l) della legge regionale n. 15 ottobre 2001 n. 20) con
l'effetto di essere inquadrati «automaticamente ... nel livello
superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento».
La disposizione di originario inquadramento nei ruoli regionali
prevedeva testualmente: «il personale proveniente dalla associazione
interregionale organismi cooperativi e dalla associazione provinciale
allevatori, in servizio presso l'ente (N.D.R. Ente di sviluppo nelle
Marche) da almeno tre anni, per un numero massimo di sei unita' puo'
chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali.
L'inquadramento e' effettuato previa valutazione dei titoli e il
superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita
deliberazione della giunta regionale, contenente anche le modalita' e
le condizioni di svolgimento dei concorsi».
1. - Le disposizioni regionali in esame si pongono in contrasto
con l'art. 97, commi 1 e 3, della Costituzione e con la consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 1/1999,
n. 194/2002, n. 373/2002 e n. 274/2003) che, per il conferimento di
qualifiche superiori nel pubblico impiego, ritengono necessaria,
salva specifica motivata ragione di deroga nella specie non
sussistente, l'espletamento di un pubblico concorso, aperto anche a
soggetti esterni all'amministrazione.
Secondo l'insegnamento della Corte infatti «il pubblico concorso
in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei piu'
capaci e' un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza
dell'amministrazione, il quale puo' dirsi pienamente rispettato
qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di
restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi».
2. - Sotto altro e diverso profilo le disposizioni di cui
all'art. 4 commi 2 e 3 della citata legge regionale 13 maggio 2004
n. 10, attraverso l'uso abnorme della efficacia retroattiva di una
norma abrogata, mettono in discussione un procedimento di
inquadramento (il cosiddetto «primo inquadramento» di cui al comma 3)
che ha avuto un suo iter logico e fattuale oramai del tutto esaurito,
senza che sia possibile cogliere alcun motivato fondamento per la
particolare scelta del legislatore regionale, che si pone
conseguentemente in contrasto con il principio di ragionevolezza
sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale della Regione Marche
n. 10 del 13 maggio 2004 con consequenziali statuizioni.
Roma, addi' 13 luglio 2004
L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 36 del 15-9-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via del Portoghesi 12, domicilia,
Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria delIillegittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10
del 13 maggio 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 51 del 20 maggio 2004 e recante «Modifica alla legge
regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sull'organizzazione e sul personale
della regione e alla legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 sulla
riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio
regionale».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 luglio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Marche, nel riorganizzare gli uffici pubblici regionali, prevede, con
norma transitoria, la possibilita' per i dipendenti regionali, anche
in quiescenza, inquadrati ai sensi dell'art. 20 comma 11 della legge
regionale 24 novembre 1979 n. 41 (Ristrutturazione organica dell'Ente
di sviluppo nelle Marche) e aventi determinati requisiti, di
avvalersi, a domanda, dei benefici dell'art. 86 della legge regionale
1° giugno 1980 n. 47 (norma, peraltro, abrogata dall'art. 42, comma 1
lett. l) della legge regionale n. 15 ottobre 2001 n. 20) con
l'effetto di essere inquadrati «automaticamente ... nel livello
superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento».
La disposizione di originario inquadramento nei ruoli regionali
prevedeva testualmente: «il personale proveniente dalla associazione
interregionale organismi cooperativi e dalla associazione provinciale
allevatori, in servizio presso l'ente (N.D.R. Ente di sviluppo nelle
Marche) da almeno tre anni, per un numero massimo di sei unita' puo'
chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali.
L'inquadramento e' effettuato previa valutazione dei titoli e il
superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita
deliberazione della giunta regionale, contenente anche le modalita' e
le condizioni di svolgimento dei concorsi».
1. - Le disposizioni regionali in esame si pongono in contrasto
con l'art. 97, commi 1 e 3, della Costituzione e con la consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 1/1999,
n. 194/2002, n. 373/2002 e n. 274/2003) che, per il conferimento di
qualifiche superiori nel pubblico impiego, ritengono necessaria,
salva specifica motivata ragione di deroga nella specie non
sussistente, l'espletamento di un pubblico concorso, aperto anche a
soggetti esterni all'amministrazione.
Secondo l'insegnamento della Corte infatti «il pubblico concorso
in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei piu'
capaci e' un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza
dell'amministrazione, il quale puo' dirsi pienamente rispettato
qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di
restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi».
2. - Sotto altro e diverso profilo le disposizioni di cui
all'art. 4 commi 2 e 3 della citata legge regionale 13 maggio 2004
n. 10, attraverso l'uso abnorme della efficacia retroattiva di una
norma abrogata, mettono in discussione un procedimento di
inquadramento (il cosiddetto «primo inquadramento» di cui al comma 3)
che ha avuto un suo iter logico e fattuale oramai del tutto esaurito,
senza che sia possibile cogliere alcun motivato fondamento per la
particolare scelta del legislatore regionale, che si pone
conseguentemente in contrasto con il principio di ragionevolezza
sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale della Regione Marche
n. 10 del 13 maggio 2004 con consequenziali statuizioni.
Roma, addi' 13 luglio 2004
L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo