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N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 aprile 2010 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 22 del 3-6-2010) |
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 19 aprile
2010 rep. n. 22813 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della
Giunta Provinciale della provincia autonoma di Bolzano, nonche' in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 625 del 19 aprile 2010 (all. 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe
Franco Ferraci e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142, contro il
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11 febbraio
2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27,
comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare
dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo decreto
legislativo.
Fatto
Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010 e' stato
pubblicato il decreto legislativo n. 22/2010, recante «Riassetto
della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio
2009, n. 99».
Le prescrizioni dell'art. 1, commi da 3 a 5, d.lgs. n. 22/2010,
sono destinate a classificare le risorse geotermiche in «risorse di
interesse nazionale», «risorse di interesse locale» e in «piccole
utilizzazioni locali».
Il successivo comma 6 stabilisce che «le risorse geotermiche ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dell'art. 826 del codice civile
sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di
interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale».
Al comma 7 e', poi, previsto che «le autorita' competenti per le
funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca
e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria,
riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale
sono le regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono
rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle
attivita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui
all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le
georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse
geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana».
Il successivo art. 17, comma 3, d. lgs. n. 22/2010, prevede,
inoltre, che «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche'
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori
di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed
energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico».
L'espresso riferimento alla provincia autonoma di Bolzano
contenuto nell'art. 17, comma 3, d. lgs. n. 22/2010, fornisce
evidenza dell'estensione anche alla Provincia ricorrente della
disciplina vincolante recata dal decreto legislativo medesimo, pur in
materie nella quale essa ha gia' esercitato, in dipendenza delle
prerogative sancite dallo Statuto di Autonomia e dalla relative
disposizioni attuative, la propria potesta' legislativa (l.p.
18/1974, l.p. 67/1978; l.p. 4/1993; l.p. 8/2002; l.p. 7/2005) ed
amministrativa.
Le disposizioni sopra citate finiscono, dunque, per comprimere
fortemente l'autonomia concessa alla Provincia ricorrente in forza
dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione,
nonche' della 1. cost. n. 3/2001, oltre a contrastare con i principi
di cui agli artt. 116, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.
Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
3, 4, 5, 6 e 7, d. lgs. n. 22/2010, alla luce dei seguenti motivi di
Diritto
I) Violazione degli artt. 116, 117, 119 Cost.. Violazione dell'art.
10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione degli artt. 8, n.
14, 9, 16, 68, 105 e 107, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto Speziale per il Trentino Alto Adige». Violazione delle
norme di attuazione dello Statuto di Autonomia di cui al d.P.R. n.
115/1973; al d.P.R. n. 235/1977; al d.P.R. n. 1017/1978; al d.lgs. n.
266/1992; al d.lgs. n. 495/1998.
I.I. Lo Statuto di Autonomia assegna alla Provincia di Bolzano la
competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le
acque minerali e termali, cave e torbiere» (art. 8, n. 14, St.),
oltre alla connessa potesta' amministrativa (art. 16, St.). Nella
materia de qua rientrano pacificamente le risorse geotermiche,
oggetto della disciplina statale in questa sede censurata (C. cost.,
n. 65/2001).
Sulla natura esclusiva della competenza delineata dal citato art.
8, n. 14, St., non sussistono dubbi (cfr., ad esempio, C. cost. n.
532/1988). Peraltro, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, la particolare «forma di autonomia» espressa dalle
norme del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione in favore
delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto di miniere deve trovare
applicazione anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome, in quanto piu' ampia di quella prevista dallo Statuto (C.
cost., n. 165/2007).
Le norme di attuazione dello Statuto di autonomia di cui al
d.P.R. n. 1017/1978 hanno, poi, trasferito alla Provincia di Bolzano
le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di miniere,
e, con il d.P.R. n. 235/1977, anche tutte le funzioni inerenti le
attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione,
trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, ai sensi e
nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia.
Le disposizioni impugnate si pongono, quindi, in palese conflitto
con l'art. 107 dello Statuto speciale.
Nell'esercizio della sopra descritta potesta', la provincia
autonoma di Bolzano ha adottato le 11.pp. n. 18/1974 in materia di
«Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la
migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle
risorse idrotermali ed idrominerali», n. 67/1978, recante «Disciplina
della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie»,
n. 4/1993, in punto di «Nuove norme in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia», n. 8/2002 «Disposizioni sulle acque» e n.
7/2005 «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed
impianti elettrici».
Le disposizioni impugnate, dunque, impingono in una materia gia'
disciplinata da fonti provinciali, in evidente violazione, altresi',
dell'art. 105 Statuto speciale.
Il d.lgs. n. 22/2010, quindi, contraddice in radice il riparto di
competenze costituzionalmente sancito e si pone in aperto contrasto
con quanto disposto d.lgs. n. 266/1992, decreto attuativo dello
Statuto di autonomia, deputato a disciplinare i rapporti tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento.
I.II. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia autonoma
puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative,
che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato,
sono esercitate dalla Provincia medesima (art. 16, Statuto di
Autonomia; d.lgs. n. 266/1992).
Pertanto, per tutte le competenze legislative aventi un
fondamento nello Statuto speciale, non trovano applicazione i
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza sanciti
dall'art. 118 Cost., e conserva, invece, validita' il principio del
parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative (C.
cost. n. 236/2004).
In applicazione di siffatto principio, la Provincia di Bolzano e'
titolare delle funzioni amministrative in materia di «miniere, ivi
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere» (art. 8, n.
14, St.).
Nonostante cio', il Legislatore statale, non solo ha ritenuto di
dover disciplinare materie palesemente rientranti nella competenza
legislativa provinciale e gia' oggetto di legiferazione da parte
della Provincia di Bolzano, ma ha anche dettato una espressa
disposizione in materia di riparto delle competenze amministrative,
pretermettendo in radice le prerogative provinciali (art. 1, comma 7,
d.lgs. n. 22/2010).
Le disposizioni censurate determinano, quindi, una chiara
violazione dell'art. 16 dello Statuto provinciale, incidendo sulle
attribuzioni amministrative che spettano alla Provincia ricorrente
nelle materie di cui in argomento.
I.III. L'art. 68 Statuto di autonomia stabilisce che «le
Province, in corrispondenza della nuove materie attribuite alla loro
competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni
demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni
e nei diritti demaniali e patrimoniali della Regione», con la sola
esclusione dei beni appartenenti al demanio militare, a servizi a
carattere nazionale e a materie di competenza regionale. Siffatta
previsione ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 115/1973 e nel d.lgs.
n. 495/1998, che hanno trasferito alla Provincia di Bolzano tutti i
beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti
sul territorio provinciale.
La dimostrata titolarita', da parte della provincia autonoma di
Bolzano, di competenza legislativa in materia di «miniere, comprese
le acque minerali e termali, cave e torbiere», quindi, evidenzia un
ulteriore profilo di illegittimita' del decreto legislativo censurato
per violazione delle disposizioni recate dallo Statuto di autonomia
in relazione alla determinazione della consistenza del patrimonio
provinciale.
L'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 22/2010, stabilisce, infatti, che le
risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio
indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale
rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, mentre, ai
sensi del citato art. 68 Statuto di autonomia, la titolarita' della
funzione legislativa comporta, in via diretta, la riconducibilita' al
patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e
patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza
statale e regionale, con l'unico limite della territorialita'.
La previsione censurata illegittimamente contraddice siffatta
disposizione statutaria, concretando l'evidente violazione dell'art.
119 Cost.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente
ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11
febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia
di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in
particolare dell'art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo decreto
legislativo, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2010.
Roma, addi' 21 aprile 2010
Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - Avv. prof. Roland Riz
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