Ricorso n. 71 del 1° luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 37 del 2015-09-16)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.
…), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. …) presso
i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax
…; pec: …,
Nei confronti
della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge n. 11 del 27 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 27 del 27
aprile 2015, recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza
regionale per l'anno 2015)".
La legge della regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, recante
"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per Panno
2015)", pubblicata nel BUR n. 27 del 27 aprile 2015 presenta profili
di illegittimita' costituzionale relativi agli articoli 2 e 5.
Occorre premettere che la regione Calabria e' sottoposta al Piano
di rientro dal disavanzo sanitario, per l'attuazione del quale,
peraltro, il Governo ha provveduto a nominare apposito Commissario ad
acta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
la Regione Calabria il 17 dicembre 2009 ha firmato l'Accordo
per il Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario e con
delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 il Presidente
pro tempore della Regione e' stato nominato Commissario ad acta;
in relazione alle numerose criticita' in essere e al fine di
consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi
previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione sta avvenendo con
ritardi, il Piano di rientro sta proseguendo per il triennio
2013/2015 mediante la predisposizione di Programmi operativi ai sensi
di quanto previsto all'art. 2, comma 88, della legge 30 dicembre
2009, n. 191;
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015,
all'ing. Massimo Scura e' stato conferito l'incarico di Commissario
ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi
del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2,
comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, ed e' stato assegnato
l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi
e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul
territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e
qualita', nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica,
nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare
riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:
al punto 4): adozione del provvedimento di riassetto della
rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto
specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014/2016;
al punto 5): razionalizzazione e contenimento della spesa per
il personale;
al punto 6): razionalizzazione e contenimento della spesa per
l'acquisto di beni e servizi.
Operata tale premessa l'art. 2, della legge regionale in esame
detta misure per il contenimento della spesa per gli enti
sub-regionali. Esso, in particolare, prevede, al comma 1,che a
partire dall'armo finanziario 2015, gli enti strumentali della
regione, comprese le aziende (e, quindi, anche le Aziende sanitarie)
egli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, sono
tenuti a non superare la spesa per il personale, al lordo degli oneri
riflessi e dell'IRAP, sostenuta nel 2014 e a ridurre le spese dei
beni e servizi rispetto all'anno 2014. Il comma 2 sancisce che la
misura della riduzione delle spese di personale sia determinata per
ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo dettate dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge nel limite massimo del 30%. Il comma 3 statuisce che la misura
esatta della riduzione delle spese per i beni e servizi specificati,
che deve essere compresa in un range tra il 10% e il 30%, deve essere
determinata per ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo
dettate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge. Il comma 4 prevede, che nelle more dell'adozione
delle linee di indirizzo, gli Enti provvedono a realizzare la
riduzione delle spese per beni e servizi nella misura minima del 10%.
Il comma 5 dispone che l'adozione di provvedimenti che, pur
rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino
nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere
preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. Infine, al comma
6 sono specificate le condizioni di cui tener conto nelle linee di
indirizzo e al comma 7, al fine di consentire il rispetto delle
prescrizioni in materia di personale, si prevede che gli enti
adottano un apposito provvedimento che quantifichi il limite di spesa
annuale (comma 7), che deve essere inviato, entro cinque giorni
dall'adozione al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento vigilante
(ai sensi del comma 8). Al comma 9, si prevede che gli enti
provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla trasmissione al
dipartimento del Bilancio e al Dipartimento competente dei dati
inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per
incarichi di studi e consulenza. Al comma 14 si prevede che la
mancata ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2 costituisce motivo
di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati
dalla Regione negli enti in questione.
Per quanto illustrato in premessa, tali disposizioni, nella
misura in cui si applicano anche alle aziende e agli enti del
servizio sanitario regionale, intervenendo in materia di contenimento
della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi,
interferiscono - anche e soprattutto nella parte in cui rinviano a
linee di indirizzo da adottarsi con provvedimenti di Giunta - con i
poteri del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, violano l'art. 120 della
Costituzione. Infatti, come anticipato, e' prerogativa del
Commissario ad acta, ai sensi del mandato conferitogli con la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, punti 5)
e 6), l'attuazione dei provvedimenti di razionalizzazione e
contenimento della spesa del personale e per l'acquisto dei beni e
servizi.
L'art. 5, della legge regionale in esame detta disposizioni in
materia di prestazioni socio-sanitarie, prevedendo, al comma 4, che
nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo
U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di
obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza
e' disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove
strutture socio-sanitarie (per le prestazioni di cui ai commi
precedenti) che determinino spese eccedenti la disponibilita' del
bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da
parte della Regione.
Anche tale disposizione, nella parte in cui prevede misure in
materia di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie,
interferisce con i poteri del Commissario ad acta, cui, ai sensi del
punto 4 della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12
marzo 2015, e' stato affidato il mandato dell'adozione del
provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in
coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute
2014/2016, cosi' violando l'art. 120 della Costituzione.
E' opportuno, al riguardo, richiamare quanto confermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 110/2014, nella quale ha
ribadito che la giurisprudenza costituzionale "ha piu' volte
affermato che l'operato del commissario ad acta, incaricato
dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario
previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata,
sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure
e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque, proprio
tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere
sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare
la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto
fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a
legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del
Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di
attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da
ogni interferenza degli organi regionali".
Di recente, inoltre, la Corte ha ulteriormente precisato che
anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni
commissariali e' idonea - a prescindere dalla ravvisabilita' di un
diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. "a riguardo si
segnalano anche le sentenze n. 131 del 2012 e n. 18 del 2013, oltre
che n. 79/2013".
Le disposizioni cosi' censurate, inoltre, contrastano con l'art.
2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo cui "gli
interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la
Regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne dei nuovi che siano di ostacolo alla
piena attuazione del piano di rientro". Di conseguenza, esse violano,
altresi', l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con
i principi fondamentali della legislazione statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.
P. Q. M.
Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria n. 11 del 27 aprile
2014 pubblicata sul BUR n. 27 del 27 aprile 2014.
Roma, 25 giugno 2014
L'Avvocato dello Stato: De Giovanni