Ricorso n. 71 del 17 ottobre 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 5-11-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il domicilio
in via dei Portoghesi 12, Roma;
Nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo
presidente;
Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della
legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, modifiche alla legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) (B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33)
negli artt. 1 e 2.
Art. 2. - Per opportunita' di ordine espositivo questo articolo
viene preso in esame per primo.
L'art. 2, al primo comma, nel disciplinare il reclutamento del
personale, ha indicato tra i destinatari anche «le sedi centrali e
gli uffici periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale presenti nel territorio regionale».
L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa degli enti
pubblici nazionali e' assegnata alla legislazione esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).
Qualunque sia, pertanto, la base costituzionale che la Regione ha
inteso dare alla sua legge, nella parte richiamata sopra la norma e'
palesemente illegittima.
La sua illegittimita' si conferma anche da un secondo punto di
vista.
Come codesta Corte ha chiarito, i principi fondamentali, ai quali
si deve attenere la legislazione regionale concorrente, vanno desunti
dalla legislazione precedente se non sono stati fissati espressamente
dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'art. 2 lett. i) del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nel
conferire le funzioni alle Regioni in materia di mercato del lavoro,
ha escluso espressamente avviamento e selezione riguardante le
amministrazione centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici.
La natura di principio fondamentale della norma sembra evidente.
Anche se si dovesse ritenere esercitata dalla Regione la sua
potesta' legislativa concorrente, la norma impugnata sarebbe
illegittima anche ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Vengono ad essere, pertanto, illegittimi anche il secondo ed il
terzo comma dell'art. 2.
Nel secondo comma, nel disciplinare la richiesta di avviamento a
selezione, si richiamano le amministrazione di cui al primo comma.
Nel terzo si prevede un regolamento che, in quanto destinato alla
attuazione della disciplina legislativa anche nella materia di
legislazione esclusiva statale, viola l'art. 117, sesto comma, Cost.
Art. 1. - Il regolamento, che la giunta regionale vi e'
autorizzata ad adottare per i «servizi dell'impiego», dovra' attuare
la legge nell'intera sua sfera normativa e quindi anche quando sono
interessati enti nazionali.
La norma e', pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117,
sesto comma, Cost., poiche' il potere regolamentare in materia
compete allo Stato, titolare della potesta' legislativa esclusiva.
P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Toscana
n. 42 del 4 agosto 2003.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 3 ottobre 2003.
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 5-11-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il domicilio
in via dei Portoghesi 12, Roma;
Nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo
presidente;
Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della
legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, modifiche alla legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) (B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33)
negli artt. 1 e 2.
Art. 2. - Per opportunita' di ordine espositivo questo articolo
viene preso in esame per primo.
L'art. 2, al primo comma, nel disciplinare il reclutamento del
personale, ha indicato tra i destinatari anche «le sedi centrali e
gli uffici periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale presenti nel territorio regionale».
L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa degli enti
pubblici nazionali e' assegnata alla legislazione esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).
Qualunque sia, pertanto, la base costituzionale che la Regione ha
inteso dare alla sua legge, nella parte richiamata sopra la norma e'
palesemente illegittima.
La sua illegittimita' si conferma anche da un secondo punto di
vista.
Come codesta Corte ha chiarito, i principi fondamentali, ai quali
si deve attenere la legislazione regionale concorrente, vanno desunti
dalla legislazione precedente se non sono stati fissati espressamente
dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'art. 2 lett. i) del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nel
conferire le funzioni alle Regioni in materia di mercato del lavoro,
ha escluso espressamente avviamento e selezione riguardante le
amministrazione centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici.
La natura di principio fondamentale della norma sembra evidente.
Anche se si dovesse ritenere esercitata dalla Regione la sua
potesta' legislativa concorrente, la norma impugnata sarebbe
illegittima anche ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Vengono ad essere, pertanto, illegittimi anche il secondo ed il
terzo comma dell'art. 2.
Nel secondo comma, nel disciplinare la richiesta di avviamento a
selezione, si richiamano le amministrazione di cui al primo comma.
Nel terzo si prevede un regolamento che, in quanto destinato alla
attuazione della disciplina legislativa anche nella materia di
legislazione esclusiva statale, viola l'art. 117, sesto comma, Cost.
Art. 1. - Il regolamento, che la giunta regionale vi e'
autorizzata ad adottare per i «servizi dell'impiego», dovra' attuare
la legge nell'intera sua sfera normativa e quindi anche quando sono
interessati enti nazionali.
La norma e', pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117,
sesto comma, Cost., poiche' il potere regolamentare in materia
compete allo Stato, titolare della potesta' legislativa esclusiva.
P. Q. M.
Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Toscana
n. 42 del 4 agosto 2003.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri 3 ottobre 2003.
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori