RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2008 , n. 71
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Trento)

 
(GU n. 50 del 3-12-2008) 
 
 
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di Trento, in persona del suo
presidente  pro  tempore  Presidente Lorenzo Dellai - autorizzato con
delibera  di Giunta provinciale n. 2684 di data 17 ottobre 2008 (doc.
1)  - rappresentata e difesa, come da procura speciale del 17 ottobre
2008  (n.  26999  di  rep.)  rogata  dal  dott. Tommaso Sussarellu in
qualita'  di ufficiale rogante della provincia stessa (doc. 2), dagli
avv. Nicolo' Pedrazzoli, responsabile dell'Avvocatura della provincia
autonoma  di  Trento,  prof. Giandomenico Falcon del foro di Padova e
Luigi   Manzi   del   foro  di  Roma,  con  domicilio  eletto  presso
quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5.
   Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  per  la
dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale  delle  seguenti
disposizioni  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, nel testo
risultante  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricata «Conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno 2008,
n. 112,  recante  disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»:
     1)  l'art.  61,  commi  15,  primo  periodo,  nella parte in cui
riferisca  alla provincia l'applicazione del comma 14, e comma 14, in
quanto possa riferirsi alla provincia stessa;
     2) l'art. 77-quater, comma 7.
   Per violazione:
     dell'art.  9,  n. 10,  e 8 n. 1 dello Statuto, nonche' dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  come esteso alle autonomie
speciali dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
     dell'art. 16 dello Statuto;
     del  Titolo VI dello Statuto (autonomia finanziaria) e dell'art.
119 Cost.;
     delle  norme  di  attuazione  dello  statuto,  ed in particolare
dell'art.  2  del  d.lgs. n. 266 del 1992 e dell'art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 268/1992.
                              F a t t o

   Il  decreto-legge  n. 112/2008, convertito con modificazioni nella
legge  n. 133/2008,  introduce  un variegato insieme di disposizioni,
accomunate  dalla  generale  finalita'  di  miglioramento  del quadro
economico generale.
   Molte  di  tali  disposizioni  non  si  riferiscono alla provincia
autonoma di Trento.
   Anche  l'art.  61,  comma  14,  di  per  se' non si riferisce alla
provincia autonoma. Esso infatti recita:
     «A  decorrere  dalla  data  di  conferimento  o di rinnovo degli
incarichi  i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali,  ai  direttori  sanitari, ai direttori amministrativi, ed i
compensi  spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende
ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere   scientifico   e   degli   istituti  zooprofilattici  sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  20  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008».
   Tuttavia,  il  seguente  comma  15,  stabilisce  che «fermo quanto
previsto  dal  comma  14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6
non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome,
agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale
ed agli enti locali. [...]».
   Da  tale  disposizione  potrebbe  dedursi - come si dira' - che il
comma 14 debba essere applicato anche alla ricorrente provincia. Tali
disposizioni  costituiscono  percio'  il  primo  oggetto del presente
ricorso.
   L'art.  77-quater  costituisce  il  secondo  oggetto  del presente
ricorso.  Esso  -  dopo  avere  precisato  al  comma 1, lett. a), che
l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui  all'art.  7  d.lgs.
n. 279/1997  e'  estesa a partire dal 1° gennaio 2009 «alle regioni a
statuto  speciale  e  alle  province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente  con  le  disposizioni  statutarie  -  stabilisce nel
successivo comma 7 (modificando con cio' il comma 2 del citato art. 7
d.lgs.  n. 279/1997)  che  «le  entrate  costituite  da  assegnazioni
contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello
Stato  devono  essere  versate per le regioni, le province autonome e
gli  enti  locali  nelle  contabilita'  speciali infruttifere ad essi
intestate  presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», e
che  «tra  le  predette  entrate  sono comprese quelle provenienti da
operazioni  di  indebitamento  assistite,  in  tutto  o  in parte, da
interventi  finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi,  nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione  di  tributi
erariali  alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano».
   Le  disposizioni  ora  illustrate sono, ad avviso della ricorrente
Provincia,    illegittime    ed   invasive   delle   sue   competenze
costituzionali per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 15.
   L'art.  4, comma 1, n. 7), dello statuto speciale attribuisce alla
regione  la  potesta'  legislativa  esclusiva in tema di «ordinamento
degli  enti  sanitari ed ospedalieri». Il successivo art. 8, comma 1,
n. 1),  attribuisce alle province autonome potesta' esclusiva in tema
di  «ordinamento  degli  uffici  provinciali  e del personale ad essi
addetto».  Infine,  l'art.  9,  comma  1,  n. 10),  attribuisce  alle
medesime Province potesta' normativa concorrente in tema di «igiene e
sanita', ivi compresa 1'assistenza sanitaria e ospedaliera».
   In   tutte  tali  materia,  le  funzioni  amministrative  sono  di
spettanza   regionale  e  provinciale,  in  virtu'  del  parallelismo
stabilito  dall'art.  16  statuto  speciale (ai sensi del quale nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme  legislative,  le relative potesta' amministrative, che in base
all'ordinamento   preesistente   erano  attribuite  allo  Stato  sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».
   Inoltre,  il Titolo VI dello statuto (e comunque l'art. 119, primo
comma,  cost.,  applicabile  in  virtu'  dell'art.  10,  legge  cost.
n. 3/2001) attribuisce alle province autonomia finanziaria.
   In  attuazione di tali previsioni, l'art. 2 del d.P.R. n. 474/1975
(recante   «Norme   di   attuazione  dello  statuto  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige in materia di igiene e sanita'»), stabilisce che
«alle   province   autonome  competono  le  potesta'  legislative  ed
amministrative  attinenti  al  funzionamento  ed  alla gestione delle
istituzioni ed enti sanitari».
   Ancora,  l'art. 1 della l.r. n. 1/1992 prevede che «le dimensioni,
il  numero,  le  modalita'  di  funzionamento  e organizzazione delle
aziende sono disciplinati con leggi delle province autonome di Trento
e Bolzano».
   La  Provincia  di  Trento, a sua volta, ha disciplinato la materia
con  l.p.  n. 10/1993: la quale rimette la definizione dell'ammontare
dei  compensi  degli  organi dell'azienda alla giunta provinciale (si
vedano  l'art.  1  6, comma 2, per il direttore generale e l'art. 17,
comma 8, per il collegio dei revisori).
   Dall'insieme  di  tali disposizioni, risulta chiara l'attribuzione
alla  Provincia  di Trento della competenza a disciplinare e regolare
l'organizzazione delle strutture sanitarie in ambito provinciale.
   Tale  competenza,  tuttavia,  viene ad essere violata dai precetti
statali   impugnati.   In  particolare,  il  testo  del  comma  15  -
nell'escludere  l'applicabilita'  alla province autonome dei commi 1,
2,  5  e  6, «fermo quanto previsto dal comma 14» - pare indicare che
quest'ultimo,  a differenza dei primi, si applichi proprio anche alle
province   autonome.   Di  conseguenza,  anche  nei  confronti  della
Provincia  di  Trento risulterebbero applicabili le riduzioni del 20%
dei  compensi  di  direttori  generali,  di  direttori  sanitari,  di
direttori  amministrativi  e  componenti  dei collegi sindacali delle
strutture  sanitarie  (dispone  infatti  il comma 14 che «a decorrere
dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti
economici  complessivi  spettanti ai direttori generali, ai direttori
sanitari,  e  ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti  dei  collegi  sindacali  delle  aziende sanitarie locali,
delle  aziende  ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie,
degli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico e degli
istituti  zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2008»).
   Per  vero,  tale  interpretazione  non  puo' dirsi certa. Infatti,
potrebbe  intendersi che con l'espressione «fermo quanto previsto dal
comma  14»  il  legislatore  del comma 15 non intendesse estendere il
comma  14 anche alla Provincia di Trento, ma semplicemente mantenerlo
fermo  nell'ambito di applicazione che risulta dal suo testo diretto.
La   presente  impugnazione  e'  dunque  a  titolo  cautelativo,  per
l'ipotesi  che  la  disposizione  dovesse  intendersi  nel  senso qui
avversato.
   Intesa  nel  senso  di  voler  imporre  alla  Provincia  di Trento
l'applicazione  del comma 14, tale disposizione risulterebbe in primo
luogo  illegittima  in  quanto  realizzerebbe  una diretta disciplina
della  materia  provinciale, preclusa dalla norma di attuazione dello
Statuto  di  cui  all'art.  2 del d.lgs. n. 266 del 1992, di cui tale
applicazione costituirebbe diretta violazione.
   Ai   sensi  di  tale  disposizione  di  attuazione,  infatti,  «la
legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi
e  norme  costituenti  limiti  indicati  dagli  articoli  4 e 5 dello
statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei
mesi  successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta
ufficiale  o  nel  piu'  ampio  termine  da  esso  stabilito», mentre
«restano   nel  frattempo  applicabili  le  disposizioni  legislative
regionali e provinciali preesistenti».
   Non  vi  puo'  essere  dunque  diretta  applicazione  della  norma
statale,  ma  vi e' soltanto eventuale obbligo di adeguamento nei sei
mesi,  ove  le  disposizione  statali  siano  idonee  a  vincolare la
Provincia ai sensi dello Statuto.
   La  disposizione  del comma 14 - ove applicabile alla Provincia in
forza  del  comma  15  - costituirebbe una patente violazione di tali
regole, con conseguente evidente illegittimita' costituzionale.
   Oltre  che  in relazione alle citate regole del rapporto tra fonti
provinciali  e  fonti  statali,  la disposizione del comma 14 risulta
anche  nel contenuto del tutto illegittima e irragionevolmente lesiva
dell'autonomia  normativa, amministrativa e finanziaria provinciale -
come   delineata   dalle   disposizioni  che  fissano  la  competenza
provinciale  -  ove  si  consideri  che  il finanziamento della spesa
sanitaria  della  Provincia autonoma di Trento non risulta oggetto di
patto di stabilita' con lo Stato, in ragione della circostanza che al
finanziamento   della  spesa  sanitaria  nel  proprio  territorio  la
Provincia  provvede  «senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato»,  come  puntualmente  stabilisce  l'art.  34,  comma  3, legge
n. 724/1994.
   Corrispondentemente,  l'articolo  6-bis,  comma  1,  della l.p. 1°
aprile  1993,  n. 10  (e  successive  modificazioni)  dispone che «al
finanziamento  delle  funzioni  e  delle  attivita' di competenza del
servizio  sanitario,  svolte  dall'azienda  provinciale per i servizi
sanitari  ai  sensi  dell'articolo 2 o da altri enti ed organismi, si
provvede con il fondo sanitario provinciale».
   Del  tutto  illegittima  -  ed  al  contempo  irragionevolmente  e
immotivatamente  lesiva  dell'autonomia  provinciale  - appare quindi
l'imposizione  di  precisi limiti di spesa da parte dello Stato in un
ambito  nel quale la Provincia non dipende dalle risorse del bilancio
statale,  e dunque in circostanze nelle quali il «risparmio» generato
dalla  applicazione  della  disposizione  non  gioverebbe in nulla al
bilancio ed alla finanza statale.
   Si  noti che la limitazione contenuta nel comma 14 risulterebbe in
ogni   caso  illegittima,  anche  ove  alla  provincia  si  dovessero
applicare  le stesse regole che riguardano il rapporto tra lo Stato e
le regioni a statuto ordinario.
   Se  infatti  la  Corte  ha  riconosciuto  la  legittimita'  di una
disciplina statale volta a porre un «limite alla crescita della spesa
corrente   degli  enti  autonomi»,  questo  e'  stato  affermato  sul
presupposto  che  si  trattasse di «un limite complessivo, che lascia
agli  enti  stessi  ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i
diversi  ambiti e obiettivi di spesa» (Corte cost., n. 36/2004, punto
6   in   diritto):   la   Corte   ha  invece  costantemente  ribadito
l'illegittimita'   costituzionale,   per   violazione  dell'autonomia
finanziaria  garantita  dall'art. 119 Cost., delle disposizioni che -
come  innegabilmente  fa  la  disposizione  qui contestata - «fissano
vincoli  puntuali  relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle
regioni  e  degli enti locali» (Corte cost. n. 417/2005, punto 6.3 in
diritto. Cfr., poi, le sentenze 95/2007, 89/2007, 88/2006, 449/2005).
   Particolarmente interessante, per l'analogia della fattispecie, e'
la  sent.  157/2007,  che ha dichiarato illegittimo il comma 54 della
legge  n. 266/2005, che riduceva del 10% le indennita' corrisposte ai
titolari degli organi politici regionali.
   In conclusione, il comma 14 non possiede alcuno dei caratteri che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, devono possedere i principi
di  coordinamento  della finanza pubblica, in quanto non ha carattere
transitorio,  colpisce  una voce minuta di spesa e non lascia margine
di  scelta  alle  regioni  per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di
risparmio.  Di  qui  la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma, e
dell'art.  119  Cost., in quanto lo Stato lede con norma di dettaglio
l'autonomia finanziaria regionale.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7.
   L'art.  77-quater,  comma  1,  estende  espressamente  anche  alle
regioni  a statuto speciale ed alle province autonome (comma 1, lett.
a))  le nuove disposizioni in materia di accreditamento delle entrate
dal bilancio statale a favore degli enti territoriali autonomi presso
le  sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, comprendendo tra le
predette  entrate  anche  quelle connesse alla devoluzione di tributi
erariali: come si ricava dal nuovo testo dell'art. 7, comma 2, d.lgs.
n. 279/1997,  nella versione modificata dal comma 7 dello stesso art.
77-quater legge n. 133/2008.
   Ai  sensi  del medesimo comma 1, lett. a) dell'art. 77-quater tale
estensione avviene «compatibilmente con le disposizioni statutarie».
   Tuttavia,  il  comma 7 dello stesso art. 77-quater, nel modificare
il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  d.lgs.  n. 279/1997 contiene una
disposizione   che   viola  apertamente  le  garanzie  proprie  della
Provincia  di  Trento,  quali disposte dallo Statuto e dalle norme di
attuazione.
   Al riguardo, viene in considerazione la disposizione di attuazione
statutaria  dettata  dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992, la
quale  stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome -
comprensivi  di  quelli a titolo di devoluzione di tributi erariali -
debbano  avvenire  con  accredito  presso la Tesoreria centrale dello
Stato  («il  versamento  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  e  alle
province  autonome  di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a
norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro
mediante  mandato  diretto da estinguersi con accreditamento ai conti
correnti  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale a favore degli enti
suddetti»).
   Risulta  dunque  evidente il contrasto con tale disposizione della
previsione  di accredito presso le Tesorerie provinciali recata dalla
disposizione  della  legge  n. 133/2008 qui impugnata, nella parte in
cui  comprende  fra  i  destinatari della norma anche la provincia di
Trento.
   Sotto  tale  profilo  dunque l'art. 77-quater, comma 7, risulta in
contrasto  con  l'autonomia  finanziaria  provinciale, per violazione
della  norma  di  cui  all'art. 8 d.lgs. n. 268/1992, attuativa dello
Statuto  in  materia  di  autonomia  finanziaria  (Titolo  VI  d.P.R.
n. 670/1972).
   Di qui l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.

        
      
                              P. Q. M.

   Con  riserva  di ulteriormente argomentare e dedurre, la Provincia
autonoma  di  Trento,  come  sopra rappresentata e difesa, chiede che
codesta     ecc.ma    Corte    costituzionale    voglia    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 15 nella parte in
cui  riferisca alla provincia l'applicazione del comma 14, e comma 14
in  quanto  possa  riferirsi alla provincia stessa, nonche' dell'art.
77-quater,  comma  7,  della legge n. 133/2008, sotto i profili ed in
relazione ai parametri sopra indicati.
     Padova-Roma, addi' 18 ottobre 2008
Avv. Prof. Giandomenico Falcon - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi
                                Manzi

                                                             Allegati

   1)  Delibera  di  giunta  provinciale n. 2684 del 17 ottobre 2008,
concernente l'instaurazione del presente giudizio.
   2)  Procura speciale del 17 ottobre 2008 (n. 26999 di rep.) rogata
dal  dott.  Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della
provincia stessa.

 

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