Ricorso n. 71 del 22 ottobre 2008 (Provincia autonoma di Trento)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2008 , n. 71
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 50 del 3-12-2008)
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del suo presidente pro tempore Presidente Lorenzo Dellai - autorizzato con delibera di Giunta provinciale n. 2684 di data 17 ottobre 2008 (doc. 1) - rappresentata e difesa, come da procura speciale del 17 ottobre 2008 (n. 26999 di rep.) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa (doc. 2), dagli avv. Nicolo' Pedrazzoli, responsabile dell'Avvocatura della provincia autonoma di Trento, prof. Giandomenico Falcon del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: 1) l'art. 61, commi 15, primo periodo, nella parte in cui riferisca alla provincia l'applicazione del comma 14, e comma 14, in quanto possa riferirsi alla provincia stessa; 2) l'art. 77-quater, comma 7. Per violazione: dell'art. 9, n. 10, e 8 n. 1 dello Statuto, nonche' dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; dell'art. 16 dello Statuto; del Titolo VI dello Statuto (autonomia finanziaria) e dell'art. 119 Cost.; delle norme di attuazione dello statuto, ed in particolare dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992. F a t t o Il decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, introduce un variegato insieme di disposizioni, accomunate dalla generale finalita' di miglioramento del quadro economico generale. Molte di tali disposizioni non si riferiscono alla provincia autonoma di Trento. Anche l'art. 61, comma 14, di per se' non si riferisce alla provincia autonoma. Esso infatti recita: «A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008». Tuttavia, il seguente comma 15, stabilisce che «fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. [...]». Da tale disposizione potrebbe dedursi - come si dira' - che il comma 14 debba essere applicato anche alla ricorrente provincia. Tali disposizioni costituiscono percio' il primo oggetto del presente ricorso. L'art. 77-quater costituisce il secondo oggetto del presente ricorso. Esso - dopo avere precisato al comma 1, lett. a), che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n. 279/1997 e' estesa a partire dal 1° gennaio 2009 «alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie - stabilisce nel successivo comma 7 (modificando con cio' il comma 2 del citato art. 7 d.lgs. n. 279/1997) che «le entrate costituite da assegnazioni contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», e che «tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano». Le disposizioni ora illustrate sono, ad avviso della ricorrente Provincia, illegittime ed invasive delle sue competenze costituzionali per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 15. L'art. 4, comma 1, n. 7), dello statuto speciale attribuisce alla regione la potesta' legislativa esclusiva in tema di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri». Il successivo art. 8, comma 1, n. 1), attribuisce alle province autonome potesta' esclusiva in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto». Infine, l'art. 9, comma 1, n. 10), attribuisce alle medesime Province potesta' normativa concorrente in tema di «igiene e sanita', ivi compresa 1'assistenza sanitaria e ospedaliera». In tutte tali materia, le funzioni amministrative sono di spettanza regionale e provinciale, in virtu' del parallelismo stabilito dall'art. 16 statuto speciale (ai sensi del quale nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». Inoltre, il Titolo VI dello statuto (e comunque l'art. 119, primo comma, cost., applicabile in virtu' dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001) attribuisce alle province autonomia finanziaria. In attuazione di tali previsioni, l'art. 2 del d.P.R. n. 474/1975 (recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'»), stabilisce che «alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari». Ancora, l'art. 1 della l.r. n. 1/1992 prevede che «le dimensioni, il numero, le modalita' di funzionamento e organizzazione delle aziende sono disciplinati con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano». La Provincia di Trento, a sua volta, ha disciplinato la materia con l.p. n. 10/1993: la quale rimette la definizione dell'ammontare dei compensi degli organi dell'azienda alla giunta provinciale (si vedano l'art. 1 6, comma 2, per il direttore generale e l'art. 17, comma 8, per il collegio dei revisori). Dall'insieme di tali disposizioni, risulta chiara l'attribuzione alla Provincia di Trento della competenza a disciplinare e regolare l'organizzazione delle strutture sanitarie in ambito provinciale. Tale competenza, tuttavia, viene ad essere violata dai precetti statali impugnati. In particolare, il testo del comma 15 - nell'escludere l'applicabilita' alla province autonome dei commi 1, 2, 5 e 6, «fermo quanto previsto dal comma 14» - pare indicare che quest'ultimo, a differenza dei primi, si applichi proprio anche alle province autonome. Di conseguenza, anche nei confronti della Provincia di Trento risulterebbero applicabili le riduzioni del 20% dei compensi di direttori generali, di direttori sanitari, di direttori amministrativi e componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie (dispone infatti il comma 14 che «a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008»). Per vero, tale interpretazione non puo' dirsi certa. Infatti, potrebbe intendersi che con l'espressione «fermo quanto previsto dal comma 14» il legislatore del comma 15 non intendesse estendere il comma 14 anche alla Provincia di Trento, ma semplicemente mantenerlo fermo nell'ambito di applicazione che risulta dal suo testo diretto. La presente impugnazione e' dunque a titolo cautelativo, per l'ipotesi che la disposizione dovesse intendersi nel senso qui avversato. Intesa nel senso di voler imporre alla Provincia di Trento l'applicazione del comma 14, tale disposizione risulterebbe in primo luogo illegittima in quanto realizzerebbe una diretta disciplina della materia provinciale, preclusa dalla norma di attuazione dello Statuto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, di cui tale applicazione costituirebbe diretta violazione. Ai sensi di tale disposizione di attuazione, infatti, «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito», mentre «restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti». Non vi puo' essere dunque diretta applicazione della norma statale, ma vi e' soltanto eventuale obbligo di adeguamento nei sei mesi, ove le disposizione statali siano idonee a vincolare la Provincia ai sensi dello Statuto. La disposizione del comma 14 - ove applicabile alla Provincia in forza del comma 15 - costituirebbe una patente violazione di tali regole, con conseguente evidente illegittimita' costituzionale. Oltre che in relazione alle citate regole del rapporto tra fonti provinciali e fonti statali, la disposizione del comma 14 risulta anche nel contenuto del tutto illegittima e irragionevolmente lesiva dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria provinciale - come delineata dalle disposizioni che fissano la competenza provinciale - ove si consideri che il finanziamento della spesa sanitaria della Provincia autonoma di Trento non risulta oggetto di patto di stabilita' con lo Stato, in ragione della circostanza che al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio la Provincia provvede «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», come puntualmente stabilisce l'art. 34, comma 3, legge n. 724/1994. Corrispondentemente, l'articolo 6-bis, comma 1, della l.p. 1° aprile 1993, n. 10 (e successive modificazioni) dispone che «al finanziamento delle funzioni e delle attivita' di competenza del servizio sanitario, svolte dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 2 o da altri enti ed organismi, si provvede con il fondo sanitario provinciale». Del tutto illegittima - ed al contempo irragionevolmente e immotivatamente lesiva dell'autonomia provinciale - appare quindi l'imposizione di precisi limiti di spesa da parte dello Stato in un ambito nel quale la Provincia non dipende dalle risorse del bilancio statale, e dunque in circostanze nelle quali il «risparmio» generato dalla applicazione della disposizione non gioverebbe in nulla al bilancio ed alla finanza statale. Si noti che la limitazione contenuta nel comma 14 risulterebbe in ogni caso illegittima, anche ove alla provincia si dovessero applicare le stesse regole che riguardano il rapporto tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario. Se infatti la Corte ha riconosciuto la legittimita' di una disciplina statale volta a porre un «limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi», questo e' stato affermato sul presupposto che si trattasse di «un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (Corte cost., n. 36/2004, punto 6 in diritto): la Corte ha invece costantemente ribadito l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost., delle disposizioni che - come innegabilmente fa la disposizione qui contestata - «fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali» (Corte cost. n. 417/2005, punto 6.3 in diritto. Cfr., poi, le sentenze 95/2007, 89/2007, 88/2006, 449/2005). Particolarmente interessante, per l'analogia della fattispecie, e' la sent. 157/2007, che ha dichiarato illegittimo il comma 54 della legge n. 266/2005, che riduceva del 10% le indennita' corrisposte ai titolari degli organi politici regionali. In conclusione, il comma 14 non possiede alcuno dei caratteri che, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono possedere i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non ha carattere transitorio, colpisce una voce minuta di spesa e non lascia margine di scelta alle regioni per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio. Di qui la violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 Cost., in quanto lo Stato lede con norma di dettaglio l'autonomia finanziaria regionale. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7. L'art. 77-quater, comma 1, estende espressamente anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (comma 1, lett. a)) le nuove disposizioni in materia di accreditamento delle entrate dal bilancio statale a favore degli enti territoriali autonomi presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, comprendendo tra le predette entrate anche quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali: come si ricava dal nuovo testo dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 279/1997, nella versione modificata dal comma 7 dello stesso art. 77-quater legge n. 133/2008. Ai sensi del medesimo comma 1, lett. a) dell'art. 77-quater tale estensione avviene «compatibilmente con le disposizioni statutarie». Tuttavia, il comma 7 dello stesso art. 77-quater, nel modificare il testo dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 279/1997 contiene una disposizione che viola apertamente le garanzie proprie della Provincia di Trento, quali disposte dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Al riguardo, viene in considerazione la disposizione di attuazione statutaria dettata dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992, la quale stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome - comprensivi di quelli a titolo di devoluzione di tributi erariali - debbano avvenire con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato («il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti»). Risulta dunque evidente il contrasto con tale disposizione della previsione di accredito presso le Tesorerie provinciali recata dalla disposizione della legge n. 133/2008 qui impugnata, nella parte in cui comprende fra i destinatari della norma anche la provincia di Trento. Sotto tale profilo dunque l'art. 77-quater, comma 7, risulta in contrasto con l'autonomia finanziaria provinciale, per violazione della norma di cui all'art. 8 d.lgs. n. 268/1992, attuativa dello Statuto in materia di autonomia finanziaria (Titolo VI d.P.R. n. 670/1972). Di qui l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre, la Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 15 nella parte in cui riferisca alla provincia l'applicazione del comma 14, e comma 14 in quanto possa riferirsi alla provincia stessa, nonche' dell'art. 77-quater, comma 7, della legge n. 133/2008, sotto i profili ed in relazione ai parametri sopra indicati. Padova-Roma, addi' 18 ottobre 2008 Avv. Prof. Giandomenico Falcon - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi Manzi Allegati 1) Delibera di giunta provinciale n. 2684 del 17 ottobre 2008, concernente l'instaurazione del presente giudizio. 2) Procura speciale del 17 ottobre 2008 (n. 26999 di rep.) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa.