Ricorso n. 71 del 23 settembre 2014 ( Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale disposta dal
Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle
Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
depositato in cancelleria il 23 settembre 2014.
(GU n. 47 del 2014-11-12)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della
legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 14, n. 5,
recante: «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18
(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di finzioni amministrative in
materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e
8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio
idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di
ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi» (pubblicata
sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2014).
La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n.
5, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento
all'articolo 5, che, modificando l'articolo 5 della legge regionale 8
settembre 1999, n. 27, prevede che «La Giunta regionale, sentite le
Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio
permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari
del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo
conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito
nonche' della copertura dei costi di investimento e di esercizio, nel
rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia».
Tale previsione viola il riparto di competenze stabilito
dall'art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione.
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti,
dall'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155
e 161 del d.lgs. n. 152/2006 si e vince che la determinazione delle
tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie
«tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (v., ex multis,
C. Cost. sent. n. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 67/2013), e
tale riparto di competenze vale anche per le regioni a statuto
speciale, con la sola esclusione delle province autonome di Trento e
Bolzano (cfr. C. Cost. sent. n. 412/1994; 233/2013; 137/2014).
Al riguardo, occorre precisare che, benche' lo Statuto della
Regione Valle d'Aosta e le relative norme di attuazione rechino
molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche - fatte salve
anche nel nuovo contesto -, non si rinviene, in tale corpo normativo,
una disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativa
esclusiva della Regione per la disciplina della materia tariffaria
che, come anticipato, e' strettamente connesa alla tutela della
concorrenza e dell'ambiente. Ad ulteriore conferma di cio' e' utile
osservare che il decreto legge n. 201 del 2011, nell'attribuire
all'Autorita' «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo
dei servizi idrici», ha precisato che tali funzioni vengono
esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 21, comma 19, d.l. n.
201/2011). Tanto la legge n. 481/1995 che l'art, 10, comma 11 ss.,
d.l. n. 70/2011 e l'art. 21, comma 19, della legge n. 201 del 2011,
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale delta
Repubblica, che, in quanto tali, vincolano anche la Regione Valle
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto speciale.
Cio' appare chiaro dalla stessa formulazione dell'articolo 1,
comma 1, delta legge n. 481/1995, che configura l'esercizio del
poteri di regolazione delle Autorita' indipendenti come funzionale a
garantire i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici
«in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». Per assicurare
il raggiungimento e il rispetto di questi livelli minimi le Autorita'
sono dotate di specifici poteri di regolazione e controllo a tutela
degli utenti, compreso l'importante potere di irrogare sanzioni nei
confronti di tutti gli esercenti i servizi che si rendano
responsabili di violazioni della regolazione e controllo a tutela
degli utenti (art. 2, comma 20, legge n. 481/1995). L'impossibilita'
di applicare queste previsioni sul territorio della Valle d'Aosta
priverebbe gli utenti di quella Regione delle tutele e dei livelli
minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti presenti in
Italia, anche tenendo conto che, come chiarito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 41/2013, «l'istituzione di
un'Autorita' indipendente e' tesa a ridurre le criticita' che
potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime
amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una
distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati». Le
suesposte considerazioni sono altresi' confermate dal fatto che i
poteri di regolazione' tariffaria intestati all'Autorita' dalla legge
n. 481 del 1995 - che sono i medesimi esercitati anche nel settore
del servizio idrico integrato, per effetto del disposto dell'art. 21,
comma 19, del d.l. n. 201/2011 - hanno sempre trovato e trovano
pacifica applicazione, nei settori dell'energia elettrica e del gas,
«Aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014 e altre disposizioni in
materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas»),
cosi' come in tutte le altre Regioni a statuto speciale,
dispiegandosi sull'intero territorio nazionale a tutela delle
dinamiche concorrenziali e del livelli minimi di qualita' del servizi
da garantire a tutti gli utenti presenti in Italia.
Da questo punto di vista, la sottrazione della Regione Valle
d'Aosta dall'ambito di applicazione della regolazione nazionale
indipendente potrebbe determinare effetti a catena rispetto a tutte
le altre regioni a Statuto speciale - quali la Sicilia e la Sardegna
- in cui la regolazione nazionale del servizio idrico integrato ha
sempre trovato e trova pacifica applicazione, e, rispetto alle quali
l'Autorita' e' fortemente impegnata, nell'esercizio dei propri poteri
e in stretta collaborazione con le autorita' statali (Prefetture) e
locali competenti (Regioni ed Enti locali), per superare situazioni
di grave criticita' idrica, a tutela dell'ambiente, degli utenti e
del livelli minimi di qualita' dei servizi ad essi resi.
Spetta dunque allo Stato e, in particolare, all'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (art. 10, comma 14,
d.l. n. 70/2011; art. 21, comma 19, d.l. n. 201/11; art. 3, D.P.C.M.
20 luglio 2012; art. 2, comma 12, legge n. 481/1995), la funzione di
«predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo
a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della
tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione
dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e
tenendo conto, in conformita' dei principi stabiliti dalla normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio
che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' sia
pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il
principio «chi inquina paga» (cfr. art. 10, comma 14, d.l. n.
70/2011), nonche' il compito di «e) approvare le tariffe predisposte
dalle autorita' competenti», verificando dunque ex post il rispetto
dei criteri tariffari dalla stessa definiti.
Pertanto, l'articolo 5 della L.R. Valle d'Aosta n. 5/2014, nella
parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire
i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla
fognatura, viola le competenze dello Stato in materia di tutela della
concorrenza e di tutela dell'ambiente previste dall'articolo 117,
comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione, invadendo la potesta'
del medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe per i
servizi idrici tramite la lesione delle menzionate norme interposte.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 5 della legge della Regione Autonoma
Valle d'Aosta 30 giugno 14, n. 5, sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 10
settembre 2014;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei ministri , Dipartimento per gli Affari Regionali,
il Turismo e lo Sport.
Roma, addi' 12 settembre 2014
L'Avvocato dello Stato: Palatiello