Ricorso n. 71 del 25 giugno 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 33 del 14.8.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica per
l'impugnazione della legge regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile
2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37
del 26 aprile 2013, recante «Iniziative per la gestione della fauna
selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della
attivita' venatoria», nell'art. 2.
La legge regionale del Veneto n. 6/2013 contiene la disciplina
della gestione della fauna selvatica nel territorio regionale
precluso all'esercizio dell'attivita' venatoria.
L'obiettivo perseguito dalla legge regionale, come rappresentato
nell'art. 1, e' quello di assicurare la gestione sostenibile della
fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attivita'
venatoria, e concorrere a sostenere, mediante la costituzione di
appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo
dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati
da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.
L'art. 2 individua gli interventi per il contenimento della fauna
selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attivita'
venatoria, articolandosi in tre commi:
«1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo
della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata
la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono
rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle
funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi
all'esercizio della attivita' venatoria, sentito il parere
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).
2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica
che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza
relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie
locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non
superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da
ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente
della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un
commissario ad aria che provvede in via sostitutiva.
3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della
fauna selvatica sono abilitati i soggetti gia' individuati
dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i
cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e
comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano
adeguate e specifiche iniziative di formazione».
Le predette disposizioni si pongono in contrasto con la normativa
statale in materia di tutela dell'ambiente, cosi' violando l'art.
117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per i seguenti motivi.
I
In relazione all'art. 2, comma 1 della legge regionale:
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede quanto segue:
«I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo
della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata
la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono
rispettivamente individuali e definiti dagli enti titolari delle
funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi
all'esercizio della attivita' venatoria, sentito il parere
dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA)».
La norma attribuisce quindi agli enti titolari delle funzioni di
gestione faunistica la competenza a individuare e definire i metodi
ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna
selvatica nei territori preclusi all'attivita' venatoria.
Ai medesimi enti e' poi attribuita la competenza ad adottare i
relativi piani di abbattimento, ove sia accertata l'inefficacia dei
metodi ecologici.
In entrambi i casi l'iniziativa nell'adozione dei metodi
ecologici come quella nell'adozione dei piani di abbattimento prevede
il parere dell'Ispra.
La norma regionale, nel disporre che i piani di controllo della
fauna selvatica con l'utilizzo di metodi ecologici ed eventualmente i
piani di abbattimento siano adottati «sentito l'Ispra», non specifica
pero' che anche l'inefficacia dei predetti metodi ecologici debba
necessariamente essere accertata dall'Ispra.
La norma pare dunque in contrasto con quanto esplicitamente
previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, che stabilisce che e' l'Ispra ad accertare l'inefficacia dei
metodi ecologici.
Codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2012, ha
dichiarato l'illegittimita' di una norma provinciale che delineava
una procedura di abbattimento delle nutrie non subordinata alla
previa valutazione tecnica dell'ISPRA, cosi' motivando:
«L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 consente
alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle
zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico e per quella delle produzioni zooagroforestali ed
ittiche. Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, puo'
essere praticata di norma attraverso metodi ecologici, sentito
l'ISPRA.
Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di
abbattimento. Questi ultimi devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad
una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale
interposta.
Per le ragioni richiamate, la disposizione censurata si pone in
contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e conseguentemente viola l'art. 117, comma 2,
lett s), della Costituzione.
II
In relazione all'art. 2, comma 2 della legge regionale:
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
Il comma 2 dell'articolo 2 dispone quanto segue:
«Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che
non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi
all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali,
assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore
a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di
urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad
acta che provvede in via sostitutiva».
La norma prevede una procedura sostitutiva generalizzata per
tutti gli enti di gestione: sono inclusi pertanto anche gli Enti di
gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle
competenze in tema di "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologia» (art. 11,
comma 4 e art. 22, comma 6, legge n. 394/1991).
Al riguardo si osserva che in tutte le aree naturali protette
nazionali e regionali e' previsto il divieto di caccia (art. 11,
comma 3, lettera a) (primo periodo) e art. 22, comma 6, della legge
n. 394/1991; art. 21, comma 10, lettera b, della legge n. 157/1992).
L'art. 11, comma 3 e l'art. 22, comma 6, legge n. 394/1991
prevedono la possibilita' di eventuali prelievi faunistici ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici,
che devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o,
qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto
la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione
del parco. Detti prelievi devono essere attuati dal personale da esso
dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra
cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi
di formazione a cure dello stesso Ente.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'art. 2, comma 2 della legge
regionale, ampliando le ipotesi di "piani di abbattimento" della
fauna selvatica all'interno di tutti "territori preclusi
all'esercizio della attivita' venatoria", comprese (in quanto non
esplicitamente escluse) le aree naturali protette nazionali e
regionali di cui alla legge n. 394/1991, si pone in contrasto con la
normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema sopra richiamata.
La disposizione viola quindi l'art. 117, comma 2, lettera s,
della Costituzione.
III
In relazione all'art. 2, comma 3 della legge regionale:
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
Infine l'art. 2, comma 3 della legge regionale individua i
soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento
(interventi per il contenimento) nei «soggetti gia' individuati
dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50» e nei
«cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e
comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50».
Ora, l'art. 19, legge n. 157/1992 affida tale incombenza alle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali,
eventualmente avvalendosi dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle
guardie comunali.
La disposizione regionale non solo amplia i soggetti abilitati,
comprendendo anche i cacciatori residenti, ma soprattutto non
stabilisce che essi possono solo affiancare le guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali che di essi intendano
avvalersi.
La norma pare dunque in aperto contrasto con l'art. 19, legge n.
157/1992, espressione della competenza legislativa esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La norma e' quindi illegittima per violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. s), della Costituzione.
P.Q.M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2 della legge
regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile 2013.
Roma, 17 giugno 2013
L'Avvocato dello Stato: D'Ascia