Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 aprile  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 22 del 30.05.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
…, fax n. … e P.E.C.  per  il  ricevimento  degli
atti  …,   e   presso   la   stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.  12,  giusta  delibera
del Consiglio dei Ministri adottata  nella  riunione  del  13  aprile
2012, ricorrente; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in  carica,  con  sede  in  Firenze,  Piazza  Duomo,  n.10,
intimata. 
    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 34, comma 1, lett. b), legge della Regione Toscana n. 6
del 17 febbraio 2012, pubblicata nel BUR n. 7 del  22  febbraio  2012
recante «Disposizioni in materia di valutazioni ambientali, modifiche
alla l.r. n. 10/2010, alla l.r. n. 49/1999,  alla  l.r.  n.  56/2000,
alla l.r n. 61/2003 e alla l.r. n. 1/2005». 
Per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. 
 
 
                                
                                Fatto 
 
 
    Con la legge n. 6 del 17 febbraio 2012,  la  Regione  Toscana  ha
dettato disposizioni in materia di valutazioni ambientali  apportando
modifiche alle leggi della stessa regione n. 10/2010, n. 49/1999,  n.
56/2000, n. 61/2003 e n. 1/2005. 
    In particolare, l'art. 34  della  predetta  legge  ha  sostituito
l'art. 41 della l.r. n. 10/2010. 
    Per  effetto   dell'intervenuta   sostituzione,   tale   articolo
rubricato «Definizioni», al comma 1, lett b) dispone che per progetto
definitivo si intende "nel caso di opere pubbliche,  l'insieme  degli
elaborati tecnici  predisposti  in  conformita'  ai  criteri  dettati
dall'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonche' dal d.P.R.  n.
207/2010: negli altri casi, un progetto che, ai fini delle  procedure
previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni  e
di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati  tecnici  di
cui al primo periodo della lettera a)». 
    Tale norma  si  espone  a  vizi  di  incostituzionalita'  per  il
seguente motivo di 
 
 
                                
                               Diritto 
 
 
Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.   s)   Cost.   in
riferimento agli artt. 5, comma 1, lett. h) e 23 comma 1,  del  d.lgs
n. 152/2006. 
    La L.R. n. 6/2012, contenente modifiche  a  precedenti  norme  in
materia di valutazioni ambientali, e' censurabile relativamente  alla
disposizione di cui all'art. 34. La norma, che sostituisce l'art.  41
della l.r. 10/2010, rubricato «Definizioni», al  comma  1,  lett.  b)
stabilisce, con riferimento alle opere diverse da  quelle  pubbliche,
che il progetto definitivo deve presentare, ai fini  delle  procedure
previste dalla  legge  stessa,  «un  livello  di  informazione  e  di
dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di  cui
al primo periodo della  lettera  a)»,  vale  a  dire  al  livello  di
dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i
progetti preliminari di opere pubbliche. 
    Tale definizione risulta difforme da  quella  data  dall'art.  5,
comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/206, in base al  quale,  ai  fini
della  valutazione  ambientale,  e'  definitivo  quel  progetto   che
«presenta almeno un livello informativo e di  dettaglio  equivalente»
al progetto definitivo di opere pubbliche. 
    L'attuale formulazione  della  disposizione  regionale,  difatti,
consente di sottoporre a VIA il «progetto preliminare» e  non  quello
«definitivo», ponendosi  in  netto  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che  prevede  fra  gli
allegati all'istanza di VIA il  progetto  definitivo  dell'opera.  Ne
deriva una valutazione effettuata in modo meno rigoroso e dettagliato
rispetto a quanto richiesto dalla normativa statale di riferimento. 
    La   norma    regionale    impugnata    presenta    profili    di
incostituzionalita' in quanto detta disposizioni  non  conformi  alla
normativa   statale   afferente   «alla   tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. per  la
quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. 
 
                                
                               P.Q.M. 
 
 
    Voglia     l'Ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma  1,  lett.  b)  della
legge della Regione Toscana n. 6 del 17.02.2012 pubblicata nel BUR n.
7  del  22  febbraio  2012,  recante  «Disposizioni  in  materia   di
valutazioni ambientali, modifiche alla l.r. n. 10/2010, alla l.r.  n.
49/1999, alla l.r. n. 56/2000, alla l.r. n. 61/2003 e  alla  l.r.  n.
1/2005», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  dal  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 13 aprile 2012 recante la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 16 aprile 2012 
 
 
                                
                    L'Avvocato dello Stato: Guida 
 

 

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