Ricorso n. 72 del 17 ottobre 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 46 del 19-11-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia (delibera C.M. 3 ottobre
2003);
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R.
n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117,
comma 1 e comma 2, lett. s).
1. - La Regione dell'Umbria ha emanato una legge, la n. 17 del
2003 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003), con la quale
interviene sulla precedente l.r. 17 maggio 1994, n. 14, contenente
norme «per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio».
La modifica delle precedenti disposizioni interviene nel senso di
ampliare la possibilita' di prelievo faunistico venatorio,
anticipando la possibilita' di cacciare talune specie fino al
1° settembre di ciascun anno.
La norma regionale e' quindi derogatoria del disposto della legge
dello Stato n. 157/1992, la quale all'art. 18 prevede degli archi
temporali massimi per la cacciabilita' delle diverse specie.
Orbene, la Regione Umbria ha provveduto ad abrogare il
riferimento a tali archi temporali massimi ed invalicabili,
precedentemente contenuto nella l.r. 14/1994, semplicemente
specificando che «Il calendario venatorio, ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, puo' consentire il prelievo venatorio di determinate specie
dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalita».
2. - L'art. 18, comma 2, della legge 157/1992 autorizza le
Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e
finale ai fini della cacciabilita' delle specie, pero' con un duplice
limite:
a) motivazione in relazione a specifiche situazioni e
necessita' locali, delle quali non e' fatta parola nella l.r., che
non da' qualificazione alle eventuali deroghe;
b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve
accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di
razionalita' e pianificazione. Nel nuovo testo della l.r. approvata
si disciplina solo la procedura di deroga, non anche la necessita' di
azione in forma pianificata;
c) il rispetto degli archi temporali massimi, previsti dal
comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92, differenziati per varie
tipologie faunistiche, e volto a preservare l'integrita' delle specie
e prevenire abusi nella caccia.
3. - La normativa regionale, sicuramente derogatoria di quella
nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si pone dunque
in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente
prevista. Deve, in particolare, registrarsi il contrasto con
l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., il quale affida la materia
della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potesta' esclusiva
dello Stato.
Non possono sussistere dubbi sull'esistenza di un nucleo
normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base
nazionale, dal momento che il tema e' gia' stato ampiamente
affrontato dalle recenti sentt. 536/02, 226/03 e 227/03 della Corte,
che hanno chiaramente censurato disposizioni regionali le quali
avevano ampliato a dismisura i limiti del calendario venatorio
regionale.
4 - La violazione di competenza concretata dalla legge regionale
umbra si ripercuote altresi' su di un altro rilevante profilo di
tutela costituzionale. Ci si riferisce al rispetto della normativa
comunitaria, che e' posto dall'art. 117, comma 1, Cost. quale limite
per entrambe le potesta' legislative (statale e regionale); esso deve
essere difeso dallo Stato in sede di giudizio su interventi
legislativi regionali che contrastino con la Costituzione e/o le
fonti del diritto comunitario, al fine di evitare che l'Italia debba
rispondere dei danni arrecati da dette violazioni, violando gli
obblighi posti dall'art. 10 C.E.
Nel caso di specie in giurisprudenza si e' avuto modo di
osservare come la normativa comunitaria, ancorche' evidentemente non
fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi
dette norme in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai
differenti tra loro), vuole garantire uno standard minimo di tutela
ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (dir.
79/409/CEE). Non si puo' non convenire che estensioni ad oltranza del
calendario venatorio vadano in senso peggiorativo di detto standard
cui la comunita' vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha piu'
precisamente definito, con la legge 157/1992. Anche su questo punto
deve farsi riferimento alle sentt. 226 e 227 del 2003.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Corte dichiari l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003,
n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in
contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s).
Roma, addi' 9 ottobre 2003
Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 46 del 19-11-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia (delibera C.M. 3 ottobre
2003);
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R.
n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117,
comma 1 e comma 2, lett. s).
1. - La Regione dell'Umbria ha emanato una legge, la n. 17 del
2003 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003), con la quale
interviene sulla precedente l.r. 17 maggio 1994, n. 14, contenente
norme «per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio».
La modifica delle precedenti disposizioni interviene nel senso di
ampliare la possibilita' di prelievo faunistico venatorio,
anticipando la possibilita' di cacciare talune specie fino al
1° settembre di ciascun anno.
La norma regionale e' quindi derogatoria del disposto della legge
dello Stato n. 157/1992, la quale all'art. 18 prevede degli archi
temporali massimi per la cacciabilita' delle diverse specie.
Orbene, la Regione Umbria ha provveduto ad abrogare il
riferimento a tali archi temporali massimi ed invalicabili,
precedentemente contenuto nella l.r. 14/1994, semplicemente
specificando che «Il calendario venatorio, ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, puo' consentire il prelievo venatorio di determinate specie
dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalita».
2. - L'art. 18, comma 2, della legge 157/1992 autorizza le
Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e
finale ai fini della cacciabilita' delle specie, pero' con un duplice
limite:
a) motivazione in relazione a specifiche situazioni e
necessita' locali, delle quali non e' fatta parola nella l.r., che
non da' qualificazione alle eventuali deroghe;
b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve
accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di
razionalita' e pianificazione. Nel nuovo testo della l.r. approvata
si disciplina solo la procedura di deroga, non anche la necessita' di
azione in forma pianificata;
c) il rispetto degli archi temporali massimi, previsti dal
comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92, differenziati per varie
tipologie faunistiche, e volto a preservare l'integrita' delle specie
e prevenire abusi nella caccia.
3. - La normativa regionale, sicuramente derogatoria di quella
nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si pone dunque
in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente
prevista. Deve, in particolare, registrarsi il contrasto con
l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., il quale affida la materia
della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potesta' esclusiva
dello Stato.
Non possono sussistere dubbi sull'esistenza di un nucleo
normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base
nazionale, dal momento che il tema e' gia' stato ampiamente
affrontato dalle recenti sentt. 536/02, 226/03 e 227/03 della Corte,
che hanno chiaramente censurato disposizioni regionali le quali
avevano ampliato a dismisura i limiti del calendario venatorio
regionale.
4 - La violazione di competenza concretata dalla legge regionale
umbra si ripercuote altresi' su di un altro rilevante profilo di
tutela costituzionale. Ci si riferisce al rispetto della normativa
comunitaria, che e' posto dall'art. 117, comma 1, Cost. quale limite
per entrambe le potesta' legislative (statale e regionale); esso deve
essere difeso dallo Stato in sede di giudizio su interventi
legislativi regionali che contrastino con la Costituzione e/o le
fonti del diritto comunitario, al fine di evitare che l'Italia debba
rispondere dei danni arrecati da dette violazioni, violando gli
obblighi posti dall'art. 10 C.E.
Nel caso di specie in giurisprudenza si e' avuto modo di
osservare come la normativa comunitaria, ancorche' evidentemente non
fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi
dette norme in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai
differenti tra loro), vuole garantire uno standard minimo di tutela
ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (dir.
79/409/CEE). Non si puo' non convenire che estensioni ad oltranza del
calendario venatorio vadano in senso peggiorativo di detto standard
cui la comunita' vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha piu'
precisamente definito, con la legge 157/1992. Anche su questo punto
deve farsi riferimento alle sentt. 226 e 227 del 2003.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Corte dichiari l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003,
n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in
contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s).
Roma, addi' 9 ottobre 2003
Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli