Ricorso n. 72 del 19 luglio 2005 (Regione Veneto)
N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 luglio 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 luglio 2005 (della Regione Veneto)
(GU n. 33 del 17-8-2005)
Ricorso della Regione Veneto, in persona del presidente pro
tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione della
giunta regionale n. 1824 del 12 luglio 2005, rappresentata e difesa,
come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Romano Morra,
coordinatore dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Andrea Manzi del
Foro di Roma, con domicillo eletto presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, via F. Confalonieri 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modifiche, del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, S.O., 14 maggio 2005, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali».
Con riserva di piu' ampie argomentazioni la Regione Veneto rileva
fin d'ora la mancata conformita' a Costituzione delle surrichiamate
disposizioni della legge n. 80 del 2005, con particolare riferimento
all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 che, nel disciplinare il
rafforzamento e il rilancio del settore del turismo, introduce alcune
disposizioni che comportano un rilevante intervento statale nel
coordinamento dello politiche di indirizzo del settore turistico in
sede nazionale, cosi' violando gli articoli 117 e 119 della
Costituzione.
Il citato art. 12, oltre a prevedere l'istituzione di un Comitato
nazionale per il turismo, dispone altresi' la trasformazione
dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in una Agenzia nazionale
del turismo italiana e ne disciplina la sua organizzazione e
funzionamento, sottoponendola al controllo del Ministero competente
per le attivita' produttive.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la
materia del turismo non rientra tra quelle specificamente individuate
dal secondo comma della Costituzione, relativo alle materie di
competenza esclusiva dello Stato, ne' in quelle di cui al terzo
comma, soggette alla potesta' legislativa concorrente delle regioni,
bensi', attiene all'ambito di competenza esclusiva regionale, di cui
all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
In relazione a tale riforma, appare evidente che il contenuto
delle disposizioni impugnate, nella sua interezza, lede la sfera di
autonomia costituzionalmente attribuita alla regione in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Le norme impugnate, inoltre, violano l'art. 119 della
Costituzione in quanto assegnano alla regione l'onere di contribuire
al funzionamento di una Agenzia statale attraverso propri contributi,
in tal modo sottratti alle proprie finalita' istituzionali.
P. Q. M.
Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale...», perche' in contrasto con gli artt. 117 e 119 della
Costituzione.
Avv. Romano Morra - Avv. Andrea Manzi
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 luglio 2005 (della Regione Veneto)
(GU n. 33 del 17-8-2005)
Ricorso della Regione Veneto, in persona del presidente pro
tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione della
giunta regionale n. 1824 del 12 luglio 2005, rappresentata e difesa,
come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Romano Morra,
coordinatore dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Andrea Manzi del
Foro di Roma, con domicillo eletto presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, via F. Confalonieri 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con
modifiche, del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, S.O., 14 maggio 2005, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali».
Con riserva di piu' ampie argomentazioni la Regione Veneto rileva
fin d'ora la mancata conformita' a Costituzione delle surrichiamate
disposizioni della legge n. 80 del 2005, con particolare riferimento
all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 che, nel disciplinare il
rafforzamento e il rilancio del settore del turismo, introduce alcune
disposizioni che comportano un rilevante intervento statale nel
coordinamento dello politiche di indirizzo del settore turistico in
sede nazionale, cosi' violando gli articoli 117 e 119 della
Costituzione.
Il citato art. 12, oltre a prevedere l'istituzione di un Comitato
nazionale per il turismo, dispone altresi' la trasformazione
dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in una Agenzia nazionale
del turismo italiana e ne disciplina la sua organizzazione e
funzionamento, sottoponendola al controllo del Ministero competente
per le attivita' produttive.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la
materia del turismo non rientra tra quelle specificamente individuate
dal secondo comma della Costituzione, relativo alle materie di
competenza esclusiva dello Stato, ne' in quelle di cui al terzo
comma, soggette alla potesta' legislativa concorrente delle regioni,
bensi', attiene all'ambito di competenza esclusiva regionale, di cui
all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
In relazione a tale riforma, appare evidente che il contenuto
delle disposizioni impugnate, nella sua interezza, lede la sfera di
autonomia costituzionalmente attribuita alla regione in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Le norme impugnate, inoltre, violano l'art. 119 della
Costituzione in quanto assegnano alla regione l'onere di contribuire
al funzionamento di una Agenzia statale attraverso propri contributi,
in tal modo sottratti alle proprie finalita' istituzionali.
P. Q. M.
Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale...», perche' in contrasto con gli artt. 117 e 119 della
Costituzione.
Avv. Romano Morra - Avv. Andrea Manzi